Niente composizione negoziata per il libero professionista
17 Marzo 2026
Ai sensi dell’art. 12 c.c.i.i., la nomina di un esperto può essere chiesta da un “imprenditore commerciale e agricolo” che si trovi nelle condizioni di crisi o di insolvenza o anche solo di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario, così escludendo dai legittimati attivi i liberi professionisti. Per vero, la composizione negoziata potrebbe essere accessibile anche a soggetti esercenti professioni intellettuali, ma solo qualora l’attività sia svolta in forma organizzata e presenti i requisiti dell’impresa ex art. 2082 c.c., restando invece escluso l’accesso per il libero professionista che eserciti l’attività in via meramente personale. Nel caso di specie, Tizio ha dichiarato di aver da sempre svolto l’attività di geometra come libero professionista, non avendo, a tal fine, costituito alcuna organizzazione d’impresa e, infatti, i debiti che vanno a comporre il passivo sono stati contratti, come rilevato dall’esperto, nell’esercizio dell’attività professionale e/o personale. Si ritiene che il legislatore abbia effettuato una specifica scelta nell’individuare i soggetti che possono accedere alla composizione negoziata, identificandoli con gli imprenditori, commerciali o agricoli che siano, purché esercenti attività, appunto, in forma imprenditoriale, ed ha invece previsto strumenti altri e diversi per l’ipotesi di risanamento di soggetti non imprenditori, tra cui i liberi professionisti, come la liquidazione controllata. La circostanza che solo nel 2025, al fine di aprirsi alternative opportunità lavorative, il ricorrente si sia iscritto alla sezione speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle Imprese è irrilevante, dovendo guardare all’attività che ha portato alla situazione di crisi e non a quella attualmente svolta dal debitore. |