Compensazione delle spese di lite: potere discrezionale del giudice e limite del sindacato di legittimità

La Redazione
20 Marzo 2026

La Corte di cassazione, nell’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4400, ha ribadito che esula dal sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte.

La vicenda esaminata si riferiva ad una controversia in materia di opposizione allo stato passivo in cui veniva contestata in sede di legittimità la mancata compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell’opponente.

La Corte di cassazione ha, a riguardo, richiamato il granitico orientamento secondo cui «il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. ex aliis, Cass. civ. n. 6424/2024, Cass. civ. n. 10685/2019).

Pertanto, «vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr., Cass. civ. n. 24502/ 2017; Cass. civ. n. 19613/2017).

Ciò «in ragione della “elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa» (cfr. Cass. civ. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).

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