Sovraindebitamento: esdebitazione del sovraindebitato incapiente (CCII)
Rolandino Guidotti
Andrea Mariani
24 Marzo 2026
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente consente al debitore persona fisica meritevole, privo di attivo e utilità per i creditori, di ottenere una sola volta la liberazione dai debiti al di fuori delle procedure concorsuali. Ispirata al fresh restart, deroga all’art. 2740 c.c. e richiede rigorosa verifica di stringenti presupposti, che lo scritto espone con chiarezza, con un ampio ricorso alla giurisprudenza di legittimità e di merito più rilevante.
Inquadramento
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è stata introdotta in attuazione dell’art. 9 della l. delega 19 ottobre 2017, n. 155, che, nel quadro del riordino e della semplificazione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha dettato – per quanto qui rileva – i seguenti criteri direttivi: «c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità» e «e) prevedere che nella relazione dell’organismo di cui all’art. 9, c. 3-bis, l. 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita».
In attuazione di tali criteri, l’ordinamento consente al debitore persona fisica meritevole di conseguire l’esdebitazione anche al di fuori ed in assenza di una procedura concorsuale, in difetto di qualsivoglia attivo liquidabile, attuale o prospettico.
L’istituto si distingue tanto dall’esdebitazione, dichiarata dal Tribunale a seguito del provvedimento di chiusura della liquidazione giudiziale o controllata, quanto dagli effetti esdebitatori che si producono automaticamente all’esito di una procedura concorsuale. Esso presuppone, infatti, l’iniziativa del debitore e l’instaurazione di un autonomo procedimento volto all’adozione di un provvedimento giudiziale, concessivo o denegatorio.
La l. 176/2020 ha anticipato l’entrata in vigore dell’art. 283 c.c.i.i., trasfondendone il contenuto nell’art. 14-quaterdecies, l. 3/2012 che, al netto di alcune marginali differenze di carattere formale, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella che è diventata la norma codicistica.
La ratio dell’istituto è duplice: da un lato, evitare i costi connessi all’apertura di una procedura concorsuale in assenza di utilità per i creditori; dall’altro, consentire al debitore incapiente un effettivo reinserimento nel circuito economico e produttivo (c.d. fresh restart), prevenendo il ricorso a fenomeni elusivi (come l’impego di prestanomi compiacenti) o patologici (come usura ed estorsione).
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente non è una procedura concorsuale, pur prevedendo il coinvolgimento dei creditori, l’intervento dell’autorità giudiziaria, nonché il controllo dell’OCC. Non è ovviamente funzionale alla liquidazione dell’attivo né alla distribuzione secondo le regole del concorso.
Resta fermo che, comportando una deroga al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente va ammessa solo in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi rigorosamente accertati (Trib. Ivrea 15 luglio 2025, in dirittodellacrisi.it).
Ambito di applicazione soggettivo
All’esdebitazione del sovraindebitato incapiente possono accedere solamente i debitori persone fisiche; rientrano pertanto nell’ambito applicativo dell’istituto non solo i consumatori, ma anche i debitori civili, i garanti, i professionisti, gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili.
L’istituto non è invece applicabile ai soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società, associazioni ed enti. Tale esclusione non trova giustificazione tanto in ragioni giuridiche, dato che le persone giuridiche possono conseguire effetti esdebitatori all’esito delle procedure concorsuali, quanto piuttosto nella finalità sociale dell’istituto.
Più in generale, la limitazione del perimetro soggettivo è strettamente connessa al carattere eccezionale dell’istituto, che consente la liberazione dei debiti anteriori senza alcuna utilità per i creditori, all’esito di un procedimento semplificato, con forme di controllo attenuate rispetto alle procedure concorsuali.
Cass. 14 novembre 2025, n. 30108, in DeJure. La Cassazione ha escluso l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente per il soggetto già dichiarato fallito, che non abbia beneficiato dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l. fall., qualora l’esposizione debitoria derivi dalla procedura fallimentare pregressa, ribadendo la necessaria correlazione tra il beneficio esdebitatorio e i debiti regolati dalla procedura di riferimento.
Il requisito della meritevolezza
Ai sensi dell’art. 283, comma 1, c.c.i.i., l’esdebitazione è concessa solo al debitore meritevole. La meritevolezza del debitore, ai sensi dell’art. 283, comma 7, d.lgs. n. 14/2019, deve essere valutata dal giudice e ricorre qualora l’indebitamento non sia stato determinato da colpa grave, dolo o atti in frode.
Il requisito della meritevolezza coincide con quello richiesto dagli artt. 69, comma 1, e 282, comma 2, c.c.i.i., con riferimento – rispettivamente – al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e all’esdebitazione di diritto.
La colpa grave è ravvisabile quando il debitore abbia assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alla propria situazione patrimoniale e reddituale, in violazione del canone di ragionevolezza. Il dolo ricorre, invece, quando il debito sia stato contratto nella consapevolezza dell’impossibilità di adempiere.
La valutazione della meritevolezza deve essere compiuta con riferimento alla fase genetica dell’indebitamento e non si esaurisce in un raffronto quantitativo tra debito e reddito, dovendo verificarsi se, avuto riguardo alla situazione soggettiva del debitore, sussistessero elementi idonei a fondare un ragionevole affidamento nell’adempimento.
Diversamente, la commissione di atti fraudolenti o la presenza di dolo comporta di per sé l’esclusione del debitore dal beneficio, rendendo superflua qualsiasi ulteriore indagine sulle ragioni o sulle circostanze che hanno determinato l’assunzione dell’obbligazione.
In presenza di un’obbligazione assunta a titolo di fideiussione, la verifica della meritevolezza non può prescindere dall’esame dei rapporti intercorrenti con il debitore principale, né dalle ragioni – di carattere personale o patrimoniale – che hanno giustificato il rilascio della garanzia stessa.
Un ruolo centrale è svolto dalla relazione dell’OCC, chiamata a illustrare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e l’attendibilità della documentazione prodotta.
Ai sensi dell’art. 283, comma 5, c.c.i.i., la relazione deve contenere altresì una valutazione del ruolo del creditore nella formazione dell’indebitamento. Più in particolare, deve indicare se il creditore, al momento della concessione del finanziamento, abbia correttamente valutato il merito creditizio e abbia fornito al debitore le informazioni necessarie per la conclusione del contratto.
A differenza di quanto disposto per il piano di ristrutturazione del consumatore e per il concordato minore, nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente il finanziatore, che abbia omesso o mal compiuto la valutazione del merito creditizio, non è soggetto a preclusioni (cfr. gli artt. 69, comma 2, e 80, comma 4, c.c.i.i.); può infatti proporre il reclamo ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 e dell’art. 283, comma 8, c.c.i.i.
Il riscontro della corresponsabilità del finanziatore non si può tradurre automaticamente nel riconoscimento della meritevolezza del debitore, integrando piuttosto uno degli elementi che l’OCC è chiamato a rappresentare al giudice ai fini del giudizio sulla meritevolezza.
La prova della meritevolezza grava sul debitore, il quale è tenuto a ricostruire in modo puntuale le proprie decisioni negoziali, avvalendosi di un corredo documentale completo, così da porre l’OCC nelle condizioni di formulare una valutazione coerente e adeguatamente motivata in ordine alle cause dell’indebitamento, alla diligenza osservata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni e alle ragioni della sopravvenuta incapacità di adempiere. Tale valutazione è poi sottoposta al vaglio del tribunale, chiamato a verificarne la congruità oltre che la ragionevolezza dell’istanza (Trib. Avellino 16 aprile 2022, in DeJure).
In evidenza: Trib. Ivrea 15 luglio 2025, in dirittodellacrisi.it. Il Tribunale di Ivrea ha recentemente affermato che la corretta valutazione del merito creditizio incombe sull' intermediario finanziario, anche in funzione di tutela del consumatore e che un eventuale esame deficitario da parte del finanziatore esclude la colpa grave del debitore).
In evidenza: Trib. Ferrara 28 dicembre 2024, in dirittodellacrisi.it; Trib. Avellino 9 gennaio 2025, in DeJure; Trib. Bergamo 9 aprile 2025, in DeJure; Trib. Rimini 18 aprile 2025, in ilcaso.it; Trib. Rimini 24 luglio 2025, in ilcaso.it; Trib. Bologna 28 gennaio 2024, in DeJure.
