Mediazione: come chiedere i crediti di imposta?
13 Marzo 2026
La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto al riconoscimento del credito di imposta per la mediazione svolta nelle seguenti ipotesi (art. 20, comma 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010): - fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), oppure - fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali, in caso di procedure obbligatorie o demandate; - si aggiunge un ulteriore credito fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione, pari all’importo del contributo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro (art. 20, comma 3, d.lgs. n. 28/2010). Le parti, in questo modo, possono recuperare buona parte delle spese di mediazione versate all’organismo, ovvero al proprio legale, e in caso di mediazione demandata per il contributo unico corrisposto per il giudizio estinto a seguito di accordo di mediazione. La parte deve presentare una domanda tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due o CNS: https://lsg.giustizia.it/. L’istanza va completata con una serie di dati che devono essere a disposizione della parte che compila la richiesta e che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’organismo di mediazione, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento, la data dell’accordo, la dichiarazione di valore dell’accordo e della materia. Nella richiesta va indicata la PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti esse vengono rese disponibili nell’area riservata). Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante ed entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda comunica al richiedente l’importo del credito di imposta di diritto. Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate; non si fa luogo a rimborsi. |