Azioni giudiziali esperibili nella liquidazione controllata: oltre la revocatoria ordinaria
13 Marzo 2026
Massima Anche nella liquidazione controllata il Gestore della crisi è tenuto al vaglio delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale, tra cui l’azione di risarcimento del danno per concessione abusiva del credito da parte degli istituti finanziari. Il caso La fattispecie riguarda l’istanza di apertura della liquidazione controllata a carico di un debitore persona fisica, da parte di un creditore (in particolare, un fallimento), secondo quanto previsto dall’art. 268, commi 2 e 3, c.c.i.i. Come noto, il Codice della crisi, coerentemente con quanto accade nella liquidazione giudiziale, consente, anche ai creditori dei soggetti c.d. sotto soglia o non fallibili, di domandare al Tribunale l’apertura della procedura di liquidazione controllata, quale estremo rimedio ai tentativi di veder soddisfatto il proprio credito. Il creditore può presentare tale istanza anche quando pendono procedure esecutive individuali sul patrimonio del debitore, ma l’apertura della liquidazione controllata viene disposta dal Tribunale purché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti, in istruttoria, superiore ad € 50.000,00. Nel caso in cui (come in quello in commento) il debitore sia una persona fisica, egli ha facoltà di nominare un Gestore della crisi (OCC) con funzione di attestatore, al fine di valutare se vi sia la “possibilità”, da parte del liquidatore nominando, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di “azioni giudiziarie”. Le precedenti locuzioni non sono virgolettate a caso: la sentenza del Tribunale di Salerno n. 28 pubblicata il 26 dicembre 2025 si sofferma in maniera inedita non solo sui contorni del giudizio prognostico in sede di vaglio dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata in relazione all’attivo distribuibile (“possibilità”), ma esemplifica in maniera dettagliata il ventaglio delle azioni eventualmente esperibili dal liquidatore al fine di acquisire attivo distribuibile, secondo una lettura sistematica delle procedure di liquidazione, andando oltre lo stretto dettato dell’art. 274, comma 2, c.c.i.i., il quale prevede, nella liquidazione controllata, la sola facoltà, per il liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato e qualora utile al miglior soddisfacimento dei creditori, di esperire l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c. (actio pauliana), con (apparente) esclusione delle azioni esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Salerno, non accogliendo le eccezioni del debitore sulla mancanza dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, e ritenendo carente l’attestazione del Gestore della crisi - OCC, in punto, inter alia, di approfondimento delle “azioni giudiziarie” esperibili dal nominando liquidatore, verificati i presupposti ex ’art. 268 e 269 c.c.i.i., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del debitore persona fisica, su istanza ex ’art. 268, commi 2 e 3, c.c.i.i. da parte del creditore, rappresentato da una curatela fallimentare. Le questioni giuridiche e la soluzione del Tribunale Al di là delle motivazioni, adottate in sentenza, ormai consolidate in giurisprudenza (tra cui, la necessità, da parte del Gestore della crisi - OCC, della ricostruzione puntuale del reddito disponibile alla data di apertura della procedura, senza tenere conto delle trattenute creditorie a titolo di pignoramento, cessione del quinto e deleghe di pagamento, a fronte dell’apertura del concorso tra i creditori tutti; la giustificata entità dell’importo concesso al debitore per la sussistenza personale e familiare ex art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., che può fondatamente differire dal mero calcolo del pignoramento del quinto, assunto dalla giurisprudenza quale criterio orientativo e non tassativo; la partecipazione dei conviventi alle spese domestiche; la durata triennale della procedura, come interpretata dalla Corte Costituzionale n. 6 del 19 gennaio 2024; et cetera) il Tribunale fonda la propria decisione sul combinato disposto degli artt. 268, comma 3, e 283, comma 1, c.c.i.i., traendone delle conseguenze che portano ad una lettura più ampia dell’art. 274, comma 2, c.c.i.i.. L’oggetto dell’attestazione richiesta al Gestore della crisi - OCC dall’art. 268, comma 3, c.c.i.i. deve essere l’accertamento della totale incapienza del patrimonio del debitore, con particolare riferimento al riparto tra i creditori, che il liquidatore andrebbe ad eseguire al termine della procedura di liquidazione controllata. Innanzitutto, il Tribunale ribadisce che l’OCC deve attestare che nessun beneficio spetterebbe ai creditori concorsuali, nell’ipotesi di apertura della procedura, il che non significa necessariamente che nel patrimonio del debitore non