Rivelazione di segreti di ufficio: rapporto tra segreto e diritto di accesso agli atti amministrativi

19 Marzo 2026

Una recente pronuncia di legittimità contribuisce a precisare il rapporto tra segretezza amministrativa e principi di trasparenza, distinguendo tra irregolarità procedimentali e condotte effettivamente idonee a ledere l’interesse pubblico alla riservatezza delle informazioni.

Inquadramento

Il reato di rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 c.p. pone tradizionalmente il problema di definire l’ambito della nozione di «notizia segreta» nell’esercizio delle funzioni pubbliche. La recente sentenza della Corte di cassazione, n. 6873/2026 affronta tale questione nel contesto del rapporto tra segreto d’ufficio e disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, offrendo un importante chiarimento sistematico sui confini della rilevanza penale della divulgazione di informazioni provenienti dalla pubblica amministrazione.

La decisione trae origine dalla comunicazione informale del contenuto di un verbale di sopralluogo edilizio a un soggetto direttamente coinvolto nella vicenda amministrativa. La Corte esclude la configurabilità del reato, affermando che la mera violazione delle modalità procedurali previste per l’esercizio del diritto di accesso non integra la rivelazione di segreti d’ufficio quando l’informazione sia comunque destinata a essere conosciuta dal destinatario in quanto titolare di un interesse qualificato.

La pronuncia contribuisce così a precisare il rapporto tra segretezza amministrativa e principi di trasparenza, distinguendo tra irregolarità procedimentali e condotte effettivamente idonee a ledere l’interesse pubblico alla riservatezza delle informazioni. In questa prospettiva, il segreto d’ufficio viene ricondotto alla sua funzione originaria di tutela di notizie effettivamente sottratte alla conoscenza dei terzi, evitando interpretazioni estensive della fattispecie penale che finirebbero per sovrapporsi alla disciplina amministrativa dell’accesso agli atti.

Medesimi principi sono stati anche in passato richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alla rivelazione di segreti alla stampa, nell’ottica di definizione stretta del perimetro operativo dell’art. 326 c.p., in ossequio al principio di legalità.

Il tema del «segreto»

Il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, disciplinato dall’art. 326 c.p., costituisce una delle principali fattispecie penali poste a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. La norma incriminatrice punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, riveli notizie d’ufficio che devono rimanere segrete o ne agevoli comunque la conoscenza.

Si tratta di un reato proprio, configurabile esclusivamente in capo ai soggetti qualificati indicati dalla disposizione, e qualificato come reato di pericolo concreto, in quanto volto a prevenire il rischio di pregiudizio al corretto funzionamento dell’amministrazione e alla riservatezza di determinate informazioni istituzionali.

L’oggetto materiale della condotta incriminata è costituito dalle «notizie di ufficio che devono rimanere segrete», espressione che ha dato luogo a un ampio dibattito interpretativo. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale nozione non si riferisce esclusivamente alle informazioni sottratte alla conoscenza dei terzi in modo assoluto e permanente, ma anche a quelle la cui divulgazione sia vietata temporaneamente o limitatamente a determinati soggetti, in ragione di disposizioni normative o della natura stessa dell’attività amministrativa.

In tale prospettiva, il segreto d’ufficio rappresenta uno strumento funzionale alla tutela del corretto esercizio della funzione pubblica. La sua violazione non presuppone necessariamente la produzione di un danno effettivo, essendo sufficiente la potenziale idoneità della divulgazione a compromettere l’interesse pubblico sotteso alla riservatezza dell’informazione.

Al contempo, la nozione di segretezza deve essere interpretata in coordinamento con i principi di trasparenza amministrativa e diritto di accesso, oggi riconosciuti come elementi strutturali dell’azione amministrativa. L’introduzione della legge n. 241/1990 e la successiva evoluzione della disciplina sull’accesso agli atti hanno progressivamente ridimensionato l’area della segretezza amministrativa, imponendo un delicato bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto alla conoscibilità degli atti pubblici.

Proprio in questo spazio di tensione tra segreto e trasparenza si colloca la recente sentenza della Corte di cassazione n. 6873/2026, la quale offre un’importante precisazione sui rapporti tra rivelazione di segreti d’ufficio e disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.

La sentenza della Cassazione n. 6873/2026: la fattispecie esaminata e la soluzione adottata

La pronuncia della sesta sezione penale della Corte di cassazione trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti di un sindaco imputato, tra l’altro, del reato di rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 326 c.p.

