Il Tribunale di Monza su funzioni e presupposti delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata

Remo Tarolli
20 Marzo 2026

Gli artt. 18 e 19 c.c.i.i. non specificano nel dettaglio i presupposti per la conferma delle misure protettive e l'adozione di provvedimenti cautelari, indicando solo la necessaria “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”. Muovendo da questa “funzionalità al buon esito delle trattative”, il Tribunale ha indagato più in concreto i presupposti delle misure in questione.

Massima

Nella composizione negoziata della crisi le misure protettive e cautelari, pur svolgendo entrambe funzione cautelare, servono una diversa nozione di “strumentalità”: con le misure cautelari il Giudice impone a uno specifico creditore l’obbligo di non ostacolare la soluzione regolata della crisi proposta dal debitore, mentre con le misure protettive si vieta a tutti i creditori per un determinato arco temporale di intraprendere iniziative a tutela del proprio credito in attesa della conclusione della soluzione della crisi prospettata in forza di un piano non implausibile. Conseguentemente, se per la conferma delle misure protettive generali temporalmente circoscritte è sufficiente che il piano di risanamento appaia non implausibile, di contro, per la concessione di misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore, è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto.

Il caso

La pronuncia del Tribunale di Monza datata 27 settembre 2025 si riferisce a una composizione negoziata per la soluzione della crisi di un gruppo di imprese. A seguito dell’istanza di nomina dell’esperto e della contestuale richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio, il gruppo di imprese ha presentato ricorso ex artt. 18 e 19 d.lgs. n. 14/2019 formulando richiesta di conferma delle misure protettive e di adozione di provvedimenti cautelari per salvaguardare le trattative. Più nello specifico, è stato chiesto di:

1 - confermare le seguenti misure protettive nei confronti di tutti i creditori:

  • inibitoria dell’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;
  • inibitoria dell’introduzione o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa;
  • impossibilità di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore;
  • con particolare riguardo a banche e intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, impossibilità di revocare o sospendere le linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata  (salva l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale);
  • impedimento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o della liquidazione controllata per i debitori sovraindebitati);
  •  

2 - adottare le seguenti misure cautelari nei confronti di determinati creditori:

  • nei confronti della categoria delle banche, inibitoria della facoltà di escutere le garanzie prestate da privati in relazione alle obbligazioni assunte dal gruppo;
  • nei confronti di alcune banche, inibitoria della facoltà di iniziare e proseguire ogni procedura di recupero del credito e, comunque, di escutere le garanzie pubbliche e quelle prestate da intermediari finanziari relative ai finanziamenti erogati al gruppo.

A sostegno della richiesta di misure protettive e cautelari, il gruppo di imprese ha depositato – tra l’altro –, unitamente al suddetto ricorso, un progetto di piano di risanamento, un piano finanziario e un prospetto delle iniziative che intendeva adottare, come previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 14/2019. Il progetto di piano di risanamento presentato era finalizzato alla continuità diretta; a tal fine, il piano prevedeva “l’intervento di un soggetto finanziatore terzo, apportatore di finanza esterna da destinare al risanamento del Gruppo, attraverso forme tecniche da definire” e, come specificato in udienza, in subordine “la dismissione di uno dei due immobili”.

In merito, l’esperto ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive funzionali al buon esito delle trattative, evidenziando però che, in mancanza di finanza esterna, il piano non sarebbe risultato “ragionevolmente idoneo alla risanabilità dell’impresa”.

Il Tribunale ha quindi dovuto valutare i presupposti delle misure protettive e cautelari in relazione al piano di risanamento prospettato, attuabile – com’è normale – solo ottenendo liquidità.

La questione

A seguito dell’accesso alla composizione negoziata, le misure protettive richieste dall’imprenditore in quella sede, che hanno effetto dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, devono essere sottoposte alla conferma o modifica del Tribunale. Al contempo, allo stesso Tribunale possono essere domandati eventuali provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Gli artt. 18e 19 d.lgs. n. 14/2019 non specificano nel dettaglio i presupposti per la conferma delle misure protettive e l’adozione di provvedimenti cautelari, indicando solo la necessaria “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, che peraltro emerge già dalle definizioni delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettere p) e q), d.lgs. n. 14/2019.

Muovendo da questa “funzionalità al buon esito delle trattative”, il Tribunale ha indagato più in concreto i presupposti delle misure in questione.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Monza ha operato una distinzione tra i presupposti per la conferma delle misure protettive e quelli per l’adozione di provvedimenti cautelari.

La distinzione si basa sulla diversa “funzionalità” dei due tipi di misure: secondo il Tribunale, le misure protettive e cautelari hanno entrambe una generale “funzione cautelare”, ma “servono una diversa nozione di “strumentalità”.

