Notifica della sentenza al cd. contumace involontario e decorrenza del termine breve

La Redazione
17 Marzo 2026

La sezione tributaria, con ordinanza interlocutoria 16 marzo 2026, n. 5910, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente.

La vicenda esaminata riguardava un ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso in ottemperanza del contribuente relativo all’esecuzione della sentenza di annullamento di ventisette cartelle di pagamento e di due avvisi di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate deduceva l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo con conseguente inesistenza della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., suscettibile di essere fatta valere con autonomo giudizio cognizione o in sede di esecuzione, non convertendosi in motivo di gravame.

Inoltre, trattandosi di sentenza inesistente, in ragione della inesistente notifica del ricorso introduttivo, il contumace involontario non aveva alcun onere di impugnazione anche dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza (Cass. civ., sez. un., 14570/2007).

La sezione tributaria osserva che il ricorso pone questioni di rilievo nomofilattico, dovendosi chiarire se la  sentenza resa in un processo in cui il ricorso introduttivo non è mai stato notificato alla controparte sia inesistente oppure semplicemente nulla; se la notifica della sentenza faccia comunque decorrere il termine breve per impugnare.

Sul primo profilo, osservano i giudici che plurime e conformi decisioni hanno ritenuto che la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano l'inesistenza bensì la nullità della sentenza (in generale cfr. Cass. civ. n. 19574/2018; Cass. civ. n. 27995/2011). In altre decisioni, invece, la mancanza di instaurazione del contraddittorio appare configurare una ipotesi di «nullità radicale» della sentenza (Cass. civ. n. 8608/2006, soprattutto, e Cass. civ. n. 11245/2022).

In ordine al secondo profilo, la Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 14570/2007), che ha ritenuto applicabile il termine breve a seguito della notificazione della sentenza anche al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine lungo.

Due le condizioni richieste in tali casi per l’operatività del termine breve: a) la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., b) quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. La relativa prova spetta al contumace «salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova».

Il collegio ritiene tuttavia che di Cass., sez. un., n. 14570/2007 sia possibile sostenere anche una lettura diversa, proprio in ragione della segnalata diversità delle due questioni da essa esaminate e cioè:  l’idoneità della notificazione della sentenza (effettuata dopo la scadenza del termine lungo) a far decorrere il termine breve, ex artt. 325 e 326 c.p.c.; il riparto degli oneri probatori in relazione all’elemento «conoscenza del processo».

Secondo la sezione rimettente, nell’ambito d’interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’onere di responsabile attivazione incombente sulla parte che abbia ricevuto notifica di sentenza che assuma resa all’esito di giudizio di cui abbia dimostrato di non avere avuto conoscenza, dovrebbe intendersi limitato all’ipotesi di nullità del titolo per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Diversamente, quando si lamenta l’inesistenza del titolo per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del relativo giudizio, la parte che lamenti detta inesistenza dovrebbe poterla dedurre anche in via di eccezione, ad esempio nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione alla sentenza che si assume inesistente. In tale caso, resta a carico di chi eccepisca che la controparte abbia di fatto avuto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova.

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