Il capo di imputazione riguardava la comunicazione, da parte del primo cittadino, del contenuto di un verbale di sopralluogo redatto dalla polizia locale e dal corpo forestale, relativo a presunte irregolarità edilizie, a favore di un tecnico privato coinvolto nella vicenda amministrativa.

Secondo l’accusa, la divulgazione di tale documento, avvenuta al di fuori delle forme previste per l’esercizio del diritto di accesso, integrava la fattispecie incriminatrice della rivelazione di segreti d’ufficio. La Corte d’appello aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che la comunicazione informale di un atto amministrativo, sottraendosi alla disciplina procedimentale dell’accesso, comportasse la violazione del dovere di segretezza gravante sul pubblico ufficiale.

La Corte di cassazione è invece giunta alla conclusione opposta, annullando senza rinvio la condanna per il reato di cui all’art. 326 c.p.

La decisione si fonda su un’accurata ricostruzione della nozione di segreto d’ufficio nel contesto della disciplina dell’accesso agli atti amministrativi. In particolare, la Corte distingue due ipotesi: (a)la rivelazione di notizie sottratte alla conoscenza di terzi, o comunque accessibili solo a soggetti titolari di uno specifico interesse; (b) la comunicazione di informazioni a soggetti che avrebbero comunque diritto a conoscerle, ma al di fuori delle modalità procedurali previste dalla normativa sull’accesso.

Secondo la Corte, solo la prima ipotesi è idonea a integrare la fattispecie penale prevista dall’art. 326 c.p.

Nel caso di specie, il tecnico destinatario della comunicazione era direttamente coinvolto nella vicenda edilizia e, pertanto, titolare di un interesse qualificato all’accesso al documento. La comunicazione informale del contenuto del verbale, pur potendo costituire una violazione delle regole amministrative relative all’accesso, non comportava la rivelazione di una notizia destinata a rimanere segreta.

La Corte afferma dunque un principio di particolare rilievo sistematico: la violazione delle modalità procedurali previste per l’accesso agli atti amministrativi non è sufficiente, di per sé, a integrare il reato di rivelazione di segreti d’ufficio quando l’informazione sia destinata a essere comunque conoscibile da parte del soggetto cui viene comunicata.

La pronuncia si inserisce così in un orientamento volto a delimitare l’ambito applicativo dell’art. 326 c.p., evitando interpretazioni eccessivamente estensive della nozione di segreto.

I precedenti richiamati

La decisione della Corte di cassazione n. 6873/2026 non costituisce un arresto isolato, ma si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato volto a delimitare in modo rigoroso l’ambito applicativo dell’art. 326 c.p. La pronuncia, infatti, richiama diversi precedenti della stessa Corte di cassazione nonché decisioni della giurisprudenza amministrativa, delineando un quadro interpretativo nel quale il concetto di segreto d’ufficio viene progressivamente ricondotto entro confini più precisi e coerenti con il sistema della trasparenza amministrativa.

Uno dei precedenti principali richiamati è rappresentato da Cass. pen. n. 35779/2023 (Agnetto). In tale decisione la Corte si è occupata della comunicazione, da parte di un operatore sanitario, di informazioni relative ai decessi avvenuti presso una struttura ospedaliera a favore di imprese di onoranze funebri. La questione centrale riguardava la qualificazione di tali informazioni come notizie coperte da segreto d’ufficio.

La Corte ha escluso la configurabilità del reato, ritenendo che le informazioni relative al decesso di un paziente, pur rientrando nella sfera delle attività dell’amministrazione sanitaria, non costituissero notizie intrinsecamente segrete. La pronuncia ha tuttavia chiarito che lanozione di segreto d’ufficio non coincide necessariamente con quella di segreto assoluto: essa può ricomprendere anche notizie conoscibili da determinati soggetti titolari di un interesse qualificato, purché la loro divulgazione sia regolata da specifiche norme sull’accesso agli atti. In questo senso, la Corte ha affermato che il reato di cui all’art. 326 c.p. può configurarsi anche quando la notizia non sia coperta da segreto in senso assoluto, ma sia comunque destinata a essere conosciuta solo da soggetti legittimati secondo le procedure previste dall’ordinamento.