  1. Le misure protettive vietano temporaneamente “a tutti i creditori […] di intraprendere iniziative a tutela del proprio credito in attesa della conclusione della soluzione della crisi prospettata in forza di un piano non implausibile”. In altre parole, la funzione specifica sarebbe quella di evitare che iniziative dei creditori possano vanificare le trattative per la definizione delle soluzioni di regolazione della crisi, che appaiano non implausibili, pregiudicando il buon esito delle soluzioni possibili. Ancor più in concreto, tali misure servirebbero a inibire attività dei creditori che, se compiute, renderebbero sin da principio impercorribili le soluzioni ipotizzate per il superamento della crisi.
  2. Le misure cautelari impongono “ad uno specifico creditore l’obbligo di non ostacolare la soluzione regolata della crisi proposta dal debitore”. Tali misure sarebbero quindi dirette a tutelare cautelarmente da iniziative di singoli creditori il buon esito della specifica soluzione di regolazione della crisi individuata dal debitore.

Sulla base delle suesposte funzioni, nonché del bilanciamento tra gli obblighi derivanti dal dovere di correttezza e buona fede richiamato dall’art. 4 d.lgs. n. 14/2019 e la necessità di evitare sacrifici eccessivi e ingiustificati in capo ai creditori, il Tribunale ha così diversificato i presupposti delle misure.

  1. Per la conferma delle misure protettiveè sufficiente che il piano di risanamento appaia non implausibile”.
  2. Per la concessione di misure cautelariè necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto”.

Alla luce di tali considerazioni in diritto, nel caso concreto il Tribunale ha esaminato il piano di risanamento presentato dal gruppo di imprese ricorrente, che – come detto – prevedeva l’apporto di finanza esterna o l’alternativa dismissione di un immobile. A riguardo, il Giudice ha rilevato che, quanto alla finanza esterna, mancava un formale impegno del finanziatore e, quanto alla liquidazione dell’immobile, non era stata depositata una perizia di stima del bene né un’offerta di acquisto dello stesso. In ragione di ciò, il piano è stato ritenuto non manifestamente implausibile e, tuttavia, non coerente e compiuto, proprio per la carenza di garanzie sulla finanza esterna e su valore e tempi di dismissione dell’immobile. Pertanto, il Tribunale ha confermato le misure protettive e, di contro, ha rigettato la richiesta di concessione delle misure cautelari.

L’analisi del Tribunale di Monza si inserisce in un quadro giurisprudenziale variegato, proponendo una distinzione tra misure inerente – non solo alla tipicità o atipicità delle stesse, bensì – alla loro funzione e quindi anche ai relativi presupposti.

La giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato la generale funzione cautelare di tutte le misure e, proprio in ragione di ciò, ha declinato i requisiti in termini di “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Riguardo al fumus, e quindi con particolare riguardo al grado di definizione della soluzione di regolazione della crisi che giustificherebbe le misure, sono stati però espressi orientamenti non conformi: in alcuni casi si è ritenuta bastevole la ragionevole possibilità di risanamento dell’impresa in forza delle trattative con i creditori; in altri, invece, si è chiesto che la prospettiva di risanamento fosse dimostrata da un progetto di piano economicamente sostenibile. In questo contesto, in posizione mediana pare collocarsi la pronuncia in commento, secondo la quale - lo si ripete - per le misure protettive è sufficiente un piano non implausibile e per le misure cautelari è necessario un piano coerente e compiuto. Siffatta diversificazione non riflette un’opinione isolata, ed è stata sviluppata da ultimo dal Tribunale di Torino con ordinanza del 7 novembre 2025: secondo quest’altro giudice, le misure protettive “proteggono il debitore contro pericoli tipici, di provenienza indefinita” in una situazione in cui “il percorso di risanamento, l’elaborazione dello strumento di risoluzione della crisi o dell’insolvenza sono ancora embrionali e scarsamente definiti (con il limite della manifesta irrealizzabilità)”; mentre le misure cautelari possono essere concesse qualora “lo stato di avanzamento della trattativa e il grado di elaborazione e definizione dello strumento di regolazione della crisi” appaiano tali da rendere “concretamente possibile, se non probabile, il buon esito del negoziato” (Trib. Torino 7 novembre 2025, in ilcaso.it, 2026).

Osservazioni

La soluzione giuridica fatta propria dal Tribunale di Monza offre spunti di riflessione che toccano varie questioni inerenti alle misure protettive e cautelari.

