Legge di bilancio 2026: le misure fiscali a sostegno del reddito e della famiglia
Massimo Scuffi
23 Marzo 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un pacchetto organico di misure a sostegno della famiglia, dei genitori e dei figli: l’intervento supera infatti la logica dei bonus isolati e agisce in modo strutturale su reddito, lavoro e accesso alle prestazioni sociali. In questo scritto si riepilogano le principali novità.
Premessa
Gli interventi contenuti nella Legge di Bilancio del 30 dicembre 2025, n. 199, entrata in vigore il 1° gennaio, riguardano la tassazione sui redditi da lavoro, il mercato del lavoro, il welfare familiare e il sistema previdenziale. Particolare attenzione è riservata al sostegno dei redditi medio-bassi, alla conciliazione vita-lavoro e all’occupazione stabile.
La legge dedica in particolare un intero pacchetto di misure al sostegno economico e sociale delle famiglie italiane introducendo nuovi fondi strutturali e rifinanziamenti mirati per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, tutelare i minori, valorizzare i caregiver familiari e potenziare le politiche di pari opportunità.
Le misure fiscali di sostegno al reddito. a) La riduzione IRPEF
La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’IRPEF riducendo dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione, quello compreso tra 28.000 e 50.000 euro. Il vantaggio massimo stimato può arrivare a 440 euro annui. Per i redditi molto alti è prevista una “sterilizzazione” tramite riduzione delle detrazioni.
Nel dettaglio la manovra modifica l’art. 11 del TUIR sostituendo “35%” con “33%” per il secondo scaglione.
Quindi la riduzione al 33% incide solo sulla quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000,00 la legge introduce una regola specifica: la detrazione dall’imposta lorda si riduce di 440 euro in relazione ad alcuni oneri.
In particolare, la riduzione riguarda:
- gli oneri detraibili al 19% previsti dal TUIR o da altre norme fiscali, con eccezione delle spese sanitarie;
- alcune voci specifiche richiamate dalla legge (ad esempio erogazioni liberali ai partiti politici e premi assicurativi per rischio eventi calamitosi).
Il taglio dell’aliquota al 33% è pensato per sostenere soprattutto redditi medio-bassi.
Segue. b) La Carta “Dedicata a te”
La legge ha rifinanziato con 500 milioni €/anno (commi 5-6), per il 2026-2027 la carta “dedicata a te” , che consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito, lasciando intatta la platea di beneficiari e beneficiarie, ovvero le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro.
Segue. c) I premi di produttività e i rinnovi contrattuali
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, altresì, per il solo anno 2026 un regime fiscale agevolato destinato ad aumentare il “netto in busta” degli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti in attuazione di rinnovi contrattuali.
La finalità dichiarata dal legislatore è duplice: da un lato favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, dall’altro rafforzare il legame tra produttività e salario.
Il meccanismo scelto è quello dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicata direttamente dal sostituto d’imposta sulle somme agevolabili.
In particolare, il legislatore ha previsto l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali delle somme corrisposte nel 2026 a titolo di incremento retributivo, purché tali somme siano riconducibili all’attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
L’agevolazione è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Al ricorrere di tali condizioni, gli incrementi retributivi agevolabili scontano un’imposta sostitutiva nella misura fissa del 5%, in luogo della tassazione ordinaria progressiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
L’applicazione del regime è rimessa al sostituto d’imposta ed è, in linea generale, automatica, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore.
La disposizione non interviene sul trattamento contributivo delle somme agevolate, limitandosi a incidere sul solo profilo fiscale.
Il requisito reddituale è ancorato al reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025 (non superiore a 33.000 euro).
Segue. d) Buoni pasto elettronici
La Legge di Bilancio 2026 (l. n.199/2025), dall’1 gennaio 2026, ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici consentendo alle aziende di erogare fino a 2.500 euro annui per dipendente completamente esentasse e garantendo ai lavoratori circa 500 euro netti in più all’anno su una settimana lavorativa di 5-6 giorni.
