Autorizzazione a resistere in giudizio per l'incapace
18 Marzo 2026
Il problema sotteso al quesito si pone per il fatto che l’attività giurisdizionale è, di per sé, attività di straordinaria amministrazione, come tale da sottoporre ad autorizzazione giudiziale ove coinvolga un soggetto incapace. Le norme di riferimento (le principali sono l’art. 320 c.c. per i minori sottoposti alla responsabilità genitoriale e l’art. 374, n. 9, per i minori sottoposti a tutela, a seguito della riforma Cartabia) specificano che l’autorizzazione serve nel caso in cui si voglia «promuovere» un giudizio e, quindi, nel caso di difesa cosiddetta «attiva». Al contrario, ove l’incapace venga chiamato in giudizio (anche nel caso in cui opponga gravame per essere risultato soccombente a seguito di una chiamata in giudizio), non si ritiene che vi sia la necessità di autorizzazione giudiziale, salvo che si voglia agire in via riconvenzionale assumendo, così, anche la qualità sostanziale di una posizione «attiva». Ciò è quanto afferma la oramai consolidata giurisprudenza (nonché la dottrina nettamente maggioritaria): «L'autorizzazione del giudice tutelare è richiesta, a norma dell'art. 374, n. 5, c.c. nell'ipotesi in cui il rappresentante legale intenda rendersi attore, per far valere in giudizio una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace, e non già per la diversa ipotesi in cui il rappresentante stesso debba resistere all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione degli interessi del rappresentato. In questa seconda ipotesi, egli ben può, senza autorizzazione, proporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento e non comportano il promovimento di un autonomo giudizio bensì hanno lo scopo di conseguire la rimozione di provvedimenti sfavorevoli per l'incapace». (Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1989, n. 722). Allo stesso modo Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2009, n. 7068, secondo la quale: «Il tutore dell'interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell'interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall'interdetto in epoca anteriore all'interdizione. (Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello in un giudizio nel quale l'interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l'interdizione)». Si tratta, quindi, di un principio generale per tutte le situazioni di incapacità o di limitazione della capacità di agire, come, ad esempio, nel caso di amministrazione di sostengo (misura, di per sé, non incapacitante, ma che può portare, se del caso, ad una limitazione della capacità di agire nelle forme prescritte nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno): «L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, comma 1, n. 5 c.c.» (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518)». |