Definizione agevolata ed effetti sostanziali e processuali: chiarimenti dalle Sezioni Unite

La Redazione
17 Marzo 2026

Le Sezioni Unite, con sentenza 15 marzo 2026, n. 5889, hanno stabilito che nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 8383/2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

«in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d.l. n. 84/2025 come convertito in legge n. 108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, della medesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202/2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»;

«la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 segg., legge n. 197/2022 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»;

«nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 segg., legge n. 197/2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente».

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