Questioni contributive e litisconsorzio processuale

18 Marzo 2026

Appare auspicabile un revirement della giurisprudenza di legittimità che prenda finalmente atto della circostanza che, a fronte della domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi, non può configurarsi una fattispecie litisconsortile necessaria.

Premessa

La titolarità dell’obbligazione relativa al pagamento dei contributi previdenziali è di natura pubblica e si appunta, in via esclusiva, sull’Ente previdenziale (Inps). Il lavoratore vanta un diritto all’accertamento della regolarità o integrità della propria posizione contributiva. Nel caso in cui egli chieda anche la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale, secondo la giurisprudenza sviluppatasi nell’ultimo quinquennio, è tenuto a chiamare in giudizio l’Inps, nei confronti del quale sussisterebbe una fattispecie di litisconsorzio necessario. Tale orientamento appare, tuttavia, di recente messo in discussione della stessa Corte, non potendosi ravvisare una fattispecie litisconsortile al fine di sanare un difetto di legitimatio ad causam, in assenza di una posizione unitaria sostanziale plurisoggettiva.

Natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali

È affermazione consolidata quella secondo cui l’obbligazione relativa al pagamento dei contributi previdenziali integri un’obbligazione pubblica, la cui titolarità si appunta esclusivamente in capo all’Istituto previdenziale, senza che in capo al lavoratore possa individuarsi alcun profilo di contitolarità, difettando la legittimazione ad causam per ottenere la condanna al pagamento dei contributi in favore di Inps (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2019, n. 3661). Ciò in ragione del principio, codificato nell’art. 81 c.p.c., secondo cui, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, non essendo ipotizzabile alcuna forma di sostituzione processuale in assenza di norma di copertura.

Al contempo si è riconosciuto, in capo al lavoratore, un diritto all’accertamento della regolarità o integrità della propria posizione contributiva, che trova origine nell’art. 38 Cost. Quale proiezione processuale di tale diritto, il lavoratore è titolare di interesse ad agire, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento dell’omesso versamento dei contributi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, indipendentemente dalla produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2024, n. 11730).

Allargando lo spettro visuale, dunque, può affermarsi che l’omissione della contribuzione sia passibile di produrre un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria a ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962.

Le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1179).

Va, dunque, sotto il profilo sostanziale e processuale, distinto il diritto all’accertamento dell’omissione contributiva e alla regolarizzazione dei contributi, quali espressione della pretesa del lavoratore che trova fondamento nel rapporto contrattuale di lavoro ed è esercitabile, nei confronti del datore di lavoro, in virtù di tale rapporto, dal diritto alla condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti di Inps, che incide sul diverso rapporto contributivo, di natura pubblicistica, che intercorre tra il datore di lavoro e l’Ente previdenziale.

Il litisconsorzio processuale con l'Inps

Attraverso tale via, si è affermato che in capo al lavoratore si appunta la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale, a condizione che entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un’espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell’Ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2019, n. 14853).

La concreta conseguenza di tale principio, affermativo del diritto del lavoratore, è l’accertata sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed Ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta a ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione; non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'Ente allo scopo di ottenere l’accertamento della violazione del proprio diritto all’integrità contributiva, e la conseguente regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 701).

La differente struttura processuale da imprimere ab origine alla controversia è, pertanto, legata all'oggetto della domanda e la necessità originaria della presenza delle tre parti interessate è data dalla specifica richiesta di condanna al versamento del dovuto e alla regolarizzazione della posizione.

Nel caso in cui risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado né da quello di appello, tramite rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e si impone, in sede di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, ultimo comma, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2023, n. 16137).

Una possibile rimeditazione del principio?

Questo principio, acquisito da alcuni anni nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia c.d. spartiacque (Cass civ., sez. lav., 14 maggio 2020, n. 8956), presta il destro alle critiche già espresse in dottrina, in merito alla concreta ravvisabilità di un rapporto plurisoggettivo unico, o di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione comune a più soggetti, che richieda la decisione unitaria della situazione sostanziale dedotta in giudizio nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta.

