Patrocinio a spese dello Stato: rilevabile su istanza di parte la prescrizione del credito dell’avvocato

La Redazione
18 Marzo 2026

Nel giudizio di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata ad istanza di parte, e non può essere rilevata ex officio.

La vicenda riguardava un giudizio di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale rigettava l’istanza di liquidazione avanzata dal legale e il successivo ricorso dallo stesso proposto in opposizione al primo provvedimento di diniego.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore lamentando che il Tribunale aveva erroneamente rilevato la prescrizione del credito del professionista, in via officiosa, in assenza di eccezione da parte del Ministero della Giustizia.

La Corte di cassazione ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata ad istanza di parte, e non può essere rilevata ex officio.

Sul punto va data continuità al principio secondo cui «Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito» (Cass. civ., sez. II, ord., 1° giugno 2025, n. 14720, Rv. 675676).

La relativa eccezione va sollevata inoltre nella prima difesa utile (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 3 settembre 2013, n. 20147, Rv. 627623) che, per il peculiare procedimento previsto dal d.p.r. n. 115/2002, è rappresentato dall’opposizione avverso il provvedimento reso all’esito della prima fase, alla quale il Ministero non prende parte.

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