Notifica del ricorso via PEC effettuata dalla parte costituita personalmente in mancanza di autorizzazione
24 Marzo 2026
L’invio di un ricorso a mezzo posta elettronica certificata effettuato personalmente dalla parte, pur essendo abilitata a stare in giudizio, ma non abilitata a svolgere l’attività di notificazione, costituisce una «notificazione inesistente», ossia un atto del tutto inidoneo a produrre gli effetti tipici di una notifica. A differenza della notificazione nulla, la notificazione inesistente non può essere sanata e comporta, quale unica conseguenza, l’inammissibilità del ricorso, anche qualora la parte destinataria si costituisca successivamente in giudizio. La notificazione a mezzo PEC può essere effettuata esclusivamente dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato, che devono redigere la relazione di notificazione e utilizzare indirizzi PEC iscritti in pubblici elenchi. Tali requisiti distinguono la notificazione legittima dall’invio ordinario di una PEC: mittente qualificato, relazione di notificazione e corretto indirizzo del destinatario sono elementi essenziali per la validità dell’atto. L’invio della PEC da parte di un soggetto non abilitato non soddisfa questi requisiti ed è pertanto privo di effetti giuridici. La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che la trasmissione del ricorso a una sede amministrativa diversa dal competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, o effettuata da soggetto non abilitato, non costituisce notifica valida e determina l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Nel caso concreto, l’invio via PEC al solo indirizzo dell’amministrazione, senza rispettare le norme previste per la notifica, è stato qualificato come notificazione inesistente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. |