Rigetto del concordato in appello: è ammissibile la decisione contestuale?

20 Marzo 2026

Nel caso di rigetto del concordato la Corte d’Appello può procedere direttamente alla definizione del giudizio dopo la formulazione delle conclusioni delle parti?

Com’è noto, il concordato in appello, introdotto nel 1988, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 435/1990 per contrasto alla direttiva n. 93 della legge-delega e reintrodotto, poi, a distanza di quasi un decennio, con la legge n. 14/1999. Il concordato è stato poi abrogato nel 2008 con la legge n. 25.

Tenuto conto delle censure formulate dalla giurisprudenza e dalla dottrina a parere delle quali non sarebbe stato ragionevole disperdere i benefici deflattivi apportati dal concordato tanto sul giudizio di appello, quanto su quello di cassazione, la legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando), che molto si  è occupata della materia di impugnazioni, ha reintegrato il c.d. concordato sui motivi di appello stabilendo, tuttavia, l’interdizione all’accordo alla ricorrenza di  alcune preclusioni soggettive e oggettive - mutuate dal cd. patteggiamento - e a fronte di un vaglio spettante al Procuratore generale. Al Procuratore Generale la legge affida, infatti, il vaglio di congruità della pena concordata tra le parti, vale a dire la conformità della richiesta agli interessi di giustizia.

Le preclusioni soggettive e oggettive sono state abolite con il d.lgs n. 150/2022. La riforma Cartabia ha notevolmente ampliato il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), estendendolo a quasi tutti i reati senza limiti soggettivi (delinquenti abituali/professionali) e oggettivi (gravità reato) e stabilito che la domanda vada formulata solitamente entro 15 giorni prima dell'udienza. 

È questa la disciplina che fa da sfondo alla questione se, in rigetto della richiesta di concordato in appello, la Corte abbia o meno l’obbligo di rinviare ad altra udienza o possa procedere ad una trattazione unitaria del processo raccogliendo, oltre alla proposta di concordato, anche le conclusioni delle parti.

Al quesito la sezione terza ha risposto positivamente.

Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata che, all’udienza, la causa è stata trattata oralmente. Le parti hanno insistito per l’accoglimento della richiesta di concordato e, in subordine, il difensore per l’accoglimento del ricorso, per cui l’esercizio del diritto di difesa appare ampliamente garantito senza che lo sviluppo procedimentale possa dirsi aver comportato, al riguardo, alcun pregiudizio: il procedimento è stato quindi trattato e deciso in conformità con la disciplina normativa e la giurisprudenza di legittimità, che non vietano la trattazione unitaria della decisione in ordine alla richiesta di concordato e, in subordine, al ricorso.

La sezione terza ha risposto positivamente a quest’ultimo quesito: la conclusione riposa sul tenore dell’art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p. il quale stabilisce che, quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte d’appello, «se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio». Ora, com’è intuibile, la «nuova» norma si adatta perfettamente alle nuove modalita’ di svolgimento del rito d’appello e assicura che al rigetto della inziale proposta di concordato sulla pena possa seguire, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta al fine di consentire - ancora una volta - una possibile definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando, del pari,  gli spazi di negozialità (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2023, n. 45287, non massimata); diversamente, se la stessa non viene presentata o viene, a sua volta rigettata, avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità, deve seguire la discussione nel merito (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2023, n. 45287, non massimata). Indubbiamente, una diversa opzione che neghi alle parti di discutere, impedendo di fatto l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero, implicherebbe una decisione «affetta da nullità, ai sensi dell’art. 178, lett. b) e c), e 180 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2025, n. 41525, Baldini, Rv. 289013 – 01; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2025, n. 10897, Alfano, Rv. 287790 – 01; Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2019, n. 47574, P., Rv. 277546 – 01). Ma, in caso di rigetto dell’accordo (Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2025, n. 25151, Valentini, Rv. 288457 – 01) la Corte d’Appello non è necessariamente tenuta a disporre il rinvio dell’udienza ritualmente celebrata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti e disporre la conversione dell’udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione. È ben possibile, infatti, una contestualità della decisione.

Ne discende che non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, ad esempio, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che una tale condotta integra la rinuncia implicita alla proposizione di un nuovo accordo (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2023, n. 45287, Santacruz, Rv. 285347 – 01).

La contestualità della decisione sull’appello così come originariamente proposto non sembra incidere sull’esplicazione del diritto di difesa: di qui l’inammissibilità della pretesa violazione di legge dedotta dal ricorrente.

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