Le stesse premesse poste dalla Cassazione, che individua, in ambito previdenziale, una «scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale» (Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2014, n. 3491, richiamata da Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 701), mal si conciliano con il substrato unitario della fattispecie, la cui proiezione processuale è la fattispecie litisconsortile.

Una recentissima ordinanza interlocutoria della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2025, n. 33033) sembra, finalmente, prendere atto delle criticità sistematiche dell’orientamento, proprio prendendo le mosse dalle sue premesse teoriche, ovvero la natura pubblica e la titolarità esclusiva in capo a Inps dell’obbligazione relativa al pagamento dei contributi, nonchè l’assenza di legitimatio ad causam in capo al lavoratore ad ottenere la condanna al pagamento dei contributi, in assenza di espressa previsione di facoltà di sostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c.

Afferma, in particolare, la Corte che costringere il lavoratore all’integrazione del contraddittorio non risulta indispensabile, atteso che l’eventuale sentenza che correttamente dichiari il difetto di legittimazione attiva sulla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali, limitandosi ad accertare il diritto alla regolarizzazione contributiva, condannando in via generica, se richiesto, il datore di lavoro al risarcimento del danno previdenziale futuro, è pienamente satisfattiva, quantomeno con riferimento al rapporto contrattuale, non potendo egli incidere sul diverso rapporto contributivo di natura pubblicistica, intercorrente tra Inps e datore di lavoro.

Del resto, a conferma della precarietà dell’orientamento, la Corte richiama la stessa pronuncia del 2020 che ha inaugurato l’orientamento la quale, pur negando l’esistenza di un diritto di credito del lavoratore al pagamento dei contributi in favore di Inps, ha affermato la possibilità che lo stesso provveda alla richiesta di condanna del datore a un facere (ovvero versare i contributi in favore dell’Ente), e l’ulteriore principio in virtù del quale la richiesta da parte del lavoratore di condanna al pagamento dei contributi non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione, operando l’effetto interruttivo esclusivamente per effetto di uno degli atti di cui all’art. 2943 c.c. posti in essere da Inps, ovvero dal titolare del credito. Ciò potrebbe portare alla paradossale conseguenza pratica per cui, non costituendosi Inps, chiamato in qualità di necessario contraddittore, o non svolgendo l’Ente alcuna domanda di condanna, il termine prescrizionale giunga a compimento anche in costanza di giudizio di condanna al pagamento dei contributi.

In conclusione

Del tutto condivisibile e auspicabile appare, dunque, un revirement della giurisprudenza di legittimità, che prende finalmente atto della circostanza che, a fronte della domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi, non può configurarsi una fattispecie litisconsortile necessaria ai sensi dell’art. 102 c.p.c.

Ancora una volta appare utile ribadire come, affinché si integri il litisconsorzio processuale necessario è indispensabile la ricorrenza di una situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, ovvero un rapporto giuridico unitario e plurilaterale in cui, in ragione della particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti i soggetti (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2015, n. 18496).

Nella materia contributiva, come condivisibilmente ribadito dalla Corte, non è ravvisabile alcuna inscindibilità tra le posizioni del prestatore, del datore e dell’Ente previdenziale, registrandosi un «fascio di rapporti differenti (il rapporto di lavoro, il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale) contrassegnati sul piano giuridico dal principio di autonomia». Non si ravvisa dunque, un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali.

L’assenza, in capo al lavoratore, di titolarità della posizione soggettiva di condanna al pagamento dei contributi è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, con la conseguenza che essa non può essere sanata mediante un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in assenza dei presupposti per l’individuazione di una fattispecie litisconsortile necessaria, ma deve essere sanzionata con una pronuncia di merito che accerti, per l’appunto, il difetto di legitimatio ad causam.

Riferimenti

Milena D'Oriano, Il litisconsorzio necessario dell’ente previdenziale nelle azioni a tutela della regolarità contributiva, RDSS, anno XXIII, n. 1, 2023.

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