Le misure cautelari in relazione alla sospensione delle rate di mutuo
23 Marzo 2026
Massima Stante il chiaro tenore letterale dell’art. 17, comma 5, c.c.i.i. che affida all’esperto la facoltà di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione delle circostanze sopravvenute, nella concessione delle misure cautelari nella composizione della crisi è precluso al giudice il potere di modificare o imporre alle parti una disciplina negoziale; pertanto la sospensione delle rate in scadenza del pagamento dei debiti creditizi a M/L termine esula dai poteri concessi al giudice, in quanto la sospensione è proprio l’oggetto dell’accordo da raggiungersi con il ceto bancario. Il caso La società ricorrente ha attivato la domanda di CNC sulla base di un piano di risanamento fondato sulla continuità diretta e sulla cessione di alcuni assets non essenziali proponendo al ceto creditizio una moratoria rivolta tanto ai fornitori che agli istituti di credito ai quali chiedeva la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti per 12 mesi. La debitrice affiancava la CNC con istanza di misure protettive erga omnes e di misure cautelari volte a:
La ricorrente motivava le misure cautelari:
L’esperto si dichiarava concorde con la funzionalità delle misure richieste a garantire lo svolgimento delle trattative e ad assicurare il loro buon esito. Le questioni La decisione pone all’attenzione dell’interprete alcune questioni:
Le soluzioni giuridiche Il giudice fa alcune premesse che lo indirizzano verso la decisione, affermando che:
Pertanto la sospensione delle rate in scadenza del pagamento dei debiti creditizi a M/L termine esula dai poteri concessi al giudice in quanto la sospensione è proprio l'oggetto dell'accordo da raggiungersi con il ceto bancario (cfr. Trib Bologna 22 settembre 2025). La domanda cautelare volta a ottenere la sospensione delle rate in scadenza sui debiti finanziari a M/L termine non è ammissibile in quanto generica in relazione ai destinatari e volta ad ottenere la modifica degli accordi contrattuali in contrasto con l'autonomia contrattuale. Altrettanto inammissibili sono le misure di vietare a carico di tutti i debitori di opporre in compensazione i propri crediti in quanto generica in relazione ai destinatari del divieto. Così come inammissibile è la misura cautelare volta a ottenere la costituzione di un vincolo di riservatezza in ordine ai nominativi e ad altri elementi identificativi dei fornitori per difetto di strumentalità e provvisorietà. La misura volta a ottenere la revoca immediata delle misure di sospensione degli affidamenti da parte di tre istituti è domanda nuova con necessità di instaurare il contraddittorio con gli istituti di credito citati Osservazioni Tra le questioni trattate dalla decisione, meritano un approfondimento quelle che non sono incise da errori di carattere processuale per non avere la parte indicato esattamente - secondo l’apprezzamento del giudice - i destinatari delle misure cautelari, che è ormai unanimemente noto debbano essere calibrate su uno specifico destinatario; infatti le misure cautelari sono per definizione provvedimenti selettivi con destinatari determinati e non necessariamente creditori (I. Pagni, L. Baccaglini). La prima tematica che merita un richiamo è quella relativa al rapporto tra misure protettive e cautelari, che rimanda alla nota ordinanza del Tribunale di Brindisi 3 dicembre 2024 (in IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista) che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. della questione relativa alla natura delle misure protettive (tipiche e atipiche) e se le stesse siano ascrivibili al genus delle misure cautelari ex art. 700 c.p.c. o siano comunque accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, con conseguente necessità di accertare, in relazione ad esse, il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora. La Cassazione, con provvedimento in data 3 aprile 2025, n. 8794, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale obbligando l’interprete a rimettersi alla valutazione della giurisprudenza di merito. L’orientamento maggioritario della giurisprudenza (Trib. Padova 2 marzo 2023; Trib. Bergamo 15 febbraio 2022; Trib. Padova 3 giugno 2022; Trib. Lecco 2 gennaio 2023; Trib. Padova 20 luglio 2022; Trib. Salerno 