Sopravvenienze attive nelle ristrutturazioni: l’interpretazione della Cassazione

La Redazione
24 Marzo 2026

Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, se il valore dei debiti stralciati è pari o inferiore a quello delle perdite, si pone la questione della possibilità di tassare i debiti stralciati come sopravvenienza attiva ovvero se essi debbano ritenersi assorbiti totalmente nelle perdite e, quindi, non tassabili.

L’art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, TUIR introdotto dall’art. 1, comma 549, l. 232/2016, applicabile ratione temporis, prevede che dalla sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti debbano essere, dapprima, scomputate le perdite, di periodo e pregresse, nel loro valore integrale (senza il limite dell’80% del reddito, previsto dall’art. 84, comma 1, TUIR), gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

Se, all’esito di tale preliminare operazione, residua un’eccedenza, ovvero se il valore dei debiti stralciati è superiore a quello delle perdite, la detta eccedenza non costituisce sopravvenienza attiva e non è, quindi, tassabile.

Se, invece, il valore dei debiti stralciati è pari o inferiore a quello delle perdite, si pone la questione della possibilità di tassare i debiti stralciati come sopravvenienza attiva (soluzione adottata nel presente giudizio dalla CTR) o se essi debbano ritenersi assorbiti totalmente nelle perdite e, quindi, non tassabili (tesi sostenuta dalla società ricorrente).

La Corte di cassazione, ordinanza n. 6763/2026 pubblicata il 20 marzo 2026, partendo dalla ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, ha formulato il seguente principio di diritto:

«Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l’eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall’art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l’importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.