CGUE: niente licenziamento se la dipendente lascia la Chiesa

La Redazione
18 Marzo 2026

La Corte di giustizia, Grande Sezione, interpreta l’art. 4, parr. 1 e 2, della direttiva 2000/78 alla luce degli artt. 10 e 21 della Carta, escludendo che un’organizzazione cattolica possa licenziare una consulente in gravidanza solo perché ha abbandonato la Chiesa, ove l’appartenenza non sia requisito essenziale, legittimo e giustificato.

La controversia nasce in Germania e riguarda una consulente, J.B., alle dipendenze di una associazione cattolica specializzata nell’assistenza a donne incinte e famiglie. Tutti i consulenti si impegnano contrattualmente a rispettare le direttive della Chiesa cattolica, improntate alla tutela della vita del nascituro e all’incoraggiamento alla prosecuzione della gravidanza.

Nel 2013 J.B. dichiara dinanzi all’autorità civile competente di abbandonare la Chiesa cattolica, motivando la scelta con il dissenso verso un contributo ecclesiastico supplementare imposto dalla diocesi di Limburgo ai coniugi cattolici in matrimoni interconfessionali con partner ad alto reddito. Successivamente rifiuta di rientrare nella Chiesa.

Nel 2019 l’associazione la licenzia, facendo applicazione della Grundordnung del servizio ecclesiale, che considera l’abbandono della Chiesa cattolica grave violazione degli obblighi di lealtà e, in ultima istanza, motivo di recesso. I giudici del lavoro tedeschi di primo e secondo grado accolgono il ricorso della lavoratrice; il Bundesarbeitsgericht investe la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale, chiedendo se l’art. 4, parr. 1 e 2, direttiva 2000/78 consenta di giustificare una simile disparità di trattamento.

La Corte ribadisce che la direttiva 2000/78 attua, nel settore dell’occupazione, il principio di non discriminazione per religione o convinzioni personali, sancito anche dall’art. 21 della Carta, ma deve essere letta tenendo conto dell’autonomia delle chiese e delle organizzazioni religiose, tutelata dall’art. 10 della Carta e dall’art. 17 TFUE. 

L’art. 4, par. 2, consente differenze di trattamento basate sulla religione solo se la religione o le convinzioni rappresentano un requisito “essenziale, legittimo e giustificato” per lo svolgimento dell’attività, in base alla natura o al contesto delle mansioni, e se il requisito è proporzionato. Analogo criterio di stretta interpretazione vale per l’art. 4, par. 1, relativo ai requisiti essenziali e determinanti. 

Nel caso di specie, la Corte osserva che l’associazione impiega anche consulenti non cattolici per le medesime funzioni, il che dimostra che l’appartenenza alla Chiesa non è, secondo lo stesso datore, necessaria per l’attività di consulenza in materia di gravidanza, purché siano rispettate le direttive etiche dell’organizzazione. Ne consegue che il requisito di non abbandonare la Chiesa, o di rientrarvi per conservare il posto, non è “essenziale” ai sensi della direttiva.

Inoltre, il solo fatto di aver formalmente lasciato la Chiesa per ragioni fiscali, mediante dichiarazione resa a un’autorità pubblica e comunicata solo alla Chiesa e al datore di lavoro, non integra di per sé un atto di ostilità pubblica né dimostra che la lavoratrice non voglia o non possa più rispettare l’etica dell’organizzazione.

La Corte conclude che l’art. 4, parr. 1 e 2, direttiva 2000/78, letto alla luce degli artt. 10 e 21 della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta a un’organizzazione privata, la cui etica è fondata sulla religione, di licenziare un dipendente per il solo abbandono della chiesa di riferimento, quando per lo svolgimento delle mansioni l’appartenenza non costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato, e il dipendente non tiene comportamenti pubblicamente ostili verso tale chiesa.