30 gennaio 2023; Trib. Padova 20 luglio 2022; Trib. Bergamo 5 aprile 2022) ritiene che nella composizione negoziata le misure protettive (artt. 18-19 c.c.i.i.) non sono concepite come “cautelari tipiche” che tutelano un diritto sostanziale “in probabilità” contro un pregiudizio imminente. Sono, piuttosto, uno schermo funzionale ad un obiettivo diverso, volto a rendere effettive le trattative e preservare il patrimonio/continuità quanto basta perché la negoziazione abbia una chance reale e ai fini della loro conferma serve un vaglio giudiziale su necessità, utilità/strumentalità e proporzionalità delle misure rispetto alle trattative e agli scopi tipizzati della procedura. Esempio di questo indirizzo è la citata pronuncia Trib. Padova 2 marzo 2023 in cui il Collegio descrive il compito del tribunale come una verifica sul se le misure meritino conferma perché funzionali alle trattative e non sproporzionate rispetto al pregiudizio per i creditori, con un controllo sulla serietà/tenuta del percorso (anche in termini di non manifesta implausibilità del risanamento). Analogamente il Tribunale di Lecco (Trib. Lecco 2 gennaio 2023)enfatizza che la conferma implica una prognosi positiva sull’esito ragionevole del percorso, perché altrimenti non si giustifica una compressione delle iniziative dei creditori in un contesto “marcatamente stragiudiziale” e privo di alcune garanzie tipiche delle procedure concorsuali giudiziali. Duque il giudice valuta i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in termini di vaglio funzionale e proporzionato rispetto alle trattative, senza trasformare la conferma in un “cautelare classico”. Passando alla seconda questione “calda” trattata nel provvedimento monzese, si rileva come il giudice abbia negato la misura cautelare di sospensione del rientro dei mutui chirografari. La pronuncia si innesta nel filone tracciato precedentemente da Tribunale Modena 22 luglio 2024 e ancor più da Tribunale Bologna 22 settembre 2025, quest’ultima citata nel provvedimento monzese. Il supporto logico della decisione è che i provvedimenti cautelari non si possono spingere fino ad incidere spazi esclusivi dell’autonomia negoziale delle parti e soprattutto non possono anticipare il contenuto delle modifiche negoziali proposte dal debitore nei confronti degli istituti finanziari in quanto rapporti ad esecuzione continuata o periodica già disciplinati dall’art. 17, comma 5, c.c.i.i. Il Tribunale di Bologna (a cui il Tribunale monzese rinvia nella motivazione) afferma che per quanto le misure richieste possano essere strumentali alla trattativa e al buon esito del risanamento, tuttavia la sospensione temporanea delle rate costituisce proprio l’oggetto dell’accordo da raggiungersi con il ceto bancario e per tale ragione non può essere imposta al creditore dal Tribunale neppure in via provvisoria. Non tutta la giurisprudenza e la dottrina sono allineati con questa posizione. La dottrina (o almeno parte di essa) è attestata su posizioni più aperte assumendo che le misure cautelari hanno un largo spettro di applicazione in quanto tese ad impedire la disgregazione aziendale dell’impresa e ne indica i confini solo in provvedimenti non definitivi e reversibili (I. Pagni e L. Baccaglini affermano che: «i provvedimenti cautelari possono essere rivolti a impedire la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa ma possono anche più semplicemente assicurare il successo degli strumenti di regolazione. Non avendo destinatari determinati tempi prestabiliti e finalità necessariamente protettive del patrimonio, coprono ogni bisogno di tutela che le misure protettive non riescono a garantire»; la tesi di L. De Gennaro è ancora più incisiva: «le misure cautelari hanno natura essenzialmente conservativa del patrimonio, non possono essere definitive e devono essere reversibili. Appare ammissibile l’istanza di sospensione degli effetti di un contratto che sollevi provvisoriamente entrambe le parti dall'adempimento delle prestazioni negoziali; la misura della sospensione dei pagamenti o dei contratti è senz'altro una misura cautelare non avendo natura difensiva»). Una parte della giurisprudenza si è schierata su questo fronte. Il tribunale di Vicenza (26 maggio 2025) ritiene ammissibile la sospensione del rimborso delle rate (capitale