Infedeltà, nuova convivenza e perdita del mantenimento: limiti e oneri probatori in tema di addebito

La Redazione
20 Marzo 2026

In tema di separazione, la violazione dell’obbligo di fedeltà, una volta provata, è di regola idonea a fondare l’addebito, salvo che il coniuge infedele dimostri l’anteriorità e l’autonoma incidenza della crisi matrimoniale. La stabile convivenza “more uxorio” con un terzo può giustificare il diniego dell’assegno di mantenimento, presumendosi la comunione delle risorse economiche, salvo prova contraria.

La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza 16 marzo 2026, n. 5896, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una moglie avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che le aveva addebitato la separazione, negato l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale, confermando la condanna alle spese.

I giudici di merito avevano ritenuto provata la relazione extraconiugale della donna e il conseguente abbandono della casa familiare, escludendo che fosse dimostrata una crisi matrimoniale preesistente, imputabile a condotte violente del marito, mai adeguatamente provate né denunciate.

In tema di mantenimento, la Corte conferma che la stabile convivenza “more uxorio” con un nuovo partner può giustificare il diniego dell’assegno, presumendosi la messa in comune delle risorse economiche nel nuovo nucleo, salvo prova contraria circa l’assenza di miglioramento delle condizioni del richiedente. Rileva, inoltre, la mancata dimostrazione dell’impossibilità oggettiva della moglie di mantenersi, considerata l’età e la pregressa attività lavorativa.

Quanto alla casa coniugale, l’assegnazione è esclusa in assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti e, comunque, per cessazione della stabile abitazione dell’immobile da parte della moglie, trasferitasi con il nuovo compagno.

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