Rapporti processuali tra Ente impositore, Agente della riscossione e Parte privata ricorrente

Salvatore Labruna
18 Marzo 2026

Lo scritto si occupa dell’onere, gravante in capo all’Agente della riscossione, di chiamare in causa l’Ente impositore creditore al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la sentenza che definisce il giudizio con il contribuente.

La contestazione della pretesa tributaria può essere rivolta – direttamente ed esclusivamente – all'Ente impositore creditore e l'Agente della riscossione, nella sua qualità di adiectus solutionis causa”, è vincolato alla decisione del giudice così adito [il frazionamento della domanda giudiziale tra i vari atti (es. cartelle) oggetto del medesimo procedimento riscossivo (es. intimazione) non è inammissibile per “abuso del processo” solo qualora sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., sez. un., n. 4090/2017; Cass. n. 31012/2017; Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 6591/2019) che non comprima il diritto alla difesa di controparte (Cass., sez. un., 7299/2025)].

Se, invece, tale contestazione è rivolta esclusivamente all'Agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere all'Ente impositore creditore dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamarlo in causa.

Secondo Cass. n. 97/2015, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’Ente impositore creditore o dell’Agente della riscossione, atteso che non è configurabile alcun litisconsorzio necessario. (Cass. nn. 14991/2020 e 21220/2012).

In particolare, nel caso di impugnazione di un atto di riscossione per vizi dell’atto impositivo presupposto, proposta solo nei confronti dell’Agente della riscossione (che è comunque il soggetto che ha emesso l’atto impugnato e, quindi, parte ex art. 10 d.lgs. n. 546/1992), fin dal lapidario art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112: «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». L’art. 39 è stato ripreso dall’art. 228 del novello testo unico della Riscossione: d.lgs. n. 33/2025, in vigore dal 27 marzo 2025, intitolato «Chiamata in causa dell'ente creditore», ove «L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».

L’Ente impositore creditore chiamato si costituisce in giudizio nelle forme previste per la parte resistente.

La costituzione tardiva (oltre i 60 giorni) di parte pubblica non preclude al diritto di difesa nel merito (negando i fatti costitutivi della pretesa avversa, producendo documenti e/o contestando l’applicabilità delle norme invocate) ma è causa di decadenza per la formulazione di eccezioni non rilevabili d’ufficio e per la chiamata di terzi. (Cass., sez. V, ord., n. 13874/2025).

Tale “litis denuntiatio” non è esercitabile in via officiosa dal giudice ma solo in via dispositiva dall'Agente della riscossione al fine di rendere opponibile la sentenza che definisce il giudizio all’Ente impositore creditore, chiamato in causa quale titolare del rapporto sostanziale controverso, la cui riscossione è affidata ex lege all'Agente della riscossione.

In effetti, l'omessa chiamata in causa dell'Ente impositore creditore non incide affatto sul processo in corso (Cass, sez. un., nn. 16412/2007 e 5791/2008; ex multis, anche Cass. n. 12223/2010 e Cass. n. 22314/2014) ma solo sull’obbligo di risarcimento del danno a tale creditore; pertanto, attesane la natura sostanziale – e non processuale - consegue che si possa comunicare all’Ente impositore creditore la pendenza della lite ed i motivi di ricorso con qualunque modalità idonea, in via extraprocessuale, volta a consentirgli la resistenza con un intervento volontario nel giudizio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 (quale parte del rapporto tributario controverso).

Tuttavia, la novella normativa in vigore dal 4 gennaio 2024, introdotta dall’art. 1, lett. d), d.lgs. n. 220/2023, con il comma 6-bis all’art. 14, d.lgs. n. 546/92, prevede un litisconsorzio necessario (art.102 c.p.c.) nel solo caso di vizi di notifica dell’atto presupposto [nel caso in cui la CGT 1° emette sentenza senza l’integrazione del contradittorio, in violazione del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) di cui al comma 6-bis, dell’articolo 14, d.lgs. 546/92, la CGT 2° dichiara la nullità della sentenza di prime cure e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado, ex art. 59, c.1, lett. b, d.lgs. n. 546/1992, per l’integrazione del contradittorio; ciò al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione a tutte le parti in causa].

Il principio della chiamata in causa (litis denuntiatio) dell'Ente impositore creditore è stato confermato dall’art. 228 del nuovo assetto normativo della riscossione, definito con d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione in vigore dal 27 marzo 2025), la cui disciplina si può così riassumere:

Legittimazione Passiva:

  • Per resistere alla contestazione di vizi relativi alla formazione del titolo o del ruolo, l'Agente della riscossione è tenuto a chiamare in causa (litis denuntiatio) l'Ente impositore creditore.
  • Per resistere alla contestazione di vizi relativi alla notificazione dell’atto presupposto, emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto riscossivo impugnato, corre l’obbligo per parte privata di proporre ricorso nei confronti di entrambi tali soggetti (comma 6-bis all’articolo 14, d.lgs. 546/92).

Responsabilità per le spese processuali:

  • Per la mancata chiamata in causa (litis denuntiatio) dell'Ente impositore creditore, eventuali spese processuali restano a carico dell’Agente della riscossione, anche in caso di soccombenza per vizi riferibili all’attività dell'Ente impositore creditore, rimasto estraneo al processo.

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