Prescrizione e clausole abusive nei mutui in valuta estera
20 Marzo 2026
La sentenza in oggetto si inserisce nel filone giurisprudenziale sul contenzioso relativo ai mutui indicizzati in valuta estera e alle clausole che trasferiscono integralmente sul consumatore il rischio di cambio. Il giudice ungherese chiedeva, in via pregiudiziale, se fosse compatibile con gli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/CEE un’interpretazione del diritto nazionale che sottopone a prescrizione quinquennale, decorrente dalla conclusione del contratto, l’azione del consumatore volta a far valere le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un mutuo la cui clausola sul rischio di cambio, costituendo oggetto principale, sia dichiarata abusiva, con conseguente nullità dell’intero contratto. Il quadro normativo ungherese prevedeva, da un lato, l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento della nullità, ma, dall’altro, l’assoggettamento a prescrizione quinquennale delle pretese restitutorie e delle domande sulle conseguenze dell’invalidità, con un complesso sistema di sospensioni e interpretazioni giurisprudenziali. La Corte ribadisce l’autonomia procedurale degli Stati membri, ma entro il limite del principio di effettività: le regole di prescrizione non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13. In particolare, il dies a quo non può essere fissato in modo del tutto sganciato dal momento in cui il consumatore è, o può ragionevolmente essere, a conoscenza del carattere abusivo della clausola e delle relative conseguenze. La “nuova regola applicabile”, in linea con la giurisprudenza recente, è che la data di conclusione del contratto non può di per sé costituire il dies a quo del termine di prescrizione per le azioni restitutorie fondate su clausole abusive, ove il consumatore non fosse ancora in condizione di conoscere tale abusività. Un termine quinquennale che decorra automaticamente dalla stipula viola il principio di effettività se priva sistematicamente il consumatore della possibilità di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate. La pronuncia rafforza dunque la tutela effettiva dei mutuatari in valuta estera, imponendo agli ordinamenti nazionali di rimodulare termini e criteri di decorrenza della prescrizione in materia di clausole abusive. |