Permesso in sanatoria e mutamento d’uso: esclusa la fiscalizzazione
25 Marzo 2026
Non è applicabile l’art. 36-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, ma solo a quelli eseguiti in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto a un titolo edilizio, ovvero in parziale difformità o in assenza di SCIA nelle ipotesi espressamente contemplate dagli artt. 34 e 37 T.U. edilizia. Il mutamento di destinazione d’uso non può essere qualificato come variazione essenziale di un permesso di costruire in sanatoria, poiché tale titolo legittima esclusivamente lo stato dei luoghi esistente al momento della domanda e non può costituire parametro per successive difformità, né essere “condizionato” all’esecuzione di ulteriori opere, in difetto del requisito della doppia conformità. |