Perquisizioni fiscali in locali misti abitazione impresa: nuova condanna all’Italia

La Redazione
19 Marzo 2026

La Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza 5 marzo 2026, nel caso Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia (ricc. nn. 32961/18 e 32984/18), ha riconosciuto all’unanimità la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione a un accesso ispettivo della Guardia di finanza eseguito in locali ad uso promiscuo, sede legale della società e contestuale abitazione del legale rappresentante.

L’autorizzazione alla perquisizione era stata rilasciata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, su richiesta del comandante locale della Guardia di finanza, al fine di verificare la regolarità fiscale della società e, se del caso, perseguire reati tributari. Gli operanti, recatisi presso l’abitazione‑sede, avevano proceduto alla perquisizione dell’intero immobile (incluse camere da letto e bagni) e di due autovetture, rinvenendo solo alcuni documenti relativi a un cliente della società.

I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell’art. 8, considerato anche in combinato disposto con l’art. 13, e dell’art. 6 § 1 CEDU, l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali dalla disciplina interna in materia di accessi fiscali, nonché la carenza di garanzie procedurali, in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo, tanto ex ante quanto ex post, sulla legalità, necessità e proporzionalità della misura. 

La Corte richiama il quadro normativo già ricostruito nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025, con specifico riferimento all’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 in tema di IVA. Essa ribadisce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando i locali commerciali sono anche abitazione, l’accesso richiede sì un’autorizzazione del pubblico ministero, ma tale provvedimento non deve essere motivato, essendo considerato un mero requisito formale; la motivazione è, invece, richiesta solo per le abitazioni “pure”, non adibite anche ad attività economica. 

Nel valutare il merito, la Corte sottolinea che nel caso di specie la sede legale della società e la residenza del legale rappresentante coincidevano, sicché l’autorizzazione del PM copriva sia l’attività d’impresa sia la sfera privata del secondo ricorrente, senza tuttavia alcuna limitazione quanto all’oggetto e alla portata delle ricerche documentali. Tale autorizzazione, priva di motivazione, è ritenuta equiparabile, quanto alle garanzie, a quella rilasciata dall’autorità amministrativa (Guardia di finanza o Agenzia delle Entrate), già giudicata inadeguata in Italgomme

La Corte conferma, altresì, che i rimedi ex post davanti ai giudici tributari o civili non sono effettivi, non garantendo un controllo pieno e concreto sulla legalità, necessità e proporzionalità delle perquisizioni fiscali. 3 4 Ne deriva che l’ingerenza nel domicilio dei ricorrenti non può dirsi “conforme alla legge” ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU.

Accertata la violazione dell’art. 8 nei confronti di entrambi i ricorrenti, la Corte riconosce loro congiuntamente 7.600 euro a titolo di danno morale, oltre interessi, escludendo ulteriori rimborsi per spese non richieste.