e interessi) dei finanziamenti in essere, quale misura essenziale per consentire il raggiungimento di una convenzione di moratoria con il ceto bancario, purché la misura sia strettamente strumentale alla continuità aziendale e non arrechi un pregiudizio ingiusto ai creditori (conformi: Tribunale Reggio Emilia 7 ottobre 2025; Tribunale Lodi 18 maggio 2023). Il tribunale di Roma (1° aprile 2025) ha autorizzato la sospensione delle rate di rimborso dei finanziamenti e, contestualmente, ha inibito alle banche alcune iniziative (fra cui segnalazioni e azioni esecutive), ritenendo che la temporanea compressione dei diritti dei creditori, per un tempo limitato, sia giustificata dall’aspettativa di una soluzione negoziata della crisi o, in alternativa, di un rapido approdo a procedura concorsuale. Il tribunale di Padova (13 gennaio 2025) ha riconosciuto l’ammissibilità di misure cautelari quali la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti e l’inibizione dell’escussione delle garanzie pubbliche, subordinandole a una rigorosa verifica della serietà del progetto di risanamento e della funzionalità diretta della liquidità alla continuità aziendale. Dunque l’orientamento della giurisprudenza è diviso tra chi ritiene ammissibile la sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui e chi vi si oppone: la ragione di questo secondo indirizzo affonda spesso (come fa anche il Tribunale di Monza) nell’osservazione che l’art. 17, comma 5, c.c.i.i. riconosce all’esperto l’iniziativa di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica deducendo da ciò il dovere di lasciare il potere d’intervento dell’autorità giudiziaria all’esterno di tale perimetro (cfr. L. De Gennaro, ma questa lettura non è condivisibile perché, da un lato, la rinegoziazione è il frutto di un approccio sicuramente meno agile della misura cautelare e potrebbe non arrivare in tempo, perciò inadatto allo scopo e, dall'altro, essa presuppone sempre che si trovi un nuovo equilibrio contrattuale cioè un nuovo e diverso sinallagma funzionale inter partes comunque equo per entrambe le parti, mentre la sospensione cautelare dei pagamenti può in concreto danneggiare una sola parte e quindi prescindere dalla ricerca di un diverso equilibrio contrattuale). L’argomento tuttavia non centra il bersaglio, in quanto il potere di emettere provvedimenti cautelari e quello di invitare le parti a negoziare per rideterminare i contratti non sono in concorrenza, né in conflitto, potendo in ogni caso il giudice autorizzare l’emissione di temporanee sospensioni del contratto allorché l’adempimento metta a rischio l’esito delle trattative o la continuità aziendale dell’impresa e la tensione finanziaria possa risolversi in una situazione di insolvenza superabile invece con un momentaneo alleggerimento della pressione finanziaria. Non bisogna infatti dimenticare che l’art. 2 lett. q) c.c.i.i. assegna un orizzonte ampio alle misure cautelari allargate alla tutela dell’impresa e che la loro finalità non è solo quella di assicurare il buon esito delle trattative, ma soprattutto quella di agevolare il risanamento dell’impresa anche in aziende che siano in condizione di insolvenza reversibile. Appare di tutta evidenza che se il legislatore consente anche alle imprese in stato di insolvenza di accedere alla CNC ciò presuppone che lo strumento, subordinatamente all’esistenza di un piano plausibilmente idoneo a permettere il risanamento, deve necessariamente offrire delle valvole di sfiato alla tensione finanziaria, perché in difetto tutto l’impianto che parte dalla necessità di dotarsi di adeguati assetti sino ai sistemi di allerta precoce non starebbe in piedi, in quanto l’imprenditore sarebbe privo di adeguati strumenti di negoziazione funzionali alla ripresa economica. Un ulteriore sostegno ad un’interpretazione più aperta dell’art. 2 lett. q) c.c.i.i. è offerta dalla Direttiva UE 1023/2019 in cui il considerando (25) dice (in sintesi fedele) che gli Stati membri possono stabilire se includere nella sospensione anche i crediti giunti a scadenza o sorti dopo che la procedura è stata richiesta o avviata. Le rate di mutuo sono crediti a scadenza periodica e l’Unione ammette che, nel disegno dei quadri preventivi, lo stay possa essere costruito in modo da coprire anche scadenze “in