Secondo la prima pronuncia, l’omesso reiterato pagamento delle imposte esclude la meritevolezza del debitore (nel caso di specie, il debitore non aveva corrisposto le imposte per sedici anni). Secondo il Tribunale di Avellino, il requisito soggettivo per l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente può ritenersi sussistente anche in presenza di un rilevante indebitamento fiscale, qualora il debitore non abbia destinato le risorse sottratte all’Erario al soddisfacimento di altri creditori, né abbia contratto finanziamenti per spese voluttuarie, avendo invece tentato di adempiere al debito fiscale mediante una proposta di rateizzazione, rimasta solo parzialmente eseguita in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili.
Il Tribunale di Bergamo ha affermato che costituisce condotta qualificabile come colpa lieve del debitore – che quindi non preclude l’accesso al beneficio – l’aver fornito notizie inveritiere alla banca in sede di valutazione del merito creditizio, ove emerga comunque la reale situazione dalla documentazione di corredo all’istanza di finanziamento.
Il Tribunale di Rimini ha sostenuto che è meritevole il debitore incapiente che intende accedere al beneficio dell'esdebitazione immediata exart. 283 c.c.i.i., ove dalla relazione del gestore emerga che la situazione di sovraindebitamento dell'istante derivi sostanzialmente da prestazioni di garanzia in favore della società a responsabilità limitata facente capo ai genitori e dichiarata fallita, nell'ambito di un tentativo di salvataggio dell'impresa di famiglia in difficoltà, favorito dalla partecipazione, tecnicamente qualificata, dell'ente finanziatore che ha ottenuto il rilascio della garanzie.
Con la seconda pronuncia menzionata, il Tribunale riminese ha affermato che l'aumento spropositato della rata di rimborso del mutuo legato all'andamento dell'Euribor non preclude la meritevolezza del debitore.
Secondo Tribunale di Bologna, la meritevolezza deve ritenersi sussistente quando l’indebitamento risulti determinato da circostanze oggettive e non imputabili al debitore, quali difficoltà di salute (vieppiù in presenza di una parziale invalidità civile), eventi esogeni (segnatamente: la pandemia da Covid-19) e la progressiva riduzione della capacità reddituale; né può escluderla il ricorso a finanziamenti destinati all’estinzione di debiti tributari, ove ciò sia avvenuto nel tentativo diligente di adempiere alle obbligazioni e non per finalità elusive o voluttuarie.
Il presupposto dell’incapienza
Per “incapienza” si intende l’incapacità del debitore di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale condizione può riguardare tanto il patrimonio (c.d. incapienza patrimoniale), quanto i redditi del debitore (c.d. incapienza reddituale).
Si ha incapienza patrimoniale quando il debitore è privo di beni liquidabili, ovvero quando le componenti attive del patrimonio non sono concretamente aggredibili o presentano un valore di realizzo tale da non consentire alcuna distribuzione in favore dei creditori.
L’incapienza reddituale ricorre, invece, quando il reddito netto disponibile è inferiore all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. L’incapienza può tuttavia essere riconosciuta anche in presenza di redditi superiori a tale soglia, tenuto conto delle esigenze di mantenimento personale e familiare adeguatamente documentate (Trib. Avellino 9 gennaio 2025).
Ai fini dell’accertamento dell’incapienza, assume rilevanza centrale la nozione di “utilità”, che ricomprende non solo il denaro, ma qualsiasi forma di soddisfazione dei creditori, anche alternativa e futura. Costituiscono utilità, pertanto, i beni mobili o immobili, i crediti anche futuri, nonché i vantaggi derivanti dall’esperimento di azioni revocatorie o risarcitorie; restano invece esclusi i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, in quanto comportanti un obbligo restitutorio.
Poiché l’art. 283 c.c.i.i. include tra le utilità rilevanti anche quelle future, l’accertamento della incapienza richiede una valutazione prognostica circa la ragionevole evoluzione delle condizioni economico-patrimoniali del debitore. In assenza di criteri normativi puntuali, tale valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice, che deve attenersi a una interpretazione sistematica dell’art. 283, comma 2, c.c.i.i., «che gli consenta di valutare nella fattispecie concreta, se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori», non limitandosi pertanto a una interpretazione letterale, che comporterebbe il «distorto effetto di riconoscere come incapiente e potenziale beneficiario della esdebitazione, il soggetto che ha invece eccedenze di reddito, rispetto a quanto occorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia, utilmente destinabili ai creditori» (Trib. Ferrara 10 marzo 2025, in DeJure).