vi sia alcun attivo che possa essere appreso, ma soltanto che l’eventuale attivo, una volta liquidato, sarebbe appena sufficiente al pagamento delle spese di giustizia e di quelle in prededuzione, non residuando alcunché per i creditori concorsuali. Difatti, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, nella liquidazione controllata, deve tenersi conto - ai fini dell’ammissibilità - della economicità della procedura, cioè dell’utilità prospettica al suo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo, anche in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta. Non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in violazione dei principi di efficienza ed economicità che connotano le procedure concorsuali (in senso conforme, Trib. Torino 13 febbraio 2025; Trib. Piacenza 20 giugno 2022; Trib. Rimini 22 aprile 2021). Sul piano pratico, l’OCC – non solo in punto di attestazione ex art. 268, comma 3, c.c.i.i., ma anche nella relazione ex art. 269, comma 2, c.c.i.i. – deve verificare la sussistenza di un attivo concreto, ancorché minimo, presente o acquisibile nell’arco di durata della procedura, idoneo a consentire quanto meno un riparto finale ad appannaggio anche di una parte dei creditori, anche se solo di quella parte titolare di diritti di prelazione. Diversamente, qualora il debitore persona fisica non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in “prospettiva futura”, può accedere al diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, ricorrendone i presupposti. In virtù di tali premesse, il Tribunale di Salerno ritiene che «la prognosi sulla incapienza del patrimonio del debitore deve essere espressa dal gestore della crisi non solo in relazione al patrimonio attuale, ma anche in relazione all’eventuale attivo che potrebbe essere realizzato mediante l’esercizio nella liquidazione controllata delle azioni giudiziali, quali (i) azioni revocatorie concorsuali od ordinarie, (ii) azioni risarcitorie, quali le azioni di responsabilità verso gli organi sociali o le azioni di concessione abusiva del credito e (iii) le azioni recuperatorie di crediti che magari il debitore ha completamente o parzialmente svalutato». Il Tribunale, pertanto, non ha accolto le argomentazioni del debitore – relative all’esclusione di azioni revocatorie o risarcitorie idonee ad accrescere l’attivo dell’eventuale procedura di liquidazione controllata – ritenendo tali argomentazioni di carattere difensivo unilaterale. Ciò in quanto l’attestazione depositata dal Gestore della crisi sarebbe risultata carente sul punto. Naturalmente, precisa il Tribunale, l’art. 268, comma 3, c.c.i.i., nell’affidare all’attestatore la verifica di acquisibilità dell’attivo, anche a mezzo di “azioni giudiziarie”, non può verosimilmente richiedere un giudizio prognostico esaustivo di tali azioni (salva l’assoluta carenza di presupposti di proponibilità ab origine), essendo, ogni giudizio, permeato da un quoziente di alea insopprimibile. Tuttavia, sostiene il Tribunale, il margine di utilità prospettica non può essere negato sulla scorta di una pretesa prognosi sfavorevole delle azioni giudiziali sopra illustrate, ancor più se proveniente dalla difesa unilaterale del debitore, non supportata dall’attestazione sul punto; al contrario, anche la mera ipotizzabilità di tali azioni costituisce, di per sé, una possibile utilità prospettica per la massa dei creditori (l’art. 268, comma 3, c.c.i.i. parla appunto di “possibilità”), pur relegando ogni più opportuna valutazione, ai fini dell’autorizzazione all’esperimento, al giudice delegato nominando. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero elementi probatori certi ed oggettivi idonei a consentire, a priori, di escludere la percorribilità di tali iniziative giudiziali, con particolare riferimento all’azione risarcitoria per concessione abusiva del credito. A fronte di questa ed altre carenze individuate nell’attestazione del Gestore della crisi, il Tribunale, ritenendo non comprovata l’eccezione di cui all’art. 268, comma 3, c.c.i.i. (ovvero che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie), previa verifica dei presupposti di legge, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore, su istanza della curatela fallimentare. Conclusioni Nella sentenza in commento il Tribunale stigmatizza l’orientamento secondo il quale le azioni giudiziali esperibili nella liquidazione controllata, al fine di reperire attivo in favore della massa creditoria, debbano limitarsi alla sola azione revocatoria ordinaria indicata dall’art. 274, comma 2, c.c.i.i. anche se il Tribunale non illustra i presupposti sistematici per tale interpretazione estensiva della norma, che pare quasi data per assunto. Tuttavia, non può negarsi che tale interpretazione possa essere supportata dai principi generali delle procedure