Reati permanenti a contestazione c.d. «aperta»: individuazione del tempus commissi delicti
23 Marzo 2026
Massima In presenza di un reato permanente in caso di contestazione c.d. aperta o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39221, Saputo, Rv. 260511; Cass. pen., sez. II, 1° marzo 2016, n. 23343, Ariano, Rv. 267080; Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2023, n. 37104, Aligi, Rv. 285414). In ogni caso, resta però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2022, n. 12055, C., Rv. 281021 e Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2018, n. 6742, D., Rv. 275490, entrambe in tema di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.). In caso di contestazione c.d. aperta o a «consumazione in atto», senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di «natura processuale» per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Il caso Nella vicenda in esame, il Tribunale di Napoli condannava nove imputati per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione dei reati d’introduzione nel mercato di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.). La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello territoriale sia rispetto a taluni dei «reati-fine», ritenuti estinti per intervenuta prescrizione, sia rispetto all’entità della pena irrogata per il reato associativo. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. Tra i vari motivi di doglianza, merita un particolare approfondimento quello, articolato da quattro imputati, avente ad oggetto la contradditorietà e la manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all’errata individuazione del tempus commissi delicti rispetto ai reati associativi contestati (le sentenze di merito facevano coincidere il giorno di cessazione della permanenza dei reati associativi, contestati ai capi d’imputazione B, F1 e O1, con la data della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, rispetto al capo B e con la data della sentenza emessa in primo grado, rispetto ai capi F1 e O1). La questione L’associazione per delinquere è reato permanente e la contestazione, nel caso di specie, era stata effettuata in forma «aperta» o a «consumazione in atto», in quanto nel capo d’imputazione non era stata indicata alcuna data di cessazione della condotta. Rispetto a dette ipotesi, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che, in caso di reati a «consumazione in atto», la cessazione della permanenza coincide con la data della sentenza di condanna di primo grado, in quanto l’accertamento del giudice di merito deve protrarsi sino a tale data, senza che a tal fine sia necessaria alcuna ulteriore specifica contestazione (Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, Polizzi, Rv. 199169-71). I ricorrenti, tuttavia, ritenevano che, nel corso dell’istruttoria, erano emersi numerosi elementi che confutavano detta ricostruzione e consentivano, pertanto, di retrodatare la data di cessazione della permanenza, con la conseguenza d’incidere anche sul termine di prescrizione dei reati associativi. I ricorrenti, in particolare, evidenziavano l’assenza di qualsivoglia evidenza istruttoria rispetto al protrarsi dei reati associativi (alcuni ricorrenti affermavano che le intercettazioni erano cessate il 17 dicembre 2010 e nel maggio 2011, per cui, dopo dette date, non vi era alcuna prova della prosecuzione dell’attività associativa), nonché la sussistenza di diversi elementi a sostegno della già intervenuta cessazione della permanenza (altri ricorrenti evidenziavano alcuni elementi asseritamente dimostrativi della cessazione della permanenza, tra cui, in particolare, il sequestro dei macchinari utilizzati per la produzione delle merci contraffatte e l’intervenuto arresto di uno dei ricorrenti). Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i quattro motivi d’impugnazione proposti dai ricorrenti. Il Collegio, partendo dal già citato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che la regola di «natura processuale» per cui, rispetto a dette ipotesi, il reato si considera cessato con la sentenza di primo grado, non può portare ad un’automatica presunzione di colpevolezza dell’imputato sino a detta data. Detta regola di «natura processuale» non esonera l’accusa dall’onere di provare che la condotta illecita si è concretamente protratta sino alla data della sentenza di condanna (v. sentenze indicate nella massima), per cui, in applicazione del principio del favor rei, qualora vi sia incertezza rispetto alla data di cessazione della permanenza e quest’ultima possa essere superata anche tramite semplici deduzioni logiche, la data di cessazione della permanenza dovrà essere individuata nel senso più favorevole per l’imputato. Secondo la sentenza in commento, in particolare, la Corte d’appello non ha adeguatamente motivato in ordine alle specifiche circostanze dedotte dai ricorrenti già nei motivi d’impugnazione; la motivazione della sentenza d’appello, peraltro, risulta altresì illogica, laddove «giustifica» l’individuazione della data di cessazione della permanenza con la data della sentenza di primo grado proprio sulla base dell’assenza di alcuna prova della prosecuzione dell’attività illecita a seguito delle intercettazioni. La Corte ha, altresì, rimarcato la sussistenza di un contrasto tra il contenuto della sentenza d’appello e il già citato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, soprattutto con riferimento ai reati associativi, è richiesta una specifica e puntuale dimostrazione dell’attuale e concreta «virulenza» dell’organizzazione criminale, non fornita nel caso di specie. I ricorrenti, al contrario, già nel giudizio di merito, avevano correttamente individuato specifici elementi probatori che consentivano di dimostrare la cessazione della permanenza. La Corte di cassazione, pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata rispetto ai tre reati associativi contestati, onerando il giudice di merito di verificare l’eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti successive rispetto a quelle indicate nei tre capi d’imputazione e, di conseguenza, di procedere alla corretta individuazione della data di cessazione della permanenza rispetto ai tre reati associativi contestati. La Corte, peraltro, rispetto a detti tre capi d’imputazione, ha precisato l’efficacia estensiva dell’annullamento anche rispetto agli ulteriori imputati, in funzione della natura non personale dell’eventuale prescrizione addotta dai ricorrenti. Osservazioni La questione giuridica affrontata dalla pronuncia è interessante e delicata, poiché la corretta individuazione del tempus commissi delicti rispetto ai reati permanenti a contestazione c.d. «aperta» ha significativi risvolti giuridici, sia per ciò che concerne il calcolo dei termini di prescrizione, sia per ciò che concerne la successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p. La soluzione proposta dalla Corte di cassazione, recependo i precedenti orientamenti giurisprudenziali, individua con maggiore precisione le coordinate giuridiche alle quali gli operatori di merito devono far riferimento, in quanto, pur riconoscendo a facendo applicazione della regola di «natura processuale» che fa coincidere la data di cessazione della permanenza con la data della sentenza di primo grado, tenta di evitare pericolosi automatismi, onerando l’accusa di fornire la prova della concreta attuale permanenza della condotta illecita ed il giudice di merito di motivare adeguatamente circa il protrarsi della permanenza. |