Per quanto concerne le modalità di calcolo delle spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia, occorre rilevare che il parametro adottato dalla legge espone il sistema a possibili distorsioni, perché non considera le differenze territoriali nel costo della vita, né le specifiche esigenze personali o familiari del debitore, con il rischio di penalizzare situazioni di particolare fragilità.
In ogni caso, dalla struttura della norma emerge chiaramente che tale parametro è destinato esclusivamente alla valutazione delle utilità sopravvenute alla concessione dell’esdebitazione. L’accertamento dell’incapienza originaria – ossia della concreta capacità del debitore di offrire utilità ai creditori al momento della domanda – resta invece affidato al prudente apprezzamento del giudice.
In evidenza: Trib. Rimini 6 febbraio 2025, in ilcaso.it. Quanto all’accertamento dell’incapienza reddituale, la sentenza citata ha chiarito che il reddito annuo che, in assenza di altri beni, consente di considerare il debitore comunque incapiente, e quindi esdebitabile ex ’art. 283 c.c.i.i., va calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento familiare, non potendo attribuirsi altro significato al termine “dedotte le spese...”, il quale significa “dopo aver dedotto, sottratto”, e non deve essere superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE. Con la conseguenza che va qualificato incapiente, ed esdebitabile una volta nella vita, anche il debitore che usufruisce di una eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per produrlo e per mantenere sé e la famiglia, eccedenza che deve però essere contenuta nel limite quantitativo sopra riportato.
In evidenza: Trib. Ivrea 15 luglio 2025, in dirittodellacrisi.it. Secondo questa pronuncia, la pendenza di una procedura esecutiva e la conseguente assegnazione di somme a favore dei creditori dimostrano l'esistenza di utilità patrimoniali nel patrimonio del debitore e risultano incompatibili con l'ammissione alla procedura di esdebitazione dell'incapiente.
L’unicità del beneficio
L’art. 283, comma 1, c.c.i.i. stabilisce che il beneficio dell’esdebitazione può essere ottenuto una volta sola. La previsione risponde all’esigenza di evitare un uso reiterato e potenzialmente abusivo di uno strumento che consente la liberazione dai debiti in assenza di qualsiasi utilità per i creditori.
In considerazione di tale limite, l’orientamento prevalente esclude l’ammissibilità dell’accesso alla liquidazione controllata del debitore persona fisica incapiente. Ammettere la compatibilità tra incapienza e liquidazione controllata comporterebbe, infatti, il rischio di eludere il limite di unicità del beneficio, consentendo al debitore di accedere più volte, seppure indirettamente, a forme di esdebitazione.
Sotto il profilo normativo, questo orientamento trova conforto nell’art. 283, comma 3, c.c.i.i., secondo il quale, qualora l’istanza per la liquidazione controllata provenga dal creditore, l’OCC può attestare, su richiesta del debitore, la mancanza di attivo. Parimenti, l’apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore è subordinata all’esistenza di un attivo presente o almeno prospetticamente acquisibile (anche mediante azioni giudiziarie), circostanza che deve essere attestata dall’OCC.
Le utilità sopravvenute
Ai sensi dell’art. 283, comma 9, d.lgs. n. 14/2019, il decreto che concede l’esdebitazione diviene definitivo decorsi tre anni dal deposito. Nel corso di tale periodo di controllo, qualora l’OCC accerti il sopravvenire di utilità diverse da quelle necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, nonché dai finanziamenti, ne dà comunicazione, previa autorizzazione del giudice, ai creditori, consentendo l’esperimento di azioni esecutive o cautelari sulle utilità medesime.
La norma non chiarisce se la riduzione del periodo di controllo da quattro a tre anni, introdotta dal Correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, e quindi se i soggetti sovraindebitati possano beneficiare della riduzione.
