Fideiussioni omnibus successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia: l’orientamento del Tribunale di Napoli
23 Marzo 2026
La controversia riguarda la richiesta degli attori di dichiarare nulli dei contratti di fideiussione sottoscritti nel 2006, per essere tali clausole conformi al modello ABI, di cui Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005. Secondo gli attori, tale provvedimento costituirebbe prova privilegiata ai fini dell’accertamento dell’intesa antitrust da cui discenderebbe la nullità del contratto “a valle” stipulato. Il Tribunale chiarisce il valore del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia: esso ha natura di prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale solo per il periodo oggetto dell’istruttoria (ottobre 2002 – maggio 2005). Tale efficacia non può automaticamente estendersi ai contratti stipulati dopo la conclusione dell’indagine (come nel caso di specie). I tali casi gli attori devono dimostrare che «un numero significativo di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato, abbia coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza». Solo tale accertamento consentirebbe di ritenere le clausole impugnate come effetto diretto dell’intesa vietata. Il Tribunale dà, dunque, continuità al proprio orientamento «pur essendo a conoscenza delle diverse posizioni assunte sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità sulla questione della validità delle fideiussioni conformi allo schema ABI 2003 e sul tema dell’ultrattività dell’efficacia del provvedimento della Banca d’Italia. Per la soluzione conforme a quella del Tribunale di Napoli si vedano Cass. n. 18851/2025, Cass. n. 30383/2024, Cass. n. 1170/2025 e Cass. n. 8669/2025, citate nella pronuncia. |