Le Sezioni Unite sul rapporto tra fallimento e risoluzione contrattuale

La Redazione
19 Marzo 2026

Quattro decisioni gemelle della Corte di cassazione a Sezioni Unite intervengono sul tema  del rapporto tra azione di risoluzione contrattuale e procedimento di accertamento del passivo, risolvendo un contrasto interpretativo ormai consolidato e offrendo una lettura fortemente orientata ai principi di concentrazione e unitarietà del concorso.

Le pronunce – rese in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili – affrontano in modo sistematico il significato dell’art. 72, comma 5, l. fall., che dispone: «L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V».

La “trasmigrazione integrale” delle domande di risoluzione nel procedimento concorsuale

Il primo e più rilevante approdo (Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 2026, n. 6481) riguarda la sorte della domanda di risoluzione proposta prima del fallimento. Le Sezioni Unite chiariscono che, quando tale domanda è funzionale a ottenere restituzioni o risarcimenti da far valere nel concorso, l’intera controversia deve essere trattata in sede fallimentare.

La Corte supera così definitivamente l’idea di una possibile separazione tra domanda di risoluzione (da coltivare in sede ordinaria) e domande conseguenziali (da proporre nel passivo). Al contrario, viene affermato che la connessione tra queste domande è tale da imporre una trattazione unitaria.

Il fondamento di questa soluzione è individuato nell’art. 52 l. fall., che impone la concentrazione di tutte le pretese sul patrimonio del fallito nel procedimento di verifica. In questa prospettiva, anche la risoluzione – pur essendo azione costitutiva – diventa parte integrante dell’accertamento concorsuale.

Dal punto di vista operativo, ne deriva che la domanda proposta in sede ordinaria non può semplicemente proseguire: deve essere riproposta integralmente mediante insinuazione al passivo, pena l’inammissibilità o improcedibilità.

Opponibilità della domanda e ruolo della trascrizione

La seconda decisione (Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 2026, n. 6495) si concentra sul tema dell’opponibilità alla massa, chiarendo il ruolo della tempestiva proposizione della domanda e della sua eventuale trascrizione.

Le Sezioni Unite ribadiscono che solo la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento può spiegare effetti nei confronti della procedura. Tuttavia, nel caso di beni immobili, tale opponibilità è subordinata alla trascrizione della domanda, che svolge la nota funzione prenotativa.

La Corte valorizza inoltre la retroattività della risoluzione: gli effetti restitutori e risarcitori si considerano giuridicamente anteriori al fallimento, con conseguente partecipazione al concorso.

È però decisivo un ulteriore passaggio: la presenza o meno della trascrizione non incide sul rito applicabile. Anche le domande non trascritte, se finalizzate al soddisfacimento concorsuale, devono comunque essere trattate nella sede fallimentare.

Natura della cognizione e rifiuto della decisione “incidenter tantum

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la natura della cognizione del giudice fallimentare sulla risoluzione.

Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. Unite, sent, 18 marzo 2026, n. 6496) escludono in modo netto che la risoluzione possa essere oggetto di una valutazione meramente incidentale. La Corte osserva che la risoluzione costituisce il presupposto genetico dei diritti restitutori e risarcitori: non può quindi essere ridotta a una questione accessoria.

Ne consegue che il giudice fallimentare deve pronunciarsi sulla risoluzione con la stessa pienezza di effetti che avrebbe il giudice ordinario, ossia mediante una decisione costitutiva o dichiarativa idonea a fondare il diritto azionato.

Esclusione dell’ammissione con riserva e coordinamento con i giudizi ordinari

La quarta pronuncia (Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 2026, n. 6498) affronta un diverso ma strettamente connesso problema: il coordinamento tra giudizio ordinario pendente e accertamento del passivo.

In questo contesto, le Sezioni Unite escludono la possibilità di utilizzare in modo estensivo l’istituto dell’ammissione con riserva. Tale strumento, infatti, ha carattere tassativo e non può essere applicato ai crediti il cui accertamento dipende da un giudizio ordinario ancora in corso.

La Corte respinge anche l’idea di sospendere il procedimento fallimentare in attesa della definizione della causa ordinaria, ritenendo tale soluzione incompatibile con le esigenze di celerità e concentrazione del rito concorsuale.

Il principio che emerge è chiaro: non è consentito demandare a un giudice diverso da quello fallimentare l’accertamento del fatto costitutivo del credito. Anche in presenza di giudizi pendenti, la cognizione deve essere attratta nella sede concorsuale.

Da Diritto e Giustizia: www.dirittoegiustizia.it

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