Divieto di immistione degli accomandanti nella gestione della S.a.s. ed esclusione del socio
19 Marzo 2026
Massima Costituisce grave inadempienza, che giustifica l'esclusione dalla società a norma dell'art. 2286 c.c., il comportamento del socio accomandante il quale nei rapporti con i terzi (nella specie con l'invio alle banche di una lettera) disconosca in toto l'operato dei soci amministratori (accomandatari), incidendo così negativamente sulle attività della società ed apparendo come espressione di una sorta di veto generale e di ricerca di risonanza al di fuori della società. Il caso Il caso esaminato dalla pronuncia in commento vede il contrasto all’interno della società in accomandita semplice tra il socio accomandatario e i due soci accomandanti in virtù di attività poste in essere da quest’ultimi che il socio accomandatario ha ritenuto essere scorrette e in violazione del divieto di immistione a carico degli accomandanti. Nel dettaglio, i soci accomandanti hanno intrattenuto rapporti con l’istituto di credito della società affermando, a sostegno del proprio agire, di non aver ricevuto informazioni da parte del socio accomandatario nonostante ripetute richieste. Il socio accomandatario ha, quindi, provveduto alla esclusione dei soci accomandanti ritenendo il loro comportamento contrario agli obblighi di legge (e contrattuali). Le questioni Le questioni sottese alla pronuncia in esame sono da ricondursi al diritto di informazione e controllo del socio (di s.a.s.) e al divieto di immistione. L'art. 2320 c.c. è chiaro nell'individuare il contenuto del diritto dell'accomandante, che è quello di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. La facoltà di consultare i libri e gli altri documenti della società, pur esplicitamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2320 c.c., non è riconosciuta all'accomandante in via autonoma ma solo come mezzo rispetto alla finalità di verificare l'esattezza del bilancio e del conto stesso. La sentenza correttamente indaga il rapporto con la disciplina delle s.r.l., affermando che la differenza rispetto alla più ampia formulazione dell'art. 2476 c.c. («diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali») è significativa in tal senso e depone a favore di una lettura più restrittiva della norma. Ne discende che il diritto del socio accomandante ex art. 2320, comma 3 c.c. non ha ad oggetto, in generale, la gestione della società e lo svolgimento degli affari sociali ma, più limitatamente e in coerenza con l'assetto societario della s.a.s., l'esattezza dei dati esposti in bilancio e la loro corrispondenza rispetto alle operazioni sociali effettivamente intercorse. È appena il caso di sottolineare, ad ulteriore conferma della diversa ampiezza del diritto ex art. 2320 c.c. rispetto a quello previsto dall'art. 2746 c.c., che l'esercizio di tale diritto è consentito solo al termine dell'esercizio sociale (comunicazione annuale del bilancio), restando inteso che, nel corso dell'esercizio, gli accomandanti non hanno diritto né di avere notizie sulla gestione dell'impresa né di consultare i libri sociali e i documenti. La tutela degli accomandanti è circoscritta alla facoltà di impugnare il documento contabile giudizialmente, qualora intendano contestarne l'esattezza e la veridicità, fermo restando che, anche in questo caso, il sindacato non è di merito ma di mera legittimità, cioè circoscritto alla verifica della corrispondenza del documento contabile alle operazioni sociali. Osservazioni Dall’esame della pronuncia in commento si evince che il vero nodo della questione può essere individuato nel grado di intromissione dell’accomandante nella gestione della società e sul relativo diritto dell’accomandante di controllare l’operato degli amministratori. In tale prospettiva, il comportamento del socio accomandante - il quale nei rapporti con i terzi (nella specie con la Banca con la quale la società intratteneva un rapporto di finanziamento) disconosca in toto l'operato del socio amministratore, incidendo così negativamente sulle attività della società - esula dal diritto di cui all'art. 2320, comma 3, c.c. e risulta pertanto in contrasto con il perseguimento dello scopo sociale, costituendo una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale che giustifica l'esclusione di soci dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c. In buona sostanza, la sentenza in commento chiarisce come il divieto di immistione dei soci accomandanti sia da intendersi in via assoluto, come condotta che determina effetti sanzionatori a carico degli stessi soci; tali effetti possono essere rintracciati non solo nella esclusione (facoltativa), quale conseguenza di un grave inadempimento agli obblighi legali e contrattuali, ma anche nella responsabilità illimitata per i debiti della società. Conclusioni Le questioni esaminate dalla pronuncia in commento fissano alcuni punti fermi in tema di gestione di società in accomandita semplice, di controllo del socio accomandante e di rapporto con la disciplina delle società a responsabilità limitate. Il socio accomandante non è, difatti, paragonabile al socio di S.r.l. con la conseguente differenza prescrizione del diritto di controllo e informazione a favore del socio di società a responsabilità limitata. Inoltre, le condotte del socio accomandate, tendenti a immettersi nella gestione della società, sono da interpretarsi in senso ampio, così da poter determinare la facoltà di esclusione del socio stesso per grave inadempimento agli obblighi legali e/o contrattuali. |