Reclamo contro l’omologazione degli ADR: legittimato solo chi ha partecipato al giudizio, salvo vizi procedurali impeditivi

La Redazione
16 Marzo 2026

La Corte ha formulato un principio di diritto sul tema della possibilità, per il creditore che non abbia proposto opposizione al procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di proporre reclamo innanzi alla Corte di appello.

«In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e s. c.c.i.i., la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di “parti formali”, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, c.c.i.i., sia comunque stato reso destinatario – a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto – del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 c.c.i.i. (nel regime vigente anteriormente all’art. 1-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla l. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione». 

Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione –con la sentenza n. 5828 pronunciata il 12 febbraio 2026 e depositata il 15 marzo 2026 – nell’ambito di un ricorso per l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari e contributivi promosso da una S.r.l.

La questione affrontata dalla S.C. attiene al difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a proporre reclamo ex art. 51 d.lgs. n. 14/2019 contro l'omologa degli accordi, per omessa proposizione di opposizioni ex art. 48, comma 4, c.c.i.i. nel precedente procedimento unitario. In termini generali, si discute cioè della possibilità per il creditore, che non abbia proposto opposizione al procedimento di omologazione, di proporre reclamo innanzi alla Corte di appello.

La S.C. premette che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di “parte in senso formale”. Il creditore dissenziente assume tale veste solo se ed in quanto abbia provveduto alla propria formale costituzione in tale giudizio nonché al deposito presso la cancelleria del Tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all’omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto.

La Corte nota come non sia dubitabile che, laddove il creditore pubblico finanziario lamenti oggi – a seguito delle modifiche disposte prima dall’art. 1-bis inserito, in sede di conversione del d.l. 69/2023, dalla l. n. 103/2023 e poi dal cd. decreto correttivo-ter, d.lgs. n. 136/2024 – l’omessa comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della domanda di omologazione ovvero – sotto il precedente regime normativo – la mancata iscrizione della proposta nel registro delle imprese, lo stesso creditore sia legittimato a proporre reclamo.

Si legge nella pronuncia: «In tale ipotesi, invero, deve riconoscersi al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un’eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv., cit. supra) e, per tale via, di imporre alla Corte d’appello la verifica dell’effettiva sussistenza (o meno) e dunque natura del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore dissenziente di proporre opposizione all’omologazione dell’accordo».

Nel caso di specie, viene valorizzato il fatto che l’accordo raggiunto con un creditore fosse stato omologato dal Tribunale ed esteso forzosamente all’AdE senza che fosse stata disposta una qualche sua comunicazione, con inibizione per l’Ufficio della possibilità di promuovere opposizione.

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