L’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice in materia di responsabilità sanitaria dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 232/2023

24 Marzo 2026

Con l’entrata in vigore del d.m. 232/2023, il danneggiato potrà proporre l’azione diretta di cui all’art. 12 l. n. 24/2017 nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria. Ciò implica una riflessione sulla ammissibilità di una applicazione retroattiva nei confronti di contratti assicurativi sorti prima dell’entrata in vigore, alla luce del principio tempus regit actum, quale norma processuale, oppure se abbia natura sostanziale ed abbia efficacia solo per l’avvenire.

Il quadro normativo

Con il d.l. n. 158/12 (decreto Balduzzi), convertito in l. n. 189/2012, si è definitivamente sancita l’obbligatorietà di stipulare una copertura assicurativa per i sanitari, seppur condizionato all’entrata in vigore di regolamenti di attuazione. La successiva Legge 8 marzo 2017, n. 24, ha richiamato tale obbligo, prevedendo, all’art. 10,  a carico delle strutture sanitarie, di stipulare una polizza assicurativa o di altre analoghe misure per coprire:

  • la responsabilità contrattuale per i danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualsiasi titolo nella struttura, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica;
  • la responsabilità extracontrattuale dei medici e in generale degli esercenti la professione sanitaria della cui opera la struttura si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.

L’operatività di tale norma era subordinata all’emanazione di un regolamento ministeriale avente ad oggetto i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, nonché le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione e la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Parimenti, il successivo art. 12 prevede il diritto del danneggiato di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria, subordinandone l’applicazione all’entrata in vigore del predetto regolamento. Il 16.03.2024 è entrato in vigore il d.m. 323/2023, il quale detta i requisiti minimi delle predette polizze assicurative in applicazione della legge succitata, prevedendo, altresì, un ulteriore termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto affinché gli assicuratori adeguino i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi ivi previsti.

Il quadro giurisprudenziale ante riforma

Prima dell’entrata in vigore delle leggi succitate ed, in particolare, dell’emanazione del predetto regolamento, la giurisprudenza di legittimità era uniforme nel sancire l’inammissibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione. In particolare, la Suprema Corte è stata chiara nel sancire che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso. Sicché, solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.

L’evoluzione giurisprudenziali e contrasti applicativi post riforma

  1. La giurisprudenza di merito favorevole all’applicazione immediata

All’indomani dell’entrata in vigore del regolamento ministeriale, il quale, peraltro, posticipa ulteriormente l’applicazione concedendo il termine di 24 mesi per l’adeguamento delle polizze assicurative - suscitando numerosi dubbi, trattandosi di fonte di diritto secondaria - gli operatori del diritto si sono interrogati circa la natura di tali disposizioni, se processuali, e, quindi, applicabili a contratti assicurativi precedenti la riforma in relazione a domande avanzate dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale, alla luce del principio tempus regit actum, ovvero abbia natura sostanziale e non può applicarsi che per i contratti assicurativi stipulati successivamente a tale data. In particolare, una prima pronuncia ha ritenuto ammissibile l’azione diretta del danneggiato, qualificandola quale presupposto processuale, in relazione al quale non è necessario il previo adeguamento delle polizze stipulate anteriormente al decreto. Così come è stato dato immediato rilievo al carattere processuale della norma, con ammissibilità della chiamata diretta dell’assicurazione nei procedimenti instaurati dopo il 16 marzo 2024, secondo il principio tempus regit actum; con ciò consentendo anche la chiamata diretta in fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., consentendo la corretta instaurazione del contraddittorio anche a fini conciliativi.

  1. La giurisprudenza di merito sfavorevole all’applicazione immediata

Altra giurisprudenza pone l’accento sull’esistenza di un nuovo diritto riconosciuto al danneggiato, subordinato all’emanazione del predetto decreto. Sicché, ha escluso l’ammissibilità dell’azione per quelle domande avanzate prima poiché il diritto stesso non era ancora sorto al momento della notifica dell’atto di citazione, senza che l’entrata in vigore (16.03.2024) medio tempore possa esplicare efficacia retroattiva. In particolare, tale giurisprudenza di merito pone l’accento sull’art. 12 della predetta legge che prevede al comma 4, quali condizioni per la sua piena operatività, l’emissione di appositi decreti ministeriali, posticipando l’intera operatività della norma e ribadendo che l’entrata in vigore del d.m. 232/2023 non può valere per i procedimenti già pendenti ed incoati in data antecedente, che, peraltro, ai sensi dell’art.18, prevede un ulteriore termine di 24 mesi affinché le compagnie assicuratrici adeguino i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi previsti dal predetto decreto. D’altronde, all’epoca in cui fu incoata la domanda essa non poteva essere avanzata, poiché i rapporti giuridici sussistenti tra l’assicurato e le compagnie assicuratrici, da un lato, e quello tra il paziente e la struttura sanitaria, dall’altro, sono del tutto diversi ed autonomi.

In conclusione

In definitiva, vi è una giurisprudenza che ancora l’ammissibilità dell’azione alla data di proposizione della relativa domanda da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo che trattandosi di una norma processuale, ciò che rileva è che la relativa azione sia stata avanzata dopo l’entrata in vigore del regolamento ministeriale. Diversamente alcune pronunce evidenziano che trattandosi di un diritto sostanziale, l’entrata in vigore medio tempore del decreto non consente una sanatoria ex post di una domanda che all’epoca non poteva ancora essere avanzata, mentre subordinano il relativo esercizio al termine di adeguamento previsto dal regolamento ministeriale in 24 mesi dall’entrata in vigore.

Vi è da chiedersi se, vista la prossima scadenza del predetto termine, quale sarà la conseguenza processuale e sostanziale in caso di mancato ottemperamento da parte delle Compagnie Assicuratrici e se sia più realistico ritenere applicabile tale norma per le domande avanzate dopo la data del 16.03.2024, senza procrastinare sine die gli effetti di una riforma che garantisce una maggiore e più rapida tutela del danneggiato, fermo restando la valutazione nel merito dell’efficacia e dei limiti delle polizze assicurative nei rapporti interni tra assicurato e impresa assicuratrice, da un lato, e la relativa opponibilità nei confronti del danneggiato per come già disciplinato dalla cornice normativa in vigore.

Guida all’approfondimento

In dottrina sul tema: D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 677 e ss.; Tilli, “L’assicurazione della responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria”, in La nuova responsabilità medica, Giuffrè, 2019, 401 ss. In giurisprudenza: sull’inammissibilità ante riforma, Cass. civ., sez. III, n. 5259/2021; in senso favorevole sull’ammissibilità post riforma: Tribunale di Milano, sez. I civ., ordinanza 26 agosto 2024, Tribunale di Cagliari, ordinanza 30 luglio 2024, Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 2024; in senso sfavorevole: Tribunale di Roma, sentenza 23 ottobre 2024, Tribunale di Cosenza n.965/24 del 29.04.2024, Tribunale di Catania del 01.10.2025.

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