Il protratto godimento della casa familiare è fatto sopravvenuto che giustifica la revisione delle condizioni
23 Marzo 2026
In origine i coniugi avevano pattuito, in sede di separazione consensuale omologata nel 2017, che la casa coniugale, di proprietà del marito, fosse a lui assegnata, con obbligo per la moglie di rilasciare l’immobile entro otto mesi e contestuale incremento dell’assegno di mantenimento per i figli a 500 euro mensili dalla data del rilascio. In fatto, tuttavia, la moglie è rimasta con i figli nell’abitazione per oltre sette anni, senza che il marito attivasse iniziative giudiziarie per ottenere il rilascio. La Corte d’appello, investita del reclamo contro il rigetto della revisione, ha ritenuto che il protratto godimento della casa familiare da parte della madre collocataria e dei figli costituisse un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la modifica delle condizioni, disponendo l’assegnazione dell’immobile alla moglie e rideterminando il contributo paterno al mantenimento dei figli in 400 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto anche della perdita, da parte del padre, dell’assegno unico e dell’utilità economica derivante alla madre dall’assegnazione della casa. La Cassazione ha confermato tale impostazione: i “giustificati motivi” di cui all’art. 156, comma 7, c.c. vanno accertati in base a un’effettiva e significativa modifica della situazione economico‑familiare, intesa come fatto nuovo sopravvenuto rispetto all’assetto concordato. Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’abitazione – e il conseguente radicamento dei figli nell’habitat domestico – ha alterato l’equilibrio patrimoniale delineato negli accordi, giustificando la revisione senza necessità di una nuova, integrale comparazione dei redditi, ma mediante la verifica dell’incidenza del fatto sopravvenuto sull’assetto originario. |