corso” (non solo arretrati pregressi), se ciò è funzionale e bilanciato. Inoltre l’Europa accetta una compressione significativa delle iniziative creditorie per evitare “crolli a catena” mentre si tenta il risanamento e la sospensione delle rate di mutuo, se serve a impedire l’accelerazione della crisi, e si colloca nella stessa logica. L’art. 7, parr. 4–5 della Direttiva Insolvency, tutela dai comportamenti che paralizzerebbero l’impresa durante lo stay stabilendo: i) il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento o risolvere/anticipare scadenza/modificare contratti essenziali per il solo fatto che debiti anteriori non sono pagati (par. 4); ii) il divieto di risoluzione o modifiche in danno del debitore solo perché è stata richiesta/aperta la procedura o chiesto/ottenuto lo stay (par. 5). È ben vero che la norma è pensata soprattutto per forniture essenziali e non per finanziamenti; tuttavia, il cuore del messaggio è chiaro: durante lo stay, l’ordinamento deve impedire che scatti un meccanismo automatico che renda impossibile la continuità. Nella Direttiva UE e nello stesso c.c.i.i. che la recepisce si rinvengono dunque frequenti riferimenti alla necessità di sostenere la continuità con qualsiasi mezzo purché temporaneo, proporzionato e bilanciato in modo da evitare l’ingiusto pregiudizio al creditore: in tale ottica appare dunque che l’adozione di misure revocabili e modulabili siano assolutamente compatibili con la normativa nazionale e con quella di ispirazione europea. Conclusioni Il provvedimento del Tribunale di Monza – nel tentativo di mantenere la composizione negoziata entro un perimetro “prudente” – rischia di produrre un effetto sistemicamente regressivo: trasforma uno strumento nato per preservare valore e continuità in una cornice formalmente attivabile ma, in concreto, poco utile quando la crisi si manifesta nella sua forma più tipica, cioè come stress di liquidità immediato. La scelta di non riconoscere (o di rendere di fatto irraggiungibile) una misura capace di attenuare l’urto delle scadenze finanziarie ravvicinate finisce per ignorare un dato elementare: senza un minimo “respiro” operativo, le trattative non si sviluppano e la CNC resta un percorso solo teorico. In particolare, la rigidità emerge con evidenza quando l’impresa non chiede una protezione indiscriminata, ma una sospensione temporanea delle rate di mutuo in scadenza dopo l’accesso alla CNC, funzionale a evitare l’innesco di eventi che rendono irreversibile la crisi (decadenza dal beneficio del termine, accelerazione, iniziative esecutive, perdita di beni strumentali, blocco dell’operatività). In tali ipotesi la misura non ha la finalità di “scaricare” sui creditori il costo del risanamento, bensì di impedire che il risanamento fallisca ab origine per un meccanismo finanziario automatico che consuma la cassa necessaria alla gestione corrente e alle trattative. È quindi auspicabile un indirizzo più allineato alla ratio del Codice della crisi: la tutela giudiziale nella CNC deve essere orientata non a difendere astrattamente il confine tra protezione e cautela, ma a garantire che lo strumento funzioni nel caso concreto, con un controllo rigoroso ma non paralizzante. La sospensione delle rate può essere legittimata (e, anzi, doverosamente considerata) quando sia: necessaria per preservare la continuità; strettamente strumentale alle trattative; limitata nel tempo; modulabile e revocabile; e soprattutto condizionata a obblighi di trasparenza, a milestones verificabili del percorso negoziale e a un controllo sull’uso della liquidità (per evitare deviazioni opportunistiche). In questo modo la misura non diventa una scorciatoia “concorsuale”, ma un presidio tecnico che bilancia gli interessi in gioco. In definitiva, la soluzione monzese appare criticabile perché, nel timore di concedere una protezione troppo incisiva, finisce per negare la tutela necessaria: la CNC non può essere ridotta a un “tavolo di trattativa” privo di strumenti idonei a impedire che, nelle more, l’impresa venga travolta dalle scadenze finanziarie. Se si pretende continuità senza concedere il tempo minimo per mantenerla, la tutela resta nominale e il risanamento diventa un obiettivo dichiarato ma, nei fatti, irraggiungibile.
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