Carenza di rappresentanza processuale delle società veicolo non iscritte nell’albo TUB

19 Marzo 2026

Il conferimento di procura per la riscossione da parte della società veicolo (SPV) a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB costituisce una violazione diretta dell’art. 2 l. n. 130/1999 e determina la nullità dell’atto di procura.

Massima 

Il conferimento di procura per la riscossione direttamente da parte della società veicolo (SPV) a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB costituisce una violazione diretta dell’art. 2 l. n. 130/1999 e determina la nullità dell’atto di procura per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.). Tale nullità comporta che la società procuratrice è priva del potere di rappresentanza sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c.

La fattispecie

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori, debitori in senso sostanziale, eccepivano in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società incaricata del recupero del credito, per nullità della procura conferita direttamente dalla società veicolo a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB.

 La questione affrontata

La decisione in commento osserva che, stando all’art. 3 l. n. 130/1999, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti possono essere realizzate esclusivamente tramite apposite società veicolo (Special Purpose Vehicle - SPV), registrate in un apposito elenco della Banca d’Italia. Tali società hanno uno scopo unico: emettere titoli il cui valore e rendimento dipendono direttamente e unicamente dai crediti oggetto della cessione.

Sebbene la società veicolo sia la titolare formale del credito, l'attività di gestione e recupero (denominata servicing) è affidata per legge a soggetti diversi. L'art. 2 della l. n. 130/1999 stabilisce che tale compito sia riservato esclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB. Questi soggetti devono essere indicati chiaramente nell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e nei prospetti informativi.

Si assiste dunque a una scissione tra la titolarità del credito (in capo alla SPV) e la sua gestione operativa (in capo al servicer). Il legislatore ha previsto questa separazione per garantire che la riscossione, i servizi di cassa e il controllo di conformità legale siano gestiti da enti professionali e vigilati.

Per il Tribunale di Firenze, il servicer non svolge solo compiti pratici, ma funge da vero e proprio garante per il mercato e per gli investitori. Essendo soggetti iscritti all'albo ex art. 106 TUB, i servicer sono sottoposti a una vigilanza prudenziale analoga a quella bancaria, assicurando così stabilità, trasparenza e una gestione sana e corretta dell'intera operazione.  

Sennonché, come è noto, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione si è diffusa la prassi, sempre più comune, di affidare il recupero dei crediti a società non sottoposte a vigilanza (ma dotate solo di licenza di pubblica sicurezza ex art. 115 TULPS), anziché a intermediari iscritti all'albo ex art. 106 TUB. Questo avviene solitamente tramite una sub-delega rilasciata dal master servicer (soggetto vigilato) allo special servicer (soggetto non vigilato).

La Banca d’Italia ha espresso forti preoccupazioni riguardo a questo modello, ritenendolo potenzialmente elusivo «dei presidi posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici».

In particolare, ha denunziato la marginalizzazione del master servicer, in quanto spesso accade che il soggetto vigilato svolga un ruolo puramente formale, mentre le decisioni reali e la gestione operativa sono nelle mani dello special servicer, scelto direttamente dall'investitore. A ciò deve aggiungersi che l’esternalizzazione a soggetti non iscritti all'albo limita il potere di controllo della Banca d'Italia, che non può monitorare direttamente chi svolge materialmente l'attività.

Alla luce di quanto osservato, per il Tribunale di Firenze «una delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in diretta violazione dell'art. 2 l. n. 130/1999».

Ciò premesso, osserva il giudice fiorentino che nel caso portato alla sua attenzione, sebbene dall’avviso pubblicato in G.U. risultasse che la società veicolo aveva conferito mandato ad un servicer iscritto nell’albo ex art. 106 TUB e poi successivamente fosse stato subdelegato il recupero del credito ad un soggetto privo dell’iscrizione all’albo, dalla procura prodotta in giudizio risultava invece che la società titolare del credito aveva conferito la procura direttamente a soggetti privi dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, così di fatto escludendo la vigilanza della Banca d’Italia.

Vi è dunque da chiedersi se tale operazione possa o meno ritenersi conforme all’art. 2 della legge sulle cartolarizzazioni del credito.

Sul punto, va ricordato come la questione, in primo momento risolta in senso negativo da molti tribunali, sia stata affrontata agli inizi del 2024 dalla Suprema Corte di cassazione che a più riprese si è espressa invece in senso favorevole a tale prassi.

Recupero crediti cartolarizzati e iscrizione all'albo ex art 106 TUB

La norma imperativa che richiede l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB è diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.). Pertanto, l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB è affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.

In termini, prima della decisione della Cassazione si veda tra le molte Trib. Monza 22 gennaio 2024; Trib. Arezzo, 24 gennaio 2024; Trib. Siena, 1° febbraio 2024; Trib. Torre Annunziata, 15 febbraio 2024; Trib. Modena, sez. III, 26 marzo 2024; Trib. Livorno, 18 dicembre 2023; sostengono tale tesi anche successivamente alla presa di posizione della Cassazione Trib. Firenze, 27 maggio 2024, n. 2360 e Trib. Alessandria, 17 giugno 2024.

Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14693. In termini, v. ex multis Trib. Macerata, 8 maggio 2025, n. 340; App. Catania, sez. II, 7 marzo 2025, n. 355; Trib. Varese, sez. II, 10 febbraio 2025, n. 103; App. Firenze, Sez. spec. Impresa, 5 marzo 2025, n. 400.

 La soluzione proposta

Ciò posto, la decisione in commento ritiene di doversi discostare dall’orientamento prevalente, come peraltro già fatto in precedenza, osservando che secondo l'orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite, una norma è imperativa non solo quando regola il contenuto del contratto, ma anche quando tutela interessi pubblici superiori. Rientrano in questa categoria le norme che vietano la stipula di un atto in assenza di determinati requisiti soggettivi (come l'autorizzazione o l'iscrizione a un albo) o quelle volte a impedire che le parti eludano i controlli previsti dall'ordinamento. L'obiettivo della legge, infatti, è proteggere i valori fondamentali della collettività e non solo l'interesse del singolo contraente.

Alla luce di ciò, l’art. 106 TUB che riserva l'attività di riscossione dei crediti (servicing) ai soggetti vigilati e iscritti all'albo degli intermediari finanziari deve ritenersi una norma imperativa perché: 1) subordina la validità dell'incarico a un requisito soggettivo inderogabile (l'iscrizione all'albo), 2) mira a garantire la trasparenza dei flussi finanziari e la tutela degli investitori, 3) evita che soggetti non qualificati si sottraggano alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Precisa poi che la circostanza che le disposizioni richiamate non contemplino espressamente la sanzione della nullità per gli atti compiuti in violazione del precetto non preclude la possibilità di configurare una nullità di tipo virtuale, la quale discende dal principio generale sancito dall'art. 1418, comma 1, c.c., che prevede la nullità del contratto per contrasto con norme imperative salvo che la legge non disponga diversamente. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale diversa disposizione legislativa può essere individuata anche in termini impliciti, come nelle ipotesi in cui il legislatore preveda forme di invalidità distinte dalla nullità oppure assicuri l'effettività della norma attraverso rimedi di altra natura, quali la decadenza da benefici fiscali. Per la Suprema Corte, in particolare, devono considerarsi sempre nulli gli atti contrari a norme imperative preordinate alla tutela di interessi di carattere generale, inclusi quelli volti a garantire la regolarità dei mercati e la stabilità del sistema finanziario e bancario, secondo una valutazione basata sull'importanza degli interessi protetti.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Firenze conclude nel senso di ritenere l’art. 106 TUB norma imperativa posta a presidio degli interessi degli investitori e del mercato, interessi che godono di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 47 Cost.

A ciò la decisione in commento aggiunge che l'assenza di una norma che commina testualmente la nullità non consente di ritenere che le sanzioni amministrative o penali esauriscano la reazione dell'ordinamento, data la piena compatibilità e cumulabilità tra le diverse sanzioni.

Inoltre, non si può ritenere che l'effettività della norma sia garantita dalla sola vigilanza della Banca d'Italia o dall'apparato sanzionatorio del TUB, poiché tale sistema può dirsi adeguato solo quando ad eludere i controlli siano i soggetti già vigilati; diversa è l’ipotesi in cui l'attività di riscossione sia delegata a un soggetto privo dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, in quanto in essa si riscontra la mancanza di un requisito soggettivo espressamente richiesto dall'art. 2 della legge sulla cartolarizzazione, con la conseguenza che l'esistenza stessa dell'atto di delega si pone in contrasto con l'ordinamento. In tali circostanze, il rimedio della nullità appare come lo strumento più idoneo a garantire l'effettività della norma imperativa, essendo i debitori gli unici soggetti interessati a far valere la violazione, esercitando così un potere di impulso necessario per un controllo di legalità che altrimenti mancherebbe. In tali ipotesi, infatti, l'autorità di vigilanza non può esercitare un controllo diretto sui soggetti non iscritti e gli investitori non possiedono le informazioni necessarie per conoscere le concrete modalità di svolgimento dell'attività di recupero crediti.

Pertanto, «La sanzione civilistica della nullità, data la coincidenza dell'interesse del debitore con quello dell'ordinamento rispetto alla legalità dell'attività di recupero del credito cartolarizzato, è quella che assicura in maniera migliore l'effettività della norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici».

Tale principio, ad avviso della decisione in commento, trova conferma nella stessa giurisprudenza della S.C. che, in relazione al collocamento delle carte di credito revolving, ha affermato che la normativa che prevede l'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta è finalizzata a proteggere interessi che «attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo […] per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, comma 1, c.c., e della causa di nullità ivi prevista» (Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2025, n. 12838).

Pertanto, l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, senza neppure l'intermediazione del master servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB, deve ritenersi nulla per violazione di norme imperativa, con la conseguenza che difettando del potere di rappresentanza sostanziale, la società procuratrice risulta altresì priva del potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.

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