Definizione agevolata ed effetti sostanziali e processuali: chiarimenti dalle Sezioni Unite
17 Marzo 2026
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 8383/2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d.l. n. 84/2025 come convertito in legge n. 108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, della medesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202/2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»; «la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 segg., legge n. 197/2022 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»; «nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 segg., legge n. 197/2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente». |