Liquidazione giudiziale: mancata notifica del decreto e decorso del termine lungo per il reclamo
24 Marzo 2026
A fronte dell’inequivoco tenore del citato comma 2 dell’art. 124 c.c.i.i. («in ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura»), decorso il termine (lungo) di novanta giorni dal deposito nel fascicolo del decreto emesso dal G.D. il reclamo non è più ammesso “in ogni caso”, quindi anche in caso di mancata comunicazione e/o notificazione del provvedimento, che rilevano ai fini dell’applicazione del termine (breve) perentorio di 10 giorni previsto nel comma 1 dell’art. 124. |