Introduzione di telefoni cellulari in carcere: i reati nella giurisprudenza di legittimità

Leonardo Degl'Innocenti
24 Marzo 2026

Con il c.d. decreto «immigrazione-sicurezza» è stato introdotto l'art. 391-ter c.p. al fine di contrastare il diffuso fenomeno dell’introduzione e dell’utilizzo in carcere di dispositivi utilizzabili da parte di soggetti sottoposti a regime detentivo ordinario.

Il bene giuridico della norma incriminatrice di cui all’art. 391-ter c.p.

L’art. 9 del d.l. n. 130/2020 (c.d. decreto «immigrazione-sicurezza»), convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, ha introdotto nel codice penale, a chiusura del Capo II, dedicato ai «Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie», del Titolo III, contenente i «Delitti contro l’amministrazione della giustizia»,  l’art. 391-ter avente a oggetto il contrasto all’introduzione e all’utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere e la cui rubrica recita «Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti».

La norma di nuovo conio prevede che, fuori dei casi previsti dall’art. 391-bis c.p., chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno di tali strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Tale norma, in vigore dal 22 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legge, è stata introdotta al fine di contrastare, come emerge dai lavori preparatori, il diffuso fenomeno dell’introduzione e dell’utilizzo in carcere di dispositivi utilizzabili da parte di soggetti sottoposti a regime detentivo ordinario per effettuare comunicazioni con l’esterno diverse da quelle specificamente autorizzate, non essendo risultato praticabile, per ragioni tecniche ed economiche, procedere a una schermatura degli istituti penitenziari.

Ha conseguentemente affermato la Corte di cassazione che «Il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice appare essere l’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le cui finalità possono risultare frustrate dall’indebito accesso, da parte dei detenuti, a dispositivi idonei alla comunicazione dei quali gli stessi detenuti si potrebbero servire non solo per coltivare il proprio diritto all’affettività, comunicando con i propri cari, ma anche per continuare a gestire i propri affari illeciti» (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2025, n. 4189, in C.E.D. Cass. 287493-01, la quale osserva che la schermatura degli istituti penitenziari avrebbe avuto carattere «dirimente»; nello stesso senso cfr. successivamente Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 25746, in C.E.D. Cass. 288187-01).

L’introduzione in carcere della sola scheda SIM o di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria

La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che «non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all’art. 391-ter c.p., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l’interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie» (cfr. Cass., sez. VI, 11 settembre 2024, n. 42941, in C.E.D. Cass. 287262; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., sez. II, 14 gennaio 2025, n. 4189, cit.; in argomento cfr. L. Degl'Innocenti, «L’introduzione di una scheda SIM all’interno di un istituto penitenziario», in IUS Penale (ius.giuffrefl.it), gennaio 2025, nonché S. PRANDI, «Del divieto di analogia in malam partem preso sul serio: la Cassazione esclude la configurabilità dell’art.391-ter c.p. in relazione all’introduzione in carcere di una scheda sim», dicembre 2024 e M. Telesca, «La fattispecie di ‘accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione’ (art. 391-ter c.p.) al vaglio della Corte di legittimità», in Cass. pen., 2025, pag. 824).

Con la predetta sentenza la Corte ha, inoltre, evidenziato che il reato in esame ha natura istantanea e si consuma nel momento e nel luogo in cui, alternativamente, viene procurato, introdotto o consentito l’uso da parte del detenuto di un «apparecchio telefonico» o di un «altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni», momento in cui diventa concreto il pericolo di indebite comunicazioni con terzi evento che costituisce un’elusione delle disposizioni che regolamentano i colloqui telefonici e che si verifica nel caso in cui la condotta sia consistita nell’avere consentito al detenuto di utilizzare il dispositivo.

Da ultimo la S.C. ha evidenziato come si perverrebbe a una diversa soluzione interpretativa nell’ipotesi in cui, ad esempio, contestualmente alla introduzione di una scheda SIM in carcere, venisse rinvenuto nella disponibilità del detenuto un dispositivo ove la stessa potrebbe essere inserita in modo da consentire di comunicare con terzi oppure venisse accertato che il detenuto era in grado di fare ‘affidamento’ su un dispositivo di un operatore penitenziario ‘compiacente’ o corrotto.

In tale ipotesi troverebbe infatti applicazione la norma incriminatrice in esame diversamente da « tutte le diverse condotte connotate, per lo più, dal frazionamento del singolo dispositivo o, ad esempio, dall’introduzione in tempi diversi delle singole parti così ottenute», condotte che pur essendo coerenti con la ratio della disposizione dettata dall’art. 391-ter c.p. contrastano con il principio di legalità e di tassatività «spettando al solo legislatore la valutazione in merito alla eventuale modifica della norma incriminatrice e, in particolare, all’estensione dell’oggetto materiale delle condotte tipizzate anche alle parti o agli accessori dei dispositivi destinati alle comunicazioni» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2024, n. 42491, cit.). 

I giudici di legittimità hanno, poi, affermato come non sia parimenti configurabile il delitto in esame nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria posto che, essendo appunto la ratio della norma incriminatrice quella di impedire le comunicazioni del detenuto con l’esterno, l’idoneità del dispositivo a effettuare tali comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie (così Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 25746, cit.).

In proposito deve, però, essere rilevato come in senso difforme la Corte di cassazione abbia affermato che nel caso affrontato «il motivo con cui si deduce l’insussistenza del delitto di cui all’art. 391-ter c.p. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l’oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente “apparecchio telefonico” di cui all'art. 391-ter c.p., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM» (così Cass. pen., sez. VII, 26 maggio 2025, n. 22243, non massimata, la quale aggiunge anche come il richiamo, operato dalla difesa, alla citata sentenza n. 42941/2024, è riferibile a un’ipotesi, non sovrapponibile, in cui era stato introdotto nell’istituto penitenziario una sola scheda SIM, non costituente un «apparecchio telefonico»).

Il reato in esame è stato, invece, ritenuto sussistente in un caso in cui l’apparecchio telefonico era mancante del cavo di alimentazione proprio dell’apparato in quanto «La mancanza di un cavo di alimentazione «dedicato» non preclude, infatti, la possibilità di usare comunque il dispositivo, non essendo stato dedotto che la sua batteria fosse totalmente scarica ed essendo comunque inferibile - sulla base di massime comuni di esperienza - che il cellulