Denuncia di irregolarità gestorie e revoca della donazione delle quote per ingratitudine

La Redazione
17 Marzo 2026

Nel caso di specie, l’amministratore e socio di una s.r.l. proponeva nei confronti della figlia, ex art. 801 c.c., domanda di revoca della donazione della nuda proprietà della quota sociale per ingratitudine, avendo la figlia stessa promosso procedimento ex art. 2409 c.c. nei suoi confronti deducendo gravi irregolarità nella gestione.

In base alla previsione contenuta nell’art. 801 c.c., la revocazione della donazione per ingratitudine si giustifica (oltre che al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 463 n. 1,2 e 3,) anche nei casi in cui il donatario si sia reso responsabile di ingiuria grave verso il donante ovvero abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio (o abbia rifiutato di corrispondergli gli alimenti dovuti).

La proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. da cui scaturisce una ispezione giudiziale e la revoca del donante dalla carica di amministratore non integra un comportamento socialmente riprovevole. Esso, al contrario, costituisce espressione del legittimo esercizio del diritto del socio di minoranza di denunciare irregolarità gestorie, nell’ottica della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Nel caso di specie, la circostanza che il procedimento giurisdizionale promosso a seguito della denuncia di abbia portato alla revoca del padre dalla carica di amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario è conseguenza non certo di una condotta moralmente disdicevole della figlia bensì dell’accertamento, attuato in sede giurisdizionale, di gravi irregolarità gestorie, conseguenti al compimenti di atti distrattivi lesivi del patrimonio sociale, di cui avrebbe beneficiato la figlia.

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