Attenuanti generiche: quali presupposti per la concessione?
17 Marzo 2026
Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sono incluse tra le «circostanze del reato», di cui al capo II del titolo III del libro I del codice penale. Pur essendo circostanze «comuni» perché attinenti a tutti i reati, sono anche di regola definite innominate o atipiche e la ratio della loro introduzione è stata individuata nella ritenuta impossibilità, per il legislatore, di declinare in modo tassativo tutti gli indicatori meritevoli di considerazione ai fini della determinazione e gradazione, in funzione mitigatrice, dell’effettivo disvalore del fatto di reato in relazione alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, nella corrente e radicata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’applicazione dell’istituto in esame è stata progressivamente disancorata da una valutazione focalizzata esclusivamente sulle singole componenti costitutive del reato, per assumere caratteristiche di temperamento del rigore del sistema punitivo e di strumento flessibile, a cui il giudice può di volta in volta fare ricorso per calibrare in mitius la sanzione secondo criteri non predeterminati di giustizia, anche sostanziale. Alla luce del consolidato insegnamento della Corte di cassazione, più precisamente, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. E in tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Cass. pen., sez. I, sent., 18 maggio 2017, n. 46568, Lamin, Rv. 271315; Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2012, n. 19639, Gallo e altri, Rv. 252900; Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2013, n. 7562, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). In questa cornice devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Cass. pen., sez. II, 15 luglio 2020, n. 23903, Marigliano, Rv. 279549; Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952, Pettinelli, Rv. 271269; Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3609, Sermone, Rv. 249163). Anche le direttrici tracciate dalla sentenza della Consulta n. 183/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis c.p. «nella parte in cui non consente di valutare il comportamento dell’imputato recidivo, successivo alla commissione del reato», depongono in tale direzione. Tale pronuncia ha censurato l’irragionevolezza, nella fase di commisurazione della pena, del divieto di applicazione dei criteri di cui all’art. 133, comma 2, c.p. nella valutazione di concedibilità delle attenuanti generiche ai recidivi reiterati e, di conseguenza, della obbligatoria «prevalenza» della condotta anteatta alla commissione del reato (che sostanzia il giudizio sulla recidiva) rispetto a quella susseguente al reato; nel ribadire l’estensione della finalità rieducativa della pena alle fasi processuali anche antecedenti a quella dell’esecuzione, ha sganciato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dall’apprezzamento esclusivo del fatto di reato nelle sue componenti ontologiche. La correttezza di un’interpretazione che, ove si discetti di concedibilità delle attenuanti generiche, consente di slegare la valutazione del comportamento post delictum dall’analisi del fatto di reato in senso stretto trova conforto a contrariis nella recente modifica dell’art. 131-bis c.p., in tema di «esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto», operata dall’art. 1 comma 1), lett. c), n. 1) del d.lgs. n. 150/2022, che al primo comma ha dato rilievo alla «condotta susseguente al reato» (utilizzando, significativamente, la medesima dizione dell’art. 133, comma 2, n. 3), c.p. tra i criteri di vaglio della particolare tenuità dell’offesa. La giurisprudenza di legittimità, in linea con la Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 150/2022, ha ritenuto che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, in quanto specificamente influente sul giudizio di particolare tenuità rilevante ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non può essere sottratta al giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, che deve essere «mirato» e formulato esclusivamente alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. (Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2024, n. 46231, Nesca, Rv. 287336; Cass. pen., sez III, 4 aprile 2023, n. 18029, Hu, Rv. 284497); in funzione, pertanto, non di generale indicatore della «capacità a delinquere», bensì quale parametro di valutazione dell’entità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In conclusione è dunque intuitivo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 62-bis c.p. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione «attenuante», che si affianchino a quelli tipizzati dall’ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall’esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all’art. 133, comma 2, c.p. In altre parole, le «circostanze diverse» che possono essere prese in considerazione dal giudice «qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena» possono essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero riferibili alla condotta e/o alla personalità dell’autore nelle sue diverse manifestazioni e, proprio in ragione dell’ampiezza dei parametri di riferimento, non devono essere ponderate in stretta correlazione al “fatto” inteso nella sua dimensione storica e al grado dell’offesa all’interesse protetto che ne sia scaturito. |