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La decisione in commento precisa i presupposti applicativi e la ratio degli istituti della risoluzione e del recesso unilaterale della stazione appaltante.
La disciplina positiva riflette il necessario bilanciamento tra opposte esigenze: da un lato, infatti, deve essere riconosciuto il diritto dell’amministrazione di poter sciogliere il vincolo contrattuale unilateralmente in tutti i casi in cui le prestazioni aggiudicate o affidate non risultino più funzionali a soddisfare l’interesse pubblico; dall’altro lato, invece, deve anche essere tutelato il legittimo interesse dell’operatore economico alla remunerazione delle attività svolta fino al momento della cessazione del contratto.
Tale punto di equilibrio è stato, quindi, sublimato negli artt. 122 e 123 del d.lgs. n. 36/2023, che distinguono nettamente le ipotesi di risoluzione dai casi di recesso unilaterale.
Muovendo dalla risoluzione del contratto, il legislatore ha reso tassative le cause risolutive ricomprendendovi anche il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, aderendo in tal modo all’orientamento giurisprudenziale già maggioritario sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016. Dal momento che lo scioglimento del vincolo negoziale è, di fatto, imputabile alla condotta negligente dell’operatore economico, a questi spetta esclusivamente il costo delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.
Il recesso, invece, si configura come una scelta unilaterale della stazione appaltante e si iscrive tra le forme di autotutela civilistica, con la conseguenza che l’ordinamento riconosce all’operatore privato un’indennità parametrata non solo al costo delle prestazioni già compiute, ma anche al valore dei materiali esistenti in cantiere o in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle opere e dei servizi non resi.
La pronuncia in commento, tuttavia, introduce un’importante precisazione in relazione alla peculiare natura dell’accordo quadro. In quanto contratto cd. «normativo», esso non genera alcun obbligo di esecuzione né un’aspettativa giuridicamente tutelata alla stipula dei contratti attuativi. Ne consegue che il recesso dall’accordo quadro non può determinare automaticamente l’applicazione degli oneri indennitari previsti dall’123.
Restano, nondimeno, illegittime le clausole che comprimono aprioristicamente il diritto di difesa dell’operatore economico o che derogano alle procedure imperative di risoluzione e recesso, le quali devono ritenersi eterointegrate ex art. 1339 c.c. dalle disposizioni del codice appalti, in ossequio al principio del risultato e alla conservazione del rapporto negoziale.
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