Docenti disabili e mobilità: la CGUE nega la disparità
24 Marzo 2026
La CGUE, con sentenza 12 marzo 2026, causa C‑597/24, ha risposto al rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione italiana in tema di mobilità territoriale del personale docente disabile, chiamata a confrontarsi con la direttiva 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La controversia nasce dal ricorso di una docente con invalidità pari al 70%, titolare in provincia di Mantova, che aveva chiesto il trasferimento nella provincia di Catanzaro invocando la precedenza ex art. 21 l. 104/1992, richiamato dall’art. 601 d.lgs. 297/1994. La domanda era stata respinta per assenza di posti disponibili, essendo stati già coperti dai trasferimenti intraprovinciali, secondo la regola di priorità sancita dall’art. 465 d.lgs. 297/1994 e dall’art. 6, comma 2, del CCNI mobilità 2017/2018. La Cassazione dubitava della compatibilità, con l’art. 5 dir. 2000/78, di un sistema che riconosce precedenze ai docenti disabili ma, al contempo, fa comunque prevalere la mobilità intraprovinciale su quella interprovinciale, con il rischio di svuotare di fatto la tutela riconosciuta ai sensi della l. 104/1992. Inoltre, chiedeva se tale assetto potesse integrare una discriminazione indiretta ex art. 2, par. 2, lett. b), dir. 2000/78. Sul primo profilo, la Corte chiarisce che le “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 dir. 2000/78, lette alla luce della Convenzione ONU (art. 2 e 27) e dei considerando 20 e 21, richiedono misure efficaci e pratiche calibrate sulle esigenze concrete del singolo lavoratore disabile (ad es. adattamento del posto, dei ritmi, della ripartizione dei compiti o assegnazione ad altro posto vacante). Il sistema italiano di mobilità, invece, opera su base generale e astratta, attribuendo precedenze automatiche in funzione della categoria di disabilità e della percentuale di invalidità, senza alcuna valutazione individualizzata delle necessità del singolo docente. Per questo, pur non essendo in contrasto con l’art. 5, esso non rientra tecnicamente nella nozione di “soluzioni ragionevoli” ai sensi della direttiva. Quanto al possibile carattere discriminatorio, la Corte esclude la sussistenza di una discriminazione indiretta in danno dei docenti disabili che chiedono mobilità interprovinciale. La regola di priorità della mobilità intraprovinciale incide infatti allo stesso modo su tutti i docenti, disabili e non, riducendo i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali; al contrario, i docenti disabili godono comunque di un vantaggio rispetto ai colleghi non disabili, potendo fruire di specifiche precedenze. Resta sullo sfondo, che la Corte segnala ma non decide per difetto di elementi, il diverso profilo della possibile discriminazione tra differenti categorie di disabili (non vedenti/emodializzati, titolari di precedenza “assoluta”, e disabili ex art. 21 l. 104/1992, titolari di precedenza solo “relativa”), questione che richiederebbe un’analisi specifica alla luce degli artt. 2 e 7 dir. 2000/78. |