Causa di esclusione non automatica: irrilevanza di indagine penale ultratriennale senza rinvio a giudizio

Redazione Scientifica
18 Marzo 2026

Con il d.lgs. n. 36/2023 il legislatore ha attuato il disposto dell’art. 57, comma 7, direttiva 24/2014, nella parte in cui prevede che «il periodo massimo di esclusione» dalla gara «non supera … i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4».​

Con il d.lgs. n. 36/2023 il legislatore ha attuato il disposto dell’art. 57, comma 7, Direttiva 24/2014, nella parte in cui prevede che «il periodo massimo di esclusione» dalla gara «non supera … i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4».​(casi di esclusione non automatica), sul presupposto che la tempistica processuale italiana in genere non consente di pervenire ad una condanna definitiva entro tre anni dalla commissione del fatto.

In questo caso, la rilevanza giuridica del fatto non può estendersi oltre il triennio dalla sua verificazione, decorso il quale si presume che il fatto oggetto di indagine penale non abbia più una pregnanza tale da giustificare l’esclusione dalla gara.

Sicché non possono assumere rilevanza i fatti oggetto di un indagine penale ultratriennale, che si è chiusa senza (attuale) richiesta di rinvio a giudizio.

A tale conclusione non osta neppure l’omessa indicazione della vicenda processuale innanzi al Giudice amministrativo, riferita ai medesimi avvenimenti che la concorrente ha indicato con riferimento alle indagini penali allora aperte; indicazione con la quale il dovere dichiarativo può ritenersi assolto (Cons. St., sez. III, 24 novembre 2025, n. 9149).

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