Un’impostazione analoga emerge nella sentenza Cass. pen. n. 39312/2022 (Mango). In tale occasione la Corte ha ribadito che la fattispecie incriminatrice richiede la divulgazione di una notizia d’ufficio destinata a rimanere segreta e che la condotta del pubblico agente deve realizzarsi in violazione dei doveri connessi alla funzione esercitata. La pronuncia sottolinea come il segreto d’ufficio costituisca una categoria giuridica volta alla tutela dell’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività amministrativa e non possa essere identificato con qualsiasi informazione acquisita nell’esercizio della funzione pubblica.

Il quadro interpretativo viene ulteriormente sviluppato da Cass. pen. n. 31171/2023 (Canu), nella quale la Corte ha ribadito la necessità di verificare in concreto la natura segreta della notizia rivelata. In questa prospettiva, la segretezza non può essere presunta sulla base della sola provenienza dell’informazione da un ufficio pubblico, ma deve essere individuata alla luce delle norme che regolano la conoscibilità degli atti amministrativi. La pronuncia sottolinea inoltre come l’art. 326 c.p. non possa essere utilizzato per sanzionare mere irregolarità amministrative, dovendo la rilevanza penale essere riservata alle ipotesi in cui la divulgazione incida effettivamente su interessi pubblici meritevoli di tutela.

Accanto alla giurisprudenza penale, la sentenza in commento richiama anche decisioni della giurisprudenza amministrativa, tra cui una pronuncia del TAR Cagliari (n. 74 del 2025). Il riferimento alla giurisprudenza amministrativa assume particolare rilievo sistematico, poiché evidenzia come la definizione dell’area della segretezza debba essere coordinata con la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241 del 1990.

Come è noto, la normativa sull’accesso ha progressivamente trasformato il rapporto tra amministrazione e cittadini, affermando il principio secondo cui l’attività amministrativa deve essere improntata alla massima trasparenza. L’accesso ai documenti amministrativi è oggi riconosciuto come un diritto strumentale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e la segretezza rappresenta l’eccezione rispetto alla regola generale della conoscibilità degli atti.

In questo contesto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i verbali di sopralluogo e gli atti di vigilanza edilizia rientrano normalmente tra i documenti accessibili ai soggetti interessati, salvo che sussistano specifiche esigenze di riservatezza. Il richiamo a tali pronunce consente alla Corte di cassazione di collocare la propria interpretazione dell’art. 326 c.p. all’interno di un quadro normativo più ampio, nel quale il segreto d’ufficio deve essere interpretato in modo compatibile con i principi di trasparenza amministrativa.

L’arresto da ultimo pronunciato rappresenta dunque un punto di convergenza tra diritto penale e diritto amministrativo. La Corte afferma infatti che la violazione delle modalità procedurali previste per l’esercizio del diritto di accesso non è sufficiente, di per sé, a integrare il reato di rivelazione di segreti d’ufficio quando l’informazione comunicata sia comunque destinata a essere conosciuta dal soggetto destinatario. In tal modo, la pronuncia contribuisce a chiarire il rapporto tra disciplina dell’accesso e tutela penale del segreto d’ufficio, evitando che il diritto penale venga utilizzato per sanzionare condotte che si collocano principalmente sul piano della legittimità amministrativa.

Il rapporto tra rivelazione di segreti di ufficio e divulgazione di atti alla stampa

Un ulteriore ambito nel quale la giurisprudenza ha sviluppato una riflessione significativa riguarda i rapporti tra il reato di rivelazione di segreti d’ufficio e la diffusione di informazioni agli organi di stampa. Il problema assume particolare rilievo in considerazione della funzione costituzionale della libertà di informazione e del ruolo della stampa nel controllo democratico sull’attività delle istituzioni pubbliche.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affrontato più volte il tema della comunicazione alla stampa di atti o informazioni relativi a procedimenti penali o amministrativi, cercando di individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela del segreto e il diritto all’informazione.

In questo contesto si colloca la decisione Cass. pen. n. 25167/2008, relativa alla diffusione alla stampa del contenuto di un provvedimento di sequestro da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. La Corte ha escluso la configurabilità del reato di rivelazione di segreti d’ufficio, osservando che il provvedimento di sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto investigativo previsto dall’art. 329 c.p.p.