Anzitutto, è di particolare interesse la questione relativa all’estensione soggettiva delle misure e, più nello specifico, la controversa possibilità di estendere la copertura delle misure in favore di soci e garanti del debitore, accennata nella decisione in commento. Pur non mancando pronunce contrarie, in più occasioni i giudici hanno concesso misure (i) di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di soci illimitatamente responsabili e (ii) di impedimento dell’escussione di garanzie rilasciate da soggetti pubblici o privati. Ciò segnatamente nei casi in cui i soci o i garanti si erano impegnati a contribuire al superamento della crisi e, pertanto, il loro apporto risultava rilevante in funzione del buon esito della soluzione individuata dal debitore.

Quanto al profilo oggettivo, il tema della funzione delle misure si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sull’ammissibilità di misure cautelari con contenuto equivalente a quello delle misure protettive, superata la durata massima di 240 giorni prevista dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 14/2019. Sul punto, se la distinzione tra le misure non riguarda tanto i contenuti quanto la funzione (le misure protettive servono al buon esito delle trattative e quelle cautelari al buon esito della soluzione proposta dal debitore), potrebbe trovare conforto la tesi favorevole a misure cautelari equivalenti a sostegno della soluzione della crisi definita dal debitore, purché supportata da un piano coerente e compiuto. La tesi favorevole, però, deve misurarsi con la necessità di evitare l’elusione della norma citata, ragion per cui tale tesi è rimasta finora minoritaria in giurisprudenza (e, peraltro, esclusa dallo stesso Tribunale di Monza in altre pronunce).

Sempre nella prospettiva della funzionalità delle misure, dev’essere dato conto da ultimo della questione relativa all’applicabilità delle misure ai crediti solo precedenti o anche posteriori all’accesso alla composizione negoziata. Il riferimento è agli obblighi di adempimento, e in particolare di pagamento, che maturano in capo al debitore successivamente all’avvio delle trattative con i creditori, a titolo esemplificativo per rate dei finanziamenti in corso. Sul tema, in giurisprudenza sono state affacciate soluzioni di segno diverso. Anche qui, l’accoglimento dell’una o dell’altra soluzione può dipendere essenzialmente dalla finalità assegnata alla composizione negoziata e, di riflesso, alle misure ad essa funzionali. Qualora alla composizione negoziata sia attribuita la finalità di mera ristrutturazione della situazione debitoria, le misure potrebbero riguardare solo le posizioni anteriori; al contrario, qualora allo stesso strumento sia riconosciuta la finalità di effettivo risanamento del debitore, le misure dovrebbero giocoforza riguardare anche la gestione dei rapporti contrattuali in corso nella procedura, per evitare che da essi derivi un aggravamento della crisi. In questa seconda ipotesi, però, si deve tener conto dei pesanti effetti delle misure sulle controparti contrattuali coinvolte. Proprio in ragione di ciò, si ritiene che i vincoli a carico dei creditori successivi possano essere controbilanciati e quindi giustificati solo a fronte di un concreto piano di soluzione della crisi del debitore, in linea con le considerazioni espresse nella pronuncia del Tribunale di Monza oggetto del presente contributo.

Guida all’approfondimento

In giurisprudenza, tra le pronunce più recenti, sui presupposti delle misure protettive e cautelari, Trib. Torino 7 novembre 2025, in ilcaso.it, 2026; Trib. Bologna 24 settembre 2025 e 23 maggio 2025, in One legale, 2025; Trib. Nola 15 maggio 2025; Trib. Verona 13 maggio 2025; Trib. Firenze 28 aprile 2025 e Trib. Trapani 11 marzo 2025, in ilcaso.it, 2025.

Sulle misure coinvolgenti soci e garanti, Trib. Vicenza 19 giugno 2025, in ilcaso.it, 2025; Trib. Rimini 29 luglio 2025, ivi, 2025; Trib. Avezzano 29 aprile 2025, in One legale, 2025; Trib. Brindisi 3 marzo 2025; Trib. Pordenone 26 febbraio 2025, in One legale, 2025; Trib. Genova 17 febbraio 2025; Trib. Milano 8 febbraio 2025 e Trib. Padova 13 gennaio 2025.

Sulle misure cautelari con contenuto equivalente a quello delle misure protettive oltre la durata massima, Trib. Torino 7 novembre 2025, cit.; Trib. Padova 12 settembre 2025, in ilcaso.it, 2025; Trib. Monza 8 agosto 2025, in One legale, 2025; Trib. Bologna 19 maggio 2025, in ilcaso.it, 2025; Trib. Roma 19 marzo 2025, in One legale, 2025, e Trib. Roma 15 febbraio 2025, in ilcaso.it, 2025.

Sulle misure relative a contratti pendenti e crediti posteriori all’accesso alla composizione negoziata, Trib. Catania 15 dicembre 2025 e Trib. Verona 11 dicembre 2025, ivi, 2026.

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