Da questo quadro si evince che la liberazione del debitore incapiente è sottoposta alla condizione risolutiva della sopravvenienza di utilità inattese. Altri hanno descritto la condizione del debitore in termini di esdebitazione “modale”, ove il modus consisterebbe nell’obbligo di adempiere i debiti, sebbene già dichiarati inesigibili, al sopravvenire delle utilità, nei termini e nelle modalità stabilite dalla disciplina in esame.
È altresì stato osservato che tale previsione non solo ostacolerebbe la realizzazione del c.d fresh restart del debitore meritevole, ma comporterebbe anche il rischio di disincentivare la produzione di nuova ricchezza o di incentivarne l’occultamento.
Il concetto di “utilità sopravvenute” è inteso in senso ampio e ricomprende redditi in denaro, beni, crediti e ogni altra entità suscettibile di valutazione economica. Devono, invece, essere esclusi i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, in quanto l’obbligo di restituzione che ne deriva determina una passività idonea a compensare l’attivo conseguente alla sua erogazione. Del resto, qualora non fosse prevista questa esclusione, i finanziamenti risulterebbero fortemente disincentivati, se non preclusi al debitore.
A seguito dell’intervento del Correttivo-ter, la norma non richiede più, ai fini della risoluzione del beneficio, che le utilità sopravvenute siano in grado di soddisfare almeno il 10% dei creditori. Il legislatore ha così inteso favorire l’interesse dei creditori stessi a non vedersi privati del proprio diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, specie quando la prognosi iniziale dell’impossibilità di pagamento si riveli ex post errata; il tutto a scapito dell’interesse del debitore a conseguire la liberazione dai propri debiti.
In evidenza: Trib. Bergamo 9 aprile 2025, in DeJure. Secondo il Tribunale di Bergamo, anche il credito per TFR può assumere rilievo come utilità sopravvenuta, ma solo qualora sia già esigibile prima della domanda di esdebitazione ovvero, se maturato successivamente, qualora divenga esigibile nel corso del triennio dal decreto di esdebitazione e consenta l’utile soddisfacimento dei creditori.
Procedimento
La procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente si svolge secondo le modalità del procedimento sommario.
Ai sensi dell’art. 283, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la domanda è proposta al giudice competente tramite l’OCC, con ricorso corredato dalla documentazione necessaria a ricostruire la situazione patrimoniale, reddituale e personale del debitore. In particolare, devono essere allegati: l’elenco del creditori con precisazione delle somme dovute (e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata o, qualora non fosse possibile verificare la titolarità della casella, non certificata); l’indicazione degli atti di disposizione del patrimonio di carattere straordinario compiuti nei cinque anni anteriori, il che rileva soprattutto ai fini dell’esercizio di eventuali azioni revocatorie; la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; e la quantificazione degli stipendi, pensioni e salari personali del debitore e del suo nucleo familiare.
L’incompletezza della documentazione allegata dal debitore non può essere supplita dalla relazione dell’OCC. Tuttavia, essa non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda, potendo il giudice disporre integrazioni istruttorie o assegnare un termine per il completamento del corredo documentale.
La norma non chiarisce se, nella fase introduttiva, sia necessario il patrocinio di un difensore.
In senso positivo, si richiama l’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, che ammette la deroga al principio di obbligatorietà del patrocinio solamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Né è dirimente il raffronto con la disciplina dell’esdebitazione ordinaria, poiché in quel contesto il provvedimento è assunto d’ufficio alla chiusura del procedimento o decorso il triennio dall’apertura della liquidazione controllata.
D’altra parte, si osserva che la mancanza dell’assistenza tecnica è giustificata dal ruolo rivestito dall’OCC. In particolare, si ritiene che l’espressa previsione della sua funzione assistenziale nella presentazione della domanda soddisfi le condizioni poste dall’art. 9 cit.
La giurisprudenza di merito si è recentemente pronunciata in quest’ultimo senso, rilevando che il procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente non ha carattere contenzioso e non presuppone un contraddittorio tra le parti nella fase preliminare alla concessione del beneficio, non risultando pertanto necessaria l’assistenza legale (Trib. Torino 11 marzo 2025, in DeJure).
Resta fermo che, nella fase successiva alla pronuncia del decreto, l’instaurazione del contraddittorio in sede di eventuale reclamo richiede necessariamente l’assistenza tecnica di un difensore.
La norma non precisa se l’esdebitazione rientri tra le procedure familiari di cui all’art. 66 d.lgs. n. 14/2019, e dunque se sia ammissibile un’esdebitazione familiare. La soluzione positiva, che dipende dall’applicazione analogica dell’art. 66 d.lgs. n. 14/2019(che presenta, in effetti, carattere generale), è preferibile, perché comporta un significativo risparmio di costi per i debitori e per l’amministrazione della giustizia.
La competenza a decidere sul ricorso va individuata secondo il criterio dettato dall’art. 27 d.lgs. n. 14/2019, sicché competente è il giudice del COMI del debitore. Non è pertanto possibile ricorrere al criterio della competenza per materia.
La norma non chiarisce se il giudice decide in composizione monocratica o collegiale.
Secondo una giurisprudenza, poiché l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente non può qualificarsi come strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, risultando pertanto sottratta al procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. d.lgs. n. 14/2019, la competenza spetta al giudice in composizione monocratica (Trib. Brescia, 9 ottobre 2022, in dirittodellacrisi).
Sul piano letterale, tale soluzione appare coerente con l’impianto del d.lgs. n. 14/2019, nel quale il termine “giudice” è impiegato per designare il giudice monocratico. Tanto emerge dal raffronto con la disciplina dell’esdebitazione nella liquidazione giudiziale e controllata, ove l’organo competente è espressamente individuato nel “tribunale”; mentre, nelle procedure che si svolgono in composizione monocratica, come il piano del consumatore e il concordato minore, il legislatore utilizza il termine “giudice”.
Il procedimento che conduce alla concessione o al diniego dell’esdebitazione è bifasico.
Una prima fase si svolge fuori dal contraddittorio tra le parti e si conclude con un decreto motivato. Il provvedimento deve essere comunicato individualmente al debitore e ai creditori: nel silenzio della legge, si ritiene che la comunicazione debba avvenire a cura dell’OCC.
Il Correttivo-ter ha abrogato la previsione che subordinava la definitività del decreto alla mancata opposizione del debitore e dei creditori nel termine di trenta giorni.
Con riferimento alla fase successiva alla pronuncia del decreto, l’art. 283 d.lgs. n. 14/2019si limita a: (i) individuare i presupposti al ricorrere dei quali (ri)emerge l’obbligo di soddisfare i creditori (commi 1 e 2); (ii) prevedere che, con il decreto di accoglimento della domanda, il giudice stabilisce le modalità e il termine entro cui il debitore, a pena di revoca del beneficio, deve presentare una dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori (comma 7); (iii) attribuire all’OCC compiti di vigilanza sul puntuale deposito di tale dichiarazione e, su richiesta del giudice, di accertamento dell’effettiva esistenza di utilità ulteriori (comma 9).
La disposizione non specifica se il debitore sia tenuto a depositare la relazione annuale in ogni caso, ovvero solamente qualora dalla stessa emergano sopravvenienze effettivamente rilevanti. In questa seconda direzione sembrerebbe orientare il dato letterale, là dove richiede la presentazione della dichiarazione «ove positiva».
Tuttavia, poiché non è agevole distinguere con certezza le ipotesi di omissione giustificata da quelle che integrano un reale inadempimento delle prescrizioni del giudice, appare preferibile optare per una soluzione prudenziale, che imponga comunque al debitore il deposito della relazione, sì da consentire un’effettiva verifica circa la sussistenza o meno di utilità da destinare ai creditori.
Questa interpretazione è oggi confortata dal dato letterale che, in seguito all’intervento del Correttivo-ter, impone al debitore l’obbligo di dichiarare annualmente non più le “sopravvenienze rilevanti”, ma più genericamente le “utilità ulteriori” (art. 283, comma 7, d.lgs. n. 14/2019).
Inoltre, la disposizione nulla prevede in ordine alle modalità attraverso le quali, una volta sorto nel periodo di controllo l’obbligo di soddisfare i creditori, debba essere attuato il relativo pagamento; né chiarisce, ancor prima, come procedere nell’ipotesi in cui le utilità sopravvenute consistano in beni, rendendone necessaria la liquidazione, ovvero nel caso in cui esse si traducano in una quota di reddito, eccedente quella determinata ai sensi del comma 2, che il debitore si rifiuti di corrispondere spontaneamente.
In dottrina sono state avanzate tre diverse soluzioni: (i) distribuzione di dette utilità ai creditori nell’ambito del procedimento di esdebitazione, secondo le modalità fissate dal giudice; (ii) caducazione dell’esdebitazione, con riesposizione del debitore alle azioni esecutive, salva la possibilità di avviare una nuova procedura di sovraindebitamento; (iii) conversione del procedimento in liquidazione controllata.
La prima soluzione non convince sotto il profilo normativo e pone rilevanti problemi operativi, specie per quanto concerne l’individuazione delle modalità di vendita, la possibilità di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e la mancata previsione della legittimazione dell’OCC. La seconda soluzione collide con il fatto che l’unica ipotesi di revoca del beneficio espressamente ammessa è quella di cui all’art. 283, comma 7, che sembra dunque avere portata eccezionale. Inoltre, si tratta di una soluzione inefficiente, in quanto impone al debitore di accedere ad una nuova procedura e di sostenerne i costi. La terza soluzione appare la più razionale sul piano sistematico, ma presenta difficoltà applicative, presupponendo l’applicazione in via analogica di norme – quali ad esempio gli artt. 63e 82 d.lgs. n. 14/2019–, che sono pensate per ipotesi patologiche e che presuppongono un’istanza del debitore o di terzi.
A seguito della comunicazione del decreto al debitore o ai creditori, essi possono proporre, nel termine di trenta giorni, reclamo exart. 124 d.lgs. n. 14/2019 (reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale).
Il provvedimento conclusivo sul reclamo ha carattere decisorio e definitivo: pertanto, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
In mancanza di atti di frode imputabili al debitore, l’esdebitazione produce l’effetto liberatorio rispetto ai debiti non soddisfatti, senza necessità di dichiarare l’improcedibilità o la sospensione delle procedure esecutive pendenti o future (Trib. Latina 23 settembre 2021, in DeJure).
Resta, infine, aperta la questione dei crediti esclusi dall’effetto esdebitatorio. L’art. 278, comma 7, d.lgs. n. 14/2019, che riproduce in parte le esclusioni già previste dall’art. 142 l. fall., è collocato nella sezione dedicata all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale e controllata, con la conseguenza che la sua applicabilità all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente appare quantomeno dubbia e oggetto di dibattito interpretativo.
In evidenza: Trib. Torino 11 marzo 2025. Sussistono fondate ragioni per ritenere che il sovraindebitato incapiente possa presentare la domanda di esdebitazione senza l’assistenza di un difensore, infatti il procedimento ex art. 283 d.lgs. n. 14/2019: (i) è autonomo rispetto al procedimento unitario; (ii) non presenta alcun aspetto contenzioso, se non eventuale e successivo a seguito del reclamo dei creditori, (iii) rientra tra il novero dei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza tecnica obbligatoria e (iv) garantisce un necessario adeguato supporto tecnico al debitore posto che la domanda avviene tramite l’OCC. Inoltre: (v) imporre l’assistenza del difensore comporterebbe un incremento dell’indebitamento complessivo del debitore e (vi) l’impedimento di fatto al debitore dell’accesso alla procedura, ove si tratti di soggetto incapiente, ma che non necessariamente presenta i requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Infine, non è prevista (vii) la prededuzione dei crediti relativi al compenso dell’avvocato nel procedimento di esdebitazione e (viii) la riduzione della metà dei compensi, come invece espressamente previsto per l’OCC. Tutti questi elementi portano a ritenere non necessaria l’assistenza di un difensore nel procedimento di esdebitazione di cui all’art. 283 d.lgs. n. 14/2019.
Guida all'approfondimento
Amisano, L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, dopo il terzo decreto correttivo, Milano, Lefebvre Giuffrè, 2025;
Attanasio, L’esdebitazione dell’incapiente, in dirittodellacrisi.it, 12 gennaio 2024;
Benincasa, L’esdebitazione del sovraindebitato e del debitore incapiente, in Irrera, Cerrato, Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter, Bologna, Zanichelli, I, 1486 ss.;
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