La nuova disciplina del ricorso straordinario
20 Marzo 2026
A seguito della modifica apportata dall’art. 6 del d.l. n. 19/2026 il «Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» è stato trasformato in «Ricorso straordinario», che viene ora deciso con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Resta immutata la natura così come la vincolatività del parere reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, da cui il Presidente del Consiglio di Stato, al pari di quanto avveniva per il Presidente della Repubblica, non può discostarsi. Il d.l. n. 19/2026 interviene direttamente sul d.p.r. n. 1199/1971 (disciplina dei ricorsi amministrativi). In particolare: - sostituisce la denominazione «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» con «ricorso straordinario»; modifica l’art. 14 d.p.r. n. 1199/1971, stabilendo che la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato e che il decreto deve essere conforme al parere del Consiglio di Stato; - adegua l’art. 15, sostituendo i riferimenti ai decreti presidenziali con decreti del Presidente del Consiglio di Stato; - abroga le norme che prevedevano il coinvolgimento del Capo dello Stato (es. parte della legge n. 13/1991 sulle competenze del Presidente della Repubblica); - stabilisce, con una norma di coordinamento generale, che ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971. La novella non riguarda il corrispondente istituto del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, previsto dall'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana e che solo con la modifica dello Statuto potrà essere modificato. Tale ricorso continuerà quindi a essere deciso con decreto del Presidente della Regione siciliana. |