liquidatorie. Innanzitutto, l’art. 269, comma 2, c.c.i.i., nel disciplinare il contenuto della relazione dell’OCC ai fini dell’apertura della liquidazione controllata su istanza dello stesso debitore, richiede l’illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. Nel contesto concorsuale che ci occupa, laddove lo scopo è rappresentato dal miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, la predetta situazione patrimoniale non può che essere vagliata in senso dinamico, e non statico, ovvero in riferimento al suo possibile divenire nell’arco di durata della procedura. Nel caso in cui, poi, l’istanza di apertura della liquidazione controllata provenga da un creditore, il legislatore detta un compito preciso, ovvero quello di attestare che il liquidatore nominando possa acquisire attivo da distribuire ai creditori (e quindi già dedotte le spese prededucibili), anche mediante l’esercizio di “azioni giudiziali”. Il legislatore ben avrebbe potuto fare riferimento alla sola azione revocatoria ordinaria prevista nella liquidazione controllata dall’art. 274, comma 2, c.c.i.i., ed invece ha adoperato un’espressione molto più ampia (“azioni giudiziali”), quasi generica, tale di ricomprendere anche le azioni tipiche esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale. La disciplina della liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 e seguenti c.c.i.i., è contenuta nel capo IX del titolo V del c.c.i.i. (titolo dedicato anche alla liquidazione giudiziale) e dunque viene normata dal legislatore quale costola della liquidazione giudiziale. E difatti, negli artt. 268 e seguenti c.c.i.i. sono frequenti i rinvii alle norme sulla liquidazione giudiziale: si pensi, ad esempio, all’art. 270, comma 5, che richiama espressamente gli artt. 142, 143, 150, 151 in tema di effetti dell’apertura della procedura sul debitore e sui creditori, oltre al titolo III per la parte riguardante il procedimento unitario. Tra questi rinvii, ve n’è uno di particolare interesse: in tema di stesura del programma di liquidazione nella liquidazione controllata, l’art. 272, comma 2, c.c.i.i. richiama espressamente l’art. 213, comma 2, 3, 4 c.c.i.i., che disciplina il medesimo programma nella liquidazione giudiziale. In particolare, l’art. 213, comma 3, c.c.i.i. stabilisce che «nel programma di liquidazione sono, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura». L’espressione “azioni giudiziali” di cui al programma di liquidazione nella liquidazione giudiziale, di cui all’art. 213, comma 3, c.c.i.i., è la medesima dell’attestazione dell’OCC in caso di istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di un creditore di cui all’art. 268, comma 3, c.c.i.i. (“azioni giudiziarie”). Da tale link normativo potrebbe derivare la percorribilità delle azioni giudiziali previste nella liquidazione giudiziale anche nella controllata. In guisa che l’art. 274, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, nel prevedere la sola azione revocatoria ordinaria nella liquidazione controllata, dovrebbe essere inteso non come una norma che limita altre azioni, ma come un chiarimento rispetto ad un dubbio interpretativo sollevato da giurisprudenza e dottrina nel vigore della previgente L. n. 3/2012. Va altresì rammentato, in termini sistematici, che l’art. 3 d.lgs. n. 14/2019 impone delle regole tanto all’imprenditore individuale (adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi), quanto all’imprenditore collettivo (istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.), in entrambi i casi al fine di assumere senza indugio le idonee iniziative per far fronte allo stato di crisi, senza fare distinzione alcuna tra imprenditori fallibili e non fallibili (tanto è vero che entrambe le categorie possono accedere alla composizione negoziata della crisi). Con la conseguenza che, anche verso gli imprenditori minori, ovvero verso gli organi amministrativi che gestiscono l’attività di impresa, sarebbe possibile, per il liquidatore, esperire azione di risarcimento dei danni ex artt. 3 c.c.i.i. e 2086 c.c., così come avviene nelle liquidazioni giudiziali da parte del Curatore. Anche tale azione, dunque, potrebbe rientrare nell’alveo delle “azioni giudiziali” azionabili nella liquidazione controllata, di cui il Gestore della crisi dovrebbe tenere conto nell’individuare l’attivo reperibile nell’instauranda procedura. Non risulterebbero, dunque, nell’ordinamento, disposizioni ostative alla praticabilità, nella liquidazione controllata, delle azioni giudiziali esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale, ma, piuttosto, dei link normativi sistematici – conseguenti alla identità di scopo di tutte le procedure di liquidazione previste dal d.lgs. n. 14/2019 – che, al contrario, ne fonderebbero la percorribilità, come può evincersi dalla soluzione adottata nella sentenza in commento. |