Aggravante dell’odio razziale: configurabilità
16 Marzo 2026
Massima Per l'integrazione dell'aggravante ex art. 604-ter c.p. non è richiesto che le ragioni ispiratrici della condotta criminosa siano proiettate soltanto sull'odio razziale in quanto la lettura della norma autorizza a ritenere che il coefficiente psicologico del dolo possa essere caratterizzato da componenti antagonistiche anche diverse, in ipotesi di carattere personale. L'utilizzo, in un contesto di violenza fisica o verbale pur animato dalle più disparate motivazioni, di espressioni o parole determinate, evocative di spregio etnico o razziale, rappresenta, di per sé, l'incremento della carica lesiva dell'azione che la ratio della norma intende contrastare ed è sufficiente a delineare quello «specifico» profilo di «finalizzazione» che soddisfa l'essenza della circostanza aggravante. Il caso La sentenza in commento si è pronunciata sul ricorso per cassazione proposto dall’imputato, condannato in primo e secondo grado di giudizio, per il delitto di lesioni aggravate ex art. 604-ter c.p., per aver colpito la persona offesa a mani nude e con una bottiglia di vetro, commettendo il fatto con finalità di discriminazione o di odio etnico e razziale, atteso che venivano rivolte alla persona offesa frasi di tale tenore. La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 604-ter c.p., in relazione alla contestata aggravante delle finalità di odio etnico e razziale, che si ritiene erroneamente riconosciuta in capo all’imputato, in quanto il movente dell’aggressione ai danni della persona offesa sarebbe infatti stato di natura strettamente personale, e dunque privo del carattere di «esternazione di una condizione di inferiorità o indegnità attribuita a soggetti determinati e fatta derivare dall'appartenenza ad una determinata razza», necessario ai fini della sussistenza dell'aggravante stessa. La questione La c.d. aggravante dell’odio razziale, di cui all’art. 604-ter c.p., richiede che la finalità di odio etnico e raziale costituisca finalità esclusiva della condotta criminosa? Le soluzioni giuridiche La quinta sezione della Corte di cassazione, nell’affrontare nel merito il motivo di ricorso relativo alla riconosciuta aggravante dell’odio razziale – dichiarando inammissibili le ulteriori doglianze – ha ritenuto infondato il ricorso dell’imputato, muovendo dall’analisi della contestata e riconosciuta aggravante ex art. 604-ter c.p. Come evidenziato in motivazione, la circostanza aggravante in questione comporta un aumento della pena fino alla metà per i reati (punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. Si tratta di una circostanza di natura soggettiva, in quanto tale non estensibile de plano ai concorrenti nel reato, che attiene alle forme e all’intensità del dolo poiché richiede il perseguimento di un «quid pluris di scopo, che si aggiunge alla volontà degli elementi del fatto di reato». Come precisato dai giudici di legittimità, infatti, si tratta di un’aggravante «a dolo specifico», in relazione alla quale occorre pertanto accertare che il reo abbia commesso il fatto al fine di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali. Tanto premesso, la Corte ha tuttavia rilevato che la natura di circostanza soggettiva a dolo specifico non equivale che si tratti di un dolo specifico «esclusivo», sicché – diversamente da quanto paventato dal ricorrente – la stessa potrà essere riconosciuta anche quando «la finalità perseguita sia composita». Non occorre pertanto che il soggetto agente abbia realizzato il reato al precipuo ed esclusivo scopo di discriminazione razziale della vittima, dal momento che finalità di odio o discriminazione razziale non deve necessariamente rappresentare l'unico obiettivo della condotta, che può essere indotta o sollecitata dall'intendimento di conseguire «anche fini differenti, che si affianchino a quello che lo qualifica e rende configurabile la circostanza aggravante». Sulla scorta di tali premesse, dunque, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione impugnata, secondo cui le espressioni discriminatorie pronunciate dall’imputato, dall’evidente tenore razzista, consentono di ritenere sussistente la contestata aggravante. La decisione di appello è stata infatti ritenuta in linea con i principi giurisprudenziali elaborati in ordine alla circostanza aggravante ex art. 604-ter c.p., che – come ribadito dalla Corte – è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (in tal senso, di recente, Cass. pen., sez. I, 25 giugno 2025, n. 33828, Abbruzzese, nonché Cass. pen., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 307). È stato altresì richiamato dalla Corte l’orientamento secondo cui la circostanza aggravante in esame è configurabile per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni alla base della condotta, che possono essere anche di tutt'altra natura (Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2013, n. 30525). Il ricorso è stato pertanto rigettato. Osservazioni La sentenza esaminata mette in luce le difficoltà interpretative e di accertamento che sorgono a fronte di fattispecie, autonome o circostanziate, di natura soggettiva e incentrate sull’atteggiamento psicologico dell’autore del reato. La rilevanza assegnata ai motivi a delinquere stride infatti con il principio di materialità, vigente in materia penale, e richiede di ancorare il giudizio in ordine alla sussistenza del reato o della circostanza aggravante contestati ad elementi di fatto da cui emerga tale atteggiamento interiore. La Corte di cassazione, oltre a ribadire tale necessità, ha specificato in motivazione che tuttavia il dolo specifico di discriminazione, richiesto per la circostanza aggravante ex art. 604-ter c.p., non deve costituire l’unico ed esclusivo movente del reo, ben potendo coesistere con ragioni autonome e diverse alla base della condotta criminosa. Si tratta di coordinate interpretative che, in attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali, potranno essere valorizzate altresì in relazione alla neo-introdotta fattispecie di femminicidio, ex art. 577-bis c.p., nonché con riferimento alla c.d. aggravante di genere, anche questa introdotta con legge n. 181/2025, che presentano forti analogie rispetto all’aggravante e ai delitti di odio razziale, in quanto puniscono più gravemente condotte dettate da finalità discriminatorie, con riferimento in questo caso alla «donna in quanto tale». Riferimenti A. Alberico, Rassegna di giurisprudenza penale sovranazionale - a) Corte europea dei diritti dell’uomo - motivi omofobi e responsabilità penale: da Strasburgo indicazioni utili anche al dibattito italiano, in Riv. It. di Dir. e Proc. Pen., 2022, fasc. 4, 1741; M.T. Trapasso, Il ruolo fondamentale dei "coefficienti soggettivi" nelle fattispecie penali in materia di discriminazione razziale: il caso della circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziale, in Cass. pen., 2010, fasc. 11, 3833; E. Vassallo, Brevi riflessioni in tema di circostanza aggravante di cui all'art. 3 d.l. n. 122/1993: natura, presupposti ed effetti di una norma antidiscriminatoria mai così attuale, in RGSarda, 2018, 1/1, 97. |