Notifica del ricorso via PEC effettuata dalla parte costituita personalmente in mancanza di autorizzazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Marzo 2026

L’invio di un ricorso via PEC da parte di un soggetto non abilitato alla notificazione è una notificazione inesistente che rende il ricorso inammissibile senza possibilità di sanatoria, anche se la parte destinataria si costituisce in giudizio; la notificazione a mezzo PEC può essere effettuata solo da ufficiale giudiziario o avvocato con relazione di notificazione e indirizzo PEC registrato.

L’invio di un ricorso a mezzo posta elettronica certificata effettuato personalmente dalla parte, pur essendo abilitata a stare in giudizio, ma non abilitata a svolgere l’attività di notificazione, costituisce una «notificazione inesistente», ossia un atto del tutto inidoneo a produrre gli effetti tipici di una notifica. A differenza della notificazione nulla, la notificazione inesistente non può essere sanata e comporta, quale unica conseguenza, l’inammissibilità del ricorso, anche qualora la parte destinataria si costituisca successivamente in giudizio. 

La notificazione a mezzo PEC può essere effettuata esclusivamente dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato, che devono redigere la relazione di notificazione e utilizzare indirizzi PEC iscritti in pubblici elenchi. Tali requisiti distinguono la notificazione legittima dall’invio ordinario di una PEC: mittente qualificato, relazione di notificazione e corretto indirizzo del destinatario sono elementi essenziali per la validità dell’atto. L’invio della PEC da parte di un soggetto non abilitato non soddisfa questi requisiti ed è pertanto privo di effetti giuridici. 

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che la trasmissione del ricorso a una sede amministrativa diversa dal competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, o effettuata da soggetto non abilitato, non costituisce notifica valida e determina l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Nel caso concreto, l’invio via PEC al solo indirizzo dell’amministrazione, senza rispettare le norme previste per la notifica, è stato qualificato come notificazione inesistente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

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