Scioglimento della società di fatto tra coniugi e diritto agli utili fino al momento del recesso in caso di separazione

23 Marzo 2026

In tema di scioglimento di una società di fatto e del diritto di liquidazione della quota societaria, con sentenza n. 29036 del 3 novembre 2025, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di scioglimento di una società di fatto tra coniugi al coniuge che si allontana dalla società spetta un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge pari alla metà del valore netto dell’azienda (oltre al calcolo degli utili non percepiti e agli incrementi d’azienda).

Massima

La domanda di liquidazione della quota societaria implica lo scioglimento non della società, ma del solo rapporto societario limitatamente al socio, il quale ha esercitato il recesso nel momento in cui ha proposto in giudizio la relativa domanda, per cui si applica alla fattispecie l’art. 2289 c.c. da quel momento.

Il caso

Con sentenza n. 3180/2013, il Tribunale di Palermo ha accertato l’esistenza tra Lo.Ma. e Ba.Ma. (coniugi che avevano contratto matrimonio il 22-12-1969 e si erano separati legalmente nel 2000) di una società di fatto relativa all’esercizio farmaceutico "Ba.Ma. Infermeria Cappuccini"; ha dichiarato, altresì, il diritto dell’attrice Lo.Ma. alla liquidazione della sua quota societaria e ha condannato il convenuto Ba.Ma. al pagamento a tale titolo di Euro 1.933.635,29 oltre interessi legali dalla data della sentenza; lo ha, altresì, condannato al pagamento di Euro 1.472.782,80 a titolo di utili prodotti dalla società da novembre 1996 a dicembre 2009, con gli interessi dalla data della sentenza; inoltre ha disposto lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi e ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, veniva proposto appello principale da parte del convenuto Ba.Ma. e veniva proposto appello incidentale dall’attrice Lo.Ma.; su tale appello, la Corte d'Appello di Palermo ha deciso con sentenza n. 1574/2018, accogliendo parzialmente l’appello principale e rigettando integralmente l’appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione della quota societaria e degli utili, ha dichiarato il diritto di Lo.Ma. alla liquidazione esclusivamente della sua quota societaria e ha condannato Ba.Ma. al pagamento a tale titolo di Euro 946.188,58, con gli interessi legali dalla sentenza di primo grado; ha confermato per il resto la sentenza di primo grado, anche in relazione alla condanna alle spese di lite di primo grado a carico di Ba.Ma., e ha compensato le spese di lite di secondo grado.

Inoltre, la sentenza di appello, ha dichiarato che si era formato il giudicato interno sulla questione della natura del rapporto intercorrente tra i coniugi nell’esercizio dell’attività di farmacia quale società di fatto, ha accolto il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante Ba.Ma. aveva sostenuto lo scioglimento della società di fatto dal momento dell’allontanamento dall'esercizio farmaceutico della convenuta nel 1996 e aveva sostenuto l’assenza di utili societari da quella data. Ha dichiarato che la società di fatto si era sciolta al momento dell’allontanamento dalla farmacia della moglie, essendo venuto meno il requisito soggettivo dell’affectio societatis, inteso come comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni; ha dichiarato che era integrata l’ipotesi prevista dall’art. 2272 n. 2 c.c., che annoverava tra le cause di scioglimento della società la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, per cui la liquidazione della quota societaria a favore della moglie era da eseguire in base al valore della farmacia al momento dello scioglimento della società. Ha aggiunto che il diritto alla percezione degli utili societari discendeva dalla qualifica di socio, per cui era indubbio che lo scioglimento del rapporto societario lo faceva venire meno, gli utili erano da accordare solo fino al momento di cessazione del vincolo societario, mentre le vicende societarie successive (e quindi la produzione di utili) rimanevano estranee alla posizione dell'ex socia.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, Lo.Ma. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Ba.Ma. ha resistito con controricorso.

Le questioni

La sentenza si rileva particolarmente interessante in funzione di verificare il rapporto tra diritto di famiglia (e tutele dei coniugi) e diritto societario (e tutele dei soci).

La Cassazione ricorda che i regimi dello svolgimento di attività d’impresa nell’ambito della famiglia possono assumere qualificazioni giuridiche diverse, da cui deriva una differente disciplina regolatrice dei rispettivi rapporti: l’azienda coniugale ex art. 177, comma 1, lett. d) c.c., l’azienda appartenente a uno solo dei coniugi con mera comunione di utili e incrementi ex art. 177, comma 2, c.c., l’impresa gestita individualmente da uno dei coniugi ex art. 178 c.c., l’impresa familiare ex artt. 230-bise 230-ter c.c., le società di persone ex artt. 2251 e ss. c.c., le società di capitali, il patto di famiglia ex art. 768-bis c.c.; essendo in tali fattispecie  diversi i presupposti, vale chiarire che il caso in questione riguarda la società di fatto (quindi la disciplina delle società di persone) in costanza del regime della comunione legale dei beni.

Ne deriva il rilievo che la domanda proposta dalla moglie è domanda da qualificare come proposta ai sensi dell’art. 2289 c.c. e che trova la propria disciplina in questa disposizione.

Inoltre, la Cassazione chiarisce che la domanda di liquidazione della quota societaria implichi lo scioglimento non della società, ma del solo rapporto societario limitatamente alla socia, la quale ha esercitato il recesso nel momento in cui ha proposto in giudizio la relativa domanda, per cui si applica alla fattispecie l’art. 2289 c.c. da quel momento.

Osservazioni

La sentenza si apprezza anche per l’ulteriore profilo riguardante la percezione e la divisione degli utili a favore del socio uscente.

Atteso che oggetto di causa è lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla socia recedente che ha chiesto la liquidazione della sua quota, la Corte di legittimità chiarisce che si deve considerare che la socia ha esercitato il recesso ex art. 2285 c.c. nel momento in cui ha manifestato la volontà di recedere dalla società, proponendo la domanda di divisione avente a oggetto anche i beni conferiti in società nei confronti del marito, unico altro socio.

Si deve quindi considerare che, poiché il recesso dalla società di persone è atto unilaterale recettizio, la socia ha perso il relativo status al momento della comunicazione del recesso.

Dal momento in cui ha esercitato il recesso, la socia ha acquisito il diritto alla liquidazione della sua quota ai sensi dell’art. 2289 c.c. e secondo la specifica previsione del secondo comma dell’art. 2289 c.c., in base alla situazione patrimoniale della società nel momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla socia medesima, e cioè ella ha esercitato il recesso.

La socia ha diritto anche agli utili maturati e distribuiti, dal momento in cui sono stati integralmente attribuiti all’altro socio e da lei non li ha più percepiti dal suo allontanamento dalla farmacia nel 1996 fino al recesso, inclusi quelli derivanti dalle operazioni in corso in quel momento al netto di eventuali perdite.

Conclusioni

Il principio sancito dalla sentenza in commento si applica in situazioni dove, pur in assenza di una società formale, i coniugi hanno operato attraverso un’attività d’impresa comune, configurando una società di fatto, che, nel caso di azienda creata tra coniugi, rientra nella comunione legale.

Nel caso di specie i coniugi hanno costituito una società di fatto relativa all’esercizio farmaceutico e si sono separati legalmente nel 2000, anche se la moglie si è allontanata dall’azienda nel 1996. Al fine del calcolo degli utili, la Suprema Corte ha precisato, inoltre, che per il calcolo della liquidazione degli utili si debba far riferimento alla data dello scioglimento della società dal momento della domanda di recesso da parte del coniuge e non della separazione giudiziale o consensuale.

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