Il bilancio iniziale nella liquidazione giudiziale
18 Marzo 2026
Nella liquidazione giudiziale il periodo di imposta è unico per tutta la durata della procedura, anche se questa dura più di un anno ed anche in ipotesi di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Esso inizia il giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e finisce il giorno della chiusura della procedura. Ai sensi dell’art. 183, co. 2, d.P.R. 917/86, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il quesito oggi in discussione attiene al bilancio relativo ai mesi immediatamente precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; non, quindi, al bilancio dell’ultimo esercizio. Orbene, compito di redigere il cosiddetto bilancio iniziale - il bilancio, cioè, relativo all’attività dell’impresa svolta dal primo gennaio fino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale - spetta al curatore della liquidazione giudiziale stessa, il quale dovrà seguire le norme generali vigenti in tema di bilancio per le società in bonis. Questo adempimento è oltremodo necessario per stabilire se l’impresa ha prodotto in quei mesi precedenti la liquidazione giudiziale reddito imponibile; sicché, anche sulla base di tali dati, il curatore potrà poi quantificare il patrimonio netto iniziale e confrontarlo con l’eventuale residuo attivo che dovesse rimanere alla fine della procedura. Per completezza si segnala che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, d.P.R. 917/86, per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nella liquidazione giudiziale, ed è aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Come è evidente, il bilancio iniziale di cui sopra, riguardante singoli mesi dell’anno solare in cui è iniziata la procedura concorsuale, è cosa diversa dal bilancio dell’ultimo esercizio dell’impresa. Talché, ai sensi dell’art. 198, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (come modificato dal d.lgs. n. 136/2024), è il debitore a dover presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’art. 39 d.lgs. n. 14/2019. In conclusione, la redazione del bilancio relativo all’attività dell’impresa svolta dal primo gennaio fino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale (bilancio iniziale), è compito del curatore della liquidazione giudiziale, e dovrà essere redatto secondo le norme del bilancio delle società in bonis. Il debitore, e quindi gli amministratori della società sottoposta alla liquidazione giudiziale, hanno invece il compito di presentare, entro trenta giorni dall’apertura della procedura, il bilancio dell’ultimo esercizio. |