La pronuncia chiarisce che il segreto investigativo ha una funzione essenzialmente strumentale alla tutela delle indagini. Una volta che l’atto sia stato eseguito e portato a conoscenza delle parti interessate, l’esigenza di segretezza viene meno, salvo che il pubblico ministero disponga espressamente la segretazione dell’atto ai sensi dell’art. 329, comma 3, c.p.p. In assenza di tale provvedimento, la divulgazione dell’informazione non può essere considerata penalmente rilevante.

Un principio analogo è stato ribadito nella più recente Cass. pen. n. 5544/2021, nella quale la Corte ha affermato che il reato di cui all’art. 326 c.p. deve essere escluso quando l’atto sia stato già portato legittimamente a conoscenza dell’indagato. Anche in questo caso, la Corte ha sottolineato che la segretezza dell’atto può essere mantenuta solo qualora il pubblico ministero disponga espressamente la segretazione per evitare pregiudizi alle indagini.

Le due pronunce evidenziano come il segreto investigativo abbia natura temporanea e sia strettamente collegato alle esigenze investigative del procedimento penale. L’atto processuale non è destinato a rimanere segreto in modo permanente, ma solo fino al momento in cui la sua conoscenza possa compromettere l’efficacia delle indagini.

Questa impostazione appare coerente con la disciplina prevista dal codice di procedura penale, la quale distingue tra il segreto investigativo — destinato a operare nella fase iniziale delle indagini — e il regime di pubblicità degli atti processuali che caratterizza le fasi successive del procedimento.

Le pronunce in materia di rapporti con la stampa assumono inoltre particolare rilievo perché mostrano come la giurisprudenza della Corte di cassazione tenda a limitare il perimetro applicativo dell’art. 326 c.p. relativamente alle comunicazioni rivolte agli organi di informazione. La divulgazione di atti non più coperti dal segreto investigativo non può essere automaticamente qualificata come rivelazione di segreti d’ufficio, dovendosi verificare in concreto se l’informazione divulgata sia effettivamente destinata a rimanere segreta.

La sentenza n. 6873 del 2026 si colloca in continuità con tale orientamento, seppure coprendo un ambito parzialmente diverso. Anche in questo caso, la Corte afferma che la rilevanza penale della divulgazione dipende dalla natura segreta dell’informazione comunicata e non dalla mera violazione di regole procedurali o formali.

In definitiva, la giurisprudenza della Corte di cassazione mostra una progressiva tendenza a circoscrivere l’ambito applicativo dell’art. 326 c.p., riconoscendo che il segreto d’ufficio non può essere invocato per limitare in modo indiscriminato la circolazione delle informazioni relative all’attività delle istituzioni pubbliche. Il diritto penale interviene solo quando la divulgazione riguardi informazioni effettivamente sottratte alla conoscenza dei terzi e la loro diffusione sia idonea a compromettere interessi pubblici rilevanti.

Conclusioni

La sentenza della Corte di cassazione n. 6873/2026 rappresenta un ulteriore tassello nel processo di delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 326 c.p.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a evitare interpretazioni eccessivamente estensive della nozione di segreto d’ufficio, riaffermando la necessità di verificare in concreto se l’informazione rivelata sia effettivamente destinata a rimanere segreta.

Il contributo principale della decisione consiste nell’aver chiarito che la violazione delle modalità procedurali previste per l’accesso agli atti amministrativi non è sufficiente, di per sé, a integrare la fattispecie penale della rivelazione di segreti d’ufficio, quando il destinatario della comunicazione sia comunque titolare del diritto di accesso.

In tal modo la Corte valorizza la distinzione tra il piano della legittimità amministrativa e il piano della rilevanza penale, evitando che irregolarità procedimentali possano automaticamente tradursi in responsabilità penale.

La decisione contribuisce inoltre a rafforzare il dialogo tra diritto penale e diritto amministrativo, evidenziando come la nozione di segreto debba essere interpretata alla luce dei principi di trasparenza e accessibilità dell’azione amministrativa.

Nel complesso, il quadro giurisprudenziale che emerge dai precedenti analizzati mostra una progressiva tendenza della Corte di cassazione a circoscrivere l’ambito applicativo dell’art. 326 c.p., riservandolo alle ipotesi in cui la divulgazione riguardi effettivamente informazioni sottratte alla conoscenza dei terzi.

Si tratta di un orientamento coerente con la trasformazione dell’amministrazione contemporanea, sempre più orientata alla trasparenza e alla partecipazione, e con l’esigenza di evitare che il diritto penale venga utilizzato per sanzionare mere irregolarità amministrative prive di reale offensività.

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