Napoli: nuovo protocollo su mantenimento ordinario e straordinario dei figli
24 Marzo 2026
L’iniziativa muove dalla constatazione dell’obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle rispettive capacità economiche, nonché dall’esigenza di ridurre il contenzioso derivante dall’individuazione delle voci di spesa non ricomprese nell’assegno periodico. Il documento, elaborato anche con il contributo della Delegata alla Famiglia del COA e delle principali associazioni forensi specialistiche, sostituisce i precedenti protocolli, aggiornando il quadro alle più recenti previsioni normative e agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il protocollo distingue, in primo luogo, le spese ordinarie, che rientrano nell’assegno di mantenimento: si tratta delle uscite frequenti e prevedibili, connotate da ordinarietà, periodicità, non gravosità e utilità, quali vitto, alloggio, utenze, abbigliamento ordinario, cura e igiene personale, mensa scolastica, cancelleria corrente, attività di tempo libero con il genitore collocatario, medicinali da banco e altre spese ricorrenti per la gestione quotidiana del minore. Sono poi individuate le spese straordinarie extra assegno obbligatorie, non subordinate al previo accordo, ritenute in generale nell’interesse dei figli: tra queste, ampie categorie di spese sanitarie (esami, visite specialistiche, terapie, dispositivi e protesi, trattamenti per disabilità o disturbi specifici), scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di inizio anno, dotazione informatica entro un determinato limite di costo, rette per asilo nido, assicurazione scolastica, gite senza pernottamento, trasporti) ed extrascolastiche (tempo prolungato, doposcuola, primo corso sportivo o artistico e relativi equipaggiamenti, baby sitter in presenza di specifici presupposti, spese di mezzi di locomozione del figlio, conseguimento della patente). Nel caso in cui uno dei genitori abbia anticipato le spese, il rimborso avverrà tempestivamente al momento dell’esibizione dei documenti di spesa e comunque non oltre i 10 giorni dalla richiesta, salvo accordi differenti. Tutte le spese straordinarie anticipate dovranno essere documentate dal genitore che ne chiede il rimborso o l’anticipo. Ulteriore categoria è costituita dalle spese straordinarie extra assegno da concordare preventivamente tra i genitori, per le quali il protocollo disciplina in modo puntuale modalità e termini per la richiesta e la manifestazione del consenso o del dissenso, prevedendo che il silenzio serbato entro un breve termine equivalga ad assenso. Anche in tali ipotesi, il rimborso della quota di spettanza deve avvenire tempestivamente, sulla base di idonea documentazione fiscale intestata, ove possibile, ai figli, con specifiche indicazioni per garantire la corretta deducibilità e il coordinamento con le regole sulla ripartizione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, il genitore che non presi il consenso dovrà sostenere le spese nei seguenti casi:
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