Diritto al nome e parità di genere: la Cassazione sull’uso automatico del cognome del marito nelle liste elettorali
19 Marzo 2026
La Suprema Corte, con ordinanza Cass. n. 3534 del 17 febbraio 2026, accoglie le censure sollevate dalla ricorrente che deduce la lesione del proprio diritto al nome, per esser stata riconosciuta dallo scrutatore, in occasione del proprio esercizio al voto, non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito. Il giudizio è, quindi, rinviato a nuovo esame alla luce del principio di diritto che, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione presente nel nostro ordinamento giuridico all’ art. 3 della Costituzione, oltre che all’art. 21 della Carta di Nizza e all’art. 14 della CEDU, prevede che anche nella redazione delle liste e tessere elettorali le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito. È, infatti, errato l’assunto della sentenza di primo grado, confermato anche in secondo, che, facendo leva sull’art. 143 bis c.c., ha ritenuto che tale disposizione non attribuisca alla moglie una mera facoltà di utilizzo del cognome del coniuge, ma ne imponga anzi, l’aggiunta. Al contrario, è opinione costante in dottrina che la suddetta previsione del codice civile non incida sul cognome anagrafico della moglie, limitandosi a consentire l’assunzione di un cognome d’uso, circoscritto al circuito dei rapporti familiari e, in ogni caso, rimesso alla scelta dell’interessata; tanto più nei rapporti con la Pubblica amministrazione, ove rileva a fini dell’identificazione esclusivamente il cognome da nubile (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1746/1997). La Corte di Cassazione ha, del resto, già rilevato la vocazione discriminatoria del modello che identifica la famiglia attraverso il cognome del marito. Invero, è certo che la normativa storica di porre il cognome dell’uomo a centro di gravità dell’identificazione familiare, ha comportato una posizione di evidente disparità tra coniugi. E, pur dopo la riforma del 1975, la regola dell’aggiunta di cui all’art. 143 bis c.c., è stata letta come disposizione di per sé non sufficiente a rovesciare l’assetto non discriminatorio. E neppure l’argomento dell’unità familiare pare giustificare la disciplina censurata. Infatti, il diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto (art. 48 Cost.), rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee. La Corte di Cassazione, quindi, non ritiene compatibile con i principi generali sin qui richiamati, la valorizzazione, in termini prevalenti e decisivi, fatta dal Tribunale prima e dalla Corte territoriale poi, della non meglio enunciata finalità organizzativa della P.A. per ritenere giustificata la sopravvivenza di una evidente discriminazione per le elettrici coniugate. Altresì, la Suprema Corte non può conciliare con i principi sopraesposti, l’interpretazione dell’art. 143 bis c.c. resa dalla Corte d’Appello sull’automatismo dell’aggiunta del cognome al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell’art. 5 d.P.R. 223/1967. Infine, si evidenzia, che la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, prevede, all’art. 16, par. 1, l’obbligo per gli stati di garantire, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome. Va, altresì, richiamato l’orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio d’Europa che ha ritenuto non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia. In tale prospettiva, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di garantire la piena parità tra i genitori nell’attribuzione del cognome ai figli, di assicurare l’eguaglianza dei coniugi al momento del matrimonio quanto alla scelta del cognome comune e di eliminare ogni discriminazione nel regime giuridico applicabile ai figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale. |