Eccezione di incompetenza territoriale: limiti del sindacato del giudice dell'impugnazione

La Redazione
17 Marzo 2026

Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione «ex ante», riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 10252). 

Il giudice dell’impugnazione può sindacare la decisione del giudice di primo grado che abbia disatteso un’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, purché la parte interessata dimostri che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.

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