I buoni pasto vengono erogati in proporzione ai giorni lavorati e sono nominali e non cedibili, non possono essere commercializzabili né convertibili in denaro.
Quanto all’utilizzo giornaliero, non c’è un limite giornaliero, ma si può cumulare fino a un massimo di 8 buoni pasto per singola transazione.
Il buono pasto spetta anche a chi lavora part-time, salvo diverse previsioni del contratto di riferimento
In Italia, non esiste un obbligo a riconoscerli. Dipende dal comparto, dal contratto collettivo di categoria o dagli accordi individuali.
Segue. e) Locazioni brevi
La legge di bilancio 2026 ha introdotto modifiche anche alla tassazione degli affitti brevi.
Il nuovo sistema prevede in sintesi che a partire dal terzo immobile concesso in locazione turistica sarà obbligatorio per il locatore aprire la partita Iva, perché si presumerà l’esercizio di un’attività di impresa.
La manovra ha mantenuto il sistema di tassazione attuale:
- sul primo immobile concesso in affitto breve è prevista una tassazione al 21% con la cedolare secca,
- sul secondo immobile concesso in affitto vi è, invece, una tassazione al 26%, sempre con un’imposta sostitutiva.
A partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi sarà applicabile solo in “caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta”; oltre tale soglia, vale a dire quindi a partire da 3 appartamenti destinati alla locazione breve nel periodo d’imposta, “l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c.”.
È l’art. 1, comma 17, della l. 199/2025 che modifica l’art. 1, comma 595, della l. 30.12.2020 n. 178, che contempla la presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi (art. 4 del d.l. 50/2017) a stabilire quanto indicato.
Fino al 31.12.2025 era prevista la presunzione di imprenditorialità in caso di locazioni brevi di 5 appartamenti nel periodo di imposta.
Il legislatore è intervenuto, quindi, in modifica all’art. 1, comma 595, l. 178/2020, riducendo da 4 a 2 il numero massimo di appartamenti che possono essere destinati alla locazione breve (d.l. 50/2017) beneficiando del regime opzionale della cedolare secca.
La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
A decorrere dal 2026 la destinazione di oltre 2 unità immobiliari a locazione breve comporta in via presuntiva l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.
L’art. 4 comma 1 del d.l. 50/2017 definisce le locazioni brevi come i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Segue. f) Bonus edilizi
La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025.
In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre.
Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
La detrazione può essere richiesta da:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce.
Misure a sostegno delle famiglie, della genitorialità, del lavoro e delle politiche sociali. a) Bonus lavoratrici madri
I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.
Per il 2026, rispetto al 2025, viene rafforzato il “bonus mamme” che passa da 40 a 60 euro mensili fino ad un massimo di 720 euro per l’anno 2026.
L’importo spettante sarà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2026.
Il Bonus mamme non è imponibile fiscale e contributivo e non rileva ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40mila euro.
Il rispetto di questa soglia è fondamentale per l’ammissione al beneficio.
Possono accedere al beneficio:
- le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse quelle del lavoro domestico;
- le lavoratrici autonome iscritte a casse professionali o alla gestione separata INPS.
Sono inclusi anche i contratti intermittenti o a somministrazione.
Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui la lavoratrice ha un contratto a tempo indeterminato, ma in questi casi è previsto un altro beneficio: l’esonero totale dei contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2026.
Il diritto all’erogazione del Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
Il bonus è erogato esclusivamente su domanda che deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’INPS.
Le madri richiedenti dovranno dichiarare:
- il numero e i dati anagrafici dei figli (con eventuale codice fiscale);
- il tipo di attività lavorativa svolta;
- il reddito annuo previsto;
- la modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato).
In caso di dichiarazioni false, la normativa prevede sanzioni penali e amministrative e la decadenza dal beneficio, come stabilito dal D.P.R. 445/2000.
Segue. b) Esonero contributivo per assunzione madri con almeno 3 figli
La legge n. 199/2025, all’articolo 1, comma 210, introduce il nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di almeno 3 figli.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2026, assumono donne:
- madri di almeno 3 figli con meno di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
In questi casi, i datori di lavoro possono ottenere un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile
Come di consueto sono esclusi i premi e i contributi Inail e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La durata massima dell’esonero varia da uno a due anni e dipende dal tipo di contratto con cui viene assunta la lavoratrice interessata:
- 12 mesi se assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- 24 mesi se assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il nuovo esonero non può essere applicato ai rapporti di lavoro domestico е ai rapporti di apprendistato
Segue. c) Famiglie numerose. Esonero contributivo per conversione del rapporto di lavoro a part-time
Per favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie numerose i commi 214-218 dell’art.1 della Legge 199/2025 riconoscono altresì un esonero contributivo al datore di lavoro che consente al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto part time, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.
Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si riconosce alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full time a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto part time, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%.
Rimane fermo il diritto alla trasformazione da full time a part time nel caso in cui una patologia oncologica o una grave patologia cronico-degenerativa ingravescente riguardi il lavoratore o la lavoratrice.
L’esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è pari al 100% ed è riconosciuto per 24 mesi, decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto, per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile. Restano esclusi dallo sgravio i premi INAIl.
L’esonero contributivo non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Inoltre, il beneficio non è cumulabile con altri sgravi contributivi (inerenti allo stesso rapporto di lavoro), mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale in presenza di nuove assunzioni con incremento occupazionale (art. 4 Dlgs 216/2023).
Segue. d) Congedo parentale e malattia dei figli con tutela rafforzata in caso di disabilità
La legge di bilancio 2026 (l. 199/2025) interviene anche sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nel settore privato in materia di congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni, nonché per la sostituzione delle lavoratrici assenti per eventi connessi alla maternità, inserendosi in un più ampio quadro di politiche del lavoro orientate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra vita professionale e vita familiare.
La previsione normativa mira, in particolare, a sostenere l'esercizio responsabile della genitorialità e a valorizzare la dimensione familiare quale interesse meritevole di tutela nell'organizzazione del lavoro.
Il legislatore, attraverso le disposizioni di cui al all'art. 1, comma 219, l. 199/2025, ha apportato specifiche modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.l.gs. 151/2001)
Prendendo atto dell’evoluzione dei modelli familiari e delle esigenze educative e di cura che si protraggono ben oltre la prima infanzia, ha esteso in modo rilevante i limiti di età entro cui è possibile fruire sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.
(i) L’estensione dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’art. 32, del d.lgs. n. 151/2001.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite (dodici anni).
La norma riformulata, sul congedo parentale, prevede che “Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. ….”.
Resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.
La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo:
- alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, dopo il congedo di maternità;
- al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.
L’estensione del limite di età entro cui esercitare il diritto non modifica, quindi, la durata massima complessiva, ma amplia notevolmente la flessibilità temporale, consentendo alle famiglie di utilizzare il congedo in fasi della crescita del figlio caratterizzate da nuove esigenze educative, scolastiche o relazionali, tipiche della preadolescenza.
(ii) Il prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave.
Sia per il congedo parentale sia per la malattia dei figli, la manovra prevede maggiorazioni e regimi più favorevoli nei casi di disabilità, in continuità con l’impianto già esistente (l. 104/1992 e normativa collegata).
a legge di Bilancio 2026 (
La legge n. 199/2025) interviene sull’articolo 33, relativo al prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave, accertata ai sensi dell’ art. 4, della legge n. 104/1992.
Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.
Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.
L’estensione temporale rappresenta un importante riconoscimento delle difficoltà che le famiglie con figli con disabilità affrontano anche oltre la prima infanzia.
La possibilità di fruire del prolungamento del congedo fino ai 14 anni consente una gestione più adeguata dei percorsi terapeutici, scolastici e di inclusione sociale del minore.
(iii) Il congedo per malattia del figlio
Il comma 220, della legge n. 199/2025, modifica in modo significativo l’ art. 47 del
d.lgs. n. 151/2001, introducendo due rilevanti novità:
- l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;
- il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.
Resta invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi.
Viene quindi ampliato il numero di giorni annui fruibili dai genitori per i figli di età superiore ai tre anni e innalzato il limite anagrafico entro il quale tali permessi possono essere utilizzati.
Anche in questo caso, la ratio della norma è quella di tutelare la prole affetta da patologie durante l’età scolare o adolescenziale, venendo incontro alle esigenze organizzative e lavorative dei genitori.
Resta confermata:
- la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS e al datore di lavoro.
Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia, disciplinato dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali;
- l’inapplicabilità delle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Ciò significa che, durante i periodi di assenza dal lavoro fruiti per assistere un figlio malato, il genitore non è soggetto alle visite fiscali né alle fasce di reperibilità previste per i lavoratori assenti per malattia propria;
- il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio. Questa previsione riconosce che le ferie assolvono a una funzione di riposo e recupero psico-fisico del lavoratore, funzione che risulta incompatibile con una situazione di particolare gravità e stress emotivo quale il ricovero ospedaliero di un figlio.
Segue. e) Detrazioni per nuclei con figli disabili e minori con patologie gravi
La Legge di Bilancio 2026 include anche un insieme di disposizioni che, a vario titolo, interessano le persone con disabilità e i loro nuclei familiari. Un’attenzione specifica è dedicata ai nuclei familiari in cui sono presenti figli con disabilità o minori affetti da patologie particolarmente complesse.
E’ stato previsto un rafforzamento delle detrazioni per figli con disabilità, introducendo una maggiorazione pari a 400 euro per ciascun figlio disabile, riconosciuta anche oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Resta invece fermo il limite ordinario dei 30 anni per il riconoscimento della detrazione “base” per i figli a carico.
La presenza di almeno un figlio con disabilità rileva inoltre ai fini dell’ISEE, determinando l’applicazione dell’indicatore massimo della scala di equivalenza, con effetti ampliativi sull’accesso e sull’importo di numerose prestazioni sociali agevolate.
Un ulteriore intervento di rilievo riguarda i minori affetti da epilessia farmacoresistente: il comma 420 riconosce a tali situazioni una priorità nell’accesso ai livelli di sostegno più elevati, sia sotto il profilo delle cure sanitarie sia dell’assistenza socioassistenziale.
Segue. f) Il fondo per il caregiver familiare
Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente.
Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo impatto sociale ed economico.
L’obiettivo è rafforzare i servizi territoriali, favorire percorsi di autonomia e alleggerire il carico assistenziale che grava sui nuclei familiari, in coerenza con i principi di inclusione e di tutela della dignità della persona sanciti dall’ordinamento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
L’articolo 1, commi da 227 a 231 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) introduce un nuovo intervento nazionale dedicato ai caregiver familiari. La misura riconosce formalmente il valore sociale dell’assistenza non professionale prestata in ambito familiare a persone con disabilità grave o gravissima e avvia un percorso strutturale di sostegno economico e tutela sociale.
Il provvedimento istituisce un fondo nazionale permanente a decorrere dal 2026, con dotazioni progressivamente crescenti, e prevede contributi mensili fino a 400 euro per i caregiver che assistono in modo continuativo e prevalente, a condizione che siano conviventi con la persona assistita e rispettino specifici requisiti legati all’intensità dell’impegno e alla situazione economica del nucleo.
In parallelo, vengono promosse misure non economiche orientate alla conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, alla formazione e al sostegno psicologico del caregiver, e alla realizzazione di progetti di inclusione sociale per le persone assistite.
Il contributo economico è riconosciuto al caregiver familiare convivente e prevalente, definito come il soggetto che presta assistenza per almeno 91 ore settimanali a una persona con disabilità grave o non autosufficiente.
L’importo può arrivare fino a 400 euro mensili, calcolati in base a parametri oggettivi che includono:
- intensità e continuità dell’assistenza prestata;
- convivenza anagrafica con la persona assistita;
- soglie ISEE del nucleo familiare;
- certificazione della disabilità e del bisogno di assistenza continuativa.
I criteri operativi, le modalità di domanda e gli strumenti di erogazione saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il primo semestre 2026.
Segue. g) L’assegno Unico e la riforma dell’ISEE
La Legge di Bilancio 2026 prevede modifiche significative al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Come è noto, l’ISEE è un indicatore composito per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari utilizzato per regolare l’accesso alle prestazioni soggette alla prova dei mezzi (verifica dei redditi) e per graduare il costo del servizio o il beneficio a cui essi hanno diritto. È di fatto lo strumento attraverso il quale è possibile ordinare i diversi nuclei familiari in base alle loro risorse economiche.
Il nuovo ISEE prevede un innalzamento significativo della franchigia sul valore dell’abitazione principale, che sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane.
A questi importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
Vengono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza ISEE in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare, rendendo il calcolo dell’indicatore più favorevole per le famiglie numerose.
In particolare, le nuove maggiorazioni sono fissate nei seguenti valori:
- 0,10 per nuclei con due figli;
- 0,25 per nuclei con tre figli;
- 0,40 per nuclei con quattro figli;
- 0,55 per nuclei con almeno cinque figli.
Tale modifica incide direttamente sul denominatore dell’indicatore e che consente di valorizzare maggiormente la dimensione familiare, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni di inclusione e sostegno alla genitorialità.
La novità introdotta non si applica a tutte le prestazioni ma solo alle seguenti prestazioni economiche nazionali:
- l’Assegno di inclusione (AdI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- l’assegno unico e universale per i figli a carico;
- il buono INPS per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche;
- l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.
Segue. h) Il Fondo abitativo per genitori separati o divorziati
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto anche una ulteriore misura di particolare rilievo per il sostegno alla genitorialità: il fondo abitativo destinato ai genitori separati o divorziati e consistente in un aiuto economico ai genitori separati o divorziati che non risultano assegnatari della casa familiare e che devono reperire una nuova abitazione per sé e per i figli.
Trattasi di un sostegno concreto per chi deve affrontare nuove spese abitative mantenendo il rapporto quotidiano con i figli.
La misura è volta a sostenere le spese legate alla locazione di un immobile, ad attenuare l’impatto economico derivante dalla perdita dell’abitazione familiare nonché favorire la continuità della relazione genitore-figli.
Il contributo è, quindi, finalizzato a sostenere le principali spese legate alla nuova sistemazione abitativa (canoni locazione, spese di trasloco etc..).
In base alle indicazioni contenute nella Legge di Bilancio, potranno beneficiare del fondo abitativo i genitori che presentano i seguenti requisiti:
- essere separati o divorziati;
- non godere del diritto di abitazione sulla casa familiare, in quanto non assegnatari dell’immobile;
- avere almeno un figlio fiscalmente a carico fino a 21 anni;
- trovarsi in una situazione economica compatibile con i parametri ISEE, che dovrà risultare particolarmente contenuto.
Segue. i) Il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori
La legge di Bilancio 2026 (art.1 commi 222 e 223) istituisce da ultimo il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori. Tale Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è volto a finanziare le iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
I criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni e le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite - nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento – saranno determinati con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 marzo di ciascun anno.
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Sommario
Le misure fiscali di sostegno al reddito. a) La riduzione IRPEF
Segue. b) La Carta “Dedicata a te”
Segue. c) I premi di produttività e i rinnovi contrattuali
Segue. d) Buoni pasto elettronici
Segue. e) Locazioni brevi
Segue. f) Bonus edilizi
Misure a sostegno delle famiglie, della genitorialità, del lavoro e delle politiche sociali. a) Bonus lavoratrici madri
Segue. b) Esonero contributivo per assunzione madri con almeno 3 figli
Segue. c) Famiglie numerose. Esonero contributivo per conversione del rapporto di lavoro a part-time
Segue. d) Congedo parentale e malattia dei figli con tutela rafforzata in caso di disabilità
Segue. e) Detrazioni per nuclei con figli disabili e minori con patologie gravi
Segue. f) Il fondo per il caregiver familiare
Segue. g) L’assegno Unico e la riforma dell’ISEE
Segue. h) Il Fondo abitativo per genitori separati o divorziati
Segue. i) Il Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori