Differenza tra contratti di subappalto e contratti di lavoro autonomo

Redazione Scientifica
16 Marzo 2026

I contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell’appalto non sono contratti di subappalto ma contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

Non merita inoltre condivisione l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’impiego da parte dell’aggiudicataria di operatori esterni alla compagine sociale configurerebbe un’ipotesi di subappalto non dichiarata o di avvalimento, atteso che i contratti depositati dalla controinteressata nel procedimento di gara si configurano effettivamente come contratti d’opera ex art. 2222 c.c., avendo ad oggetto un’attività da svolgere personalmente, in maniera pienamente auto-organizzata (salvo il rispetto del Vademecum operativo e dei luoghi, giorni e orari indicati dall’ATS e dalla Polizia locale competente per territorio, modalità che sono, però, definitori della commessa e non criteri di organizzazione della prestazione), con criteri prestazionali e remuneratori strutturati in maniera da dover essere assolti personalmente dal prestatore e senza vincolo di subordinazione.

È opinione consolidata in giurisprudenza che i contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell’appalto, come nel caso di specie, non sono contratti di subappalto ma contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. Tuttavia, la distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo, come si è detto, sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7862).

Secondo il Consiglio di Stato, «Le prestazioni alla base dei due contratti sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto» (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150).

Nella fattispecie, gli operatori contrattualizzati dalla GFL sono cacciatori in possesso di licenza di porto di fucile, dotati di fucili e delle specifiche abilitazioni – previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi regionali e coordinati dai corpi di polizia regionale o provinciale - prescritte dall’art. 19, comma 3, della legge n. 157/1992 per lo svolgimento dell’attività di controllo della fauna selvatica.

È dunque evidente che, prevalendo la qualificazione soggettiva del singolo cacciatore e la specificità della prestazione professionale (abbattimento dei cinghiali per la prevenzione della peste suina), si è al cospetto di contratti d’opera e non di un contratto di subappalto, dove invece prevale l’organizzazione imprenditoriale del subappaltatore, sicché le censure di parte ricorrente sono infondate.

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