Composizione negoziata: non concedibile il divieto di escussione delle garanzie concesse da MCC

La Redazione
17 Marzo 2026

Davanti al Tribunale di Roma, nell’ambito di un ricorso per la conferma di misure protettive e per la concessione di misure cautelari da parte di una società in composizione negoziata, quest’ultima ha chiesto – tra l’altro – il divieto per gli istituti di credito di procedere all’escussione delle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI (MCC).

Secondo il Tribunale di Roma, la richiesta non può trovare accoglimento. Di seguito le motivazioni usate dal giudice romano.

«La disciplina della concessione delle garanzie pubbliche al credito per l’impresa ha natura normativa e non contrattuale. Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 662/1996, è regolato da disposizioni operative approvate con decreto ministeriale, la cui disciplina non può essere derogata in via cautelare dal giudice ordinario.

In particolare, le Disposizioni Operative del Fondo (da ultimo approvate con DD.MM. 30 giugno e 2 agosto 2023) prevedono: che la comunicazione degli eventi di rischio, tra cui la proposta transattiva del beneficiario, debba avvenire entro termini perentori a pena di inefficacia della garanzia (Parte IV, Paragrafo F.1.); che la richiesta di escussione debba pervenire entro termini decadenziali di 9/18 mesi (Parte VI, Paragrafo B.4.); che i soggetti finanziatori sono tenuti ad usare la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero a pena di inefficacia della garanzia (Parte VI, Paragrafo B.1.4.).

Il giudice ordinario non può, in via cautelare, inibire al soggetto finanziatore l’adempimento di obblighi e termini che hanno fonte normativa e non negoziale, pena l’alterazione di un assetto regolatorio posto a presidio dell’integrità del fondo pubblico. Deve rilevarsi, peraltro, che la medesima disciplina delle disposizioni operative già contempla la possibilità di inoltrare proposte transattive anche nell’ambito della composizione negoziata, per il tramite del soggetto finanziatore (Parte VI, Paragrafo C.1.1.), e che la presentazione di tali proposte determina l’interruzione dei termini previsti per l’escussione (Parte VI, Paragrafo C.1.3.), in guisa che la normativa di settore già appresta uno strumento idoneo a tutelare l’imprenditore in sede di trattative senza necessità di intervento giudiziale.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il pagamento da parte del garante pubblico determina il sorgere del c.d. super privilegio ai sensi dell’art. 8-bis del D.L. 3/2015, idoneo ad alterare la composizione del debito con effetti potenzialmente pregiudizievoli per il ceto chirografario: tuttavia, tale effetto è previsto direttamente dalla legge e non può essere impedito in via cautelare senza incidere su un assetto normativo imperativo.

Operano, in ogni caso, nei confronti dei soggetti finanziatori, gli obblighi di buona fede di cui all’art. 4 c.c.i.i. e l’obbligo di partecipazione attiva alle trattative di cui all’art. 16, comma 5, c.c.i.i., la cui violazione è suscettibile di dar luogo a responsabilità risarcitoria. Un pregiudizio concreto per il debitore è configurabile ove consti un atteggiamento inerte o ostruzionistico della banca garantita, circostanza che nel caso di specie non risulta neppure allegata.

La richiesta è pertanto rigettata».

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