La Corte costituzionale valuterà il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali

La Redazione
20 Marzo 2026

La sezione terza civile, con ordinanza interlocutoria 19 marzo 2026, n. 6538, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. - quest’ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma 6, del d.l. n. 112/2008, come convertito.

I giudici rimettenti censurano la disposizione nella parte in cui prevede, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale.

Essa, infatti, determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.