Validità della sentenza emessa senza notifica del ricorso introduttivo: la parola alle Sezioni Unite

La Redazione
17 Marzo 2026

La mancata notifica del ricorso introduttivo rende la sentenza inesistente – e quindi sempre contestabile – oppure è comunque necessario impugnarla nei termini, una volta ricevuta la notifica della sentenza stessa? Questa la questione rimessa alle Sezioni Unite, sorta dalla mancata notifica all'Agenzia delle Entrate del un ricorso introduttivo di un giudizio definito dalla CTP di Roma.

La CTP di Roma aveva annullato, per vizio di motivazione, 27 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento corrispondenti a diversi milioni di euro. Il contribuente si è quindi rivolto alla CGT di primo grado chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, sostenendo che questa fosse passata in giudicato, in quanto regolarmente notificata e non impugnata dall’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla CTP e di aver, per questo, presentato denuncia-querela in sede penale. L’Ufficio ha chiesto quindi il rigetto del ricorso o, in subordine, la sospensione del processo in attesa dell’esito del procedimento penale.

La CGT, preso atto che la sentenza non era stata impugnata né entro il termine breve di sessanta giorni, né entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, ha accolto il ricorso del contribuente. Secondo il giudice, non occorreva attendere la definizione del procedimento penale, trattandosi di dare esecuzione a una sentenza regolarmente notificata e non impugnata. È stato dunque ordinato all’agente della riscossione di procedere al discarico del carico tributario.

Nel ricorso per cassazione, l’Ufficio ha sostenuto che, in mancanza della notifica del ricorso introduttivo, la sentenza emessa in quel processo sarebbe inesistente. Di conseguenza, il contumace “involontario” non avrebbe alcun onere di impugnazione, neppure dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza.

La questione centrale è stabilire che cosa accade quando una sentenza viene pronunciata in un processo nel quale il ricorso introduttivo non è mai stato notificato alla controparte. In particolare, occorre chiarire:

  1. se, in tale ipotesi, la sentenza debba considerarsi inesistente oppure semplicemente nulla;
  2. se la notifica della sentenza faccia comunque decorrere il termine breve per l’impugnazione;
  3. se, configurandosi un’inesistenza del processo, la sentenza possa essere contestata in qualsiasi momento, anche nel giudizio di ottemperanza.

La Cassazione - con ordinanza interlocutoria n. 5910 depositata il 16 marzo 2026 - rileva che la mancata integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano l’inesistenza, ma soltanto la nullità della sentenza, con la conseguenza che tali vizi devono essere fatti valere attraverso i normali mezzi di impugnazione. In altre pronunce, invece, la mancata instaurazione del contraddittorio è stata qualificata come ipotesi di “nullità radicale” della sentenza.

La Sezione tributaria della Cassazione propone una lettura ricostruttiva: ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’onere di attivarsi da parte del soggetto che riceve la notifica della sentenza, pur non avendo avuto conoscenza del processo, dovrebbe valere solo quando si è in presenza di una nullità della notifica dell’atto introduttivo. Diversamente, quando si deduce l’inesistenza della notifica, la parte dovrebbe poter far valere tale vizio anche solo in via di eccezione, ad esempio nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione alla sentenza che si assume inesistente. In questo caso, precisa la Corte, incomberà su chi afferma che la controparte fosse comunque a conoscenza del processo l’onere di dimostrarlo.

Alla luce di tale ricostruzione, la Cassazione ritiene comunque opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite, trattandosi di «questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c.»

Da Diritto e Giustizia: www.dirittoegiustizia.it

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