Imposta sulle successioni e donazioni di quote di S.r.l.: condizioni per l’esenzione

La Redazione
23 Marzo 2026

In tema di trasferimento di quote di S.r.l., la Suprema Corte si occupa di chiarire a quale tipo di “controllo” faccia riferimento il legislatore nell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni previsto dall'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS).

Il caso. Con atto di donazione, Tizio aveva donato ai figli la nuda proprietà delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie l'usufrutto vitalizio sulle quote. L’atto di donazione riservava all’usufruttuaria il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi , lasciando in capo ai nudi proprietari l'esercizio del diritto di voto per tutti gli altri argomenti. I donatari-nudi proprietari avevano chiesto l'applicazione dell'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), che prevede una agevolazione fiscale consistente nell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Con tre avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, impugnati dai contribuenti, l'AE aveva contestato il riconoscimento di tali agevolazioni per mancanza del requisito oggettivo, non avendo i trasferimenti determinato il “controllo” previsto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabile tramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la «maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria». Accolte le ragioni dei contribuenti dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’AE, con pronuncia oggetto di ricorso per cassazione da parte dei donatari.

La questione. Con ordinanza n. 6614 pubblicata il 19 marzo 2026, la S.C. si occupa di chiarire a quale tipo di “controllo” faccia riferimento il legislatore nell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ai fini dell’applicazione dell'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 346/1990.

La soluzione della Corte. La Corte, rigettando il ricorso, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 vigente ratione temporis, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione».

Il controllo rilevante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. (e dunque rilevante ai fini dell’esenzione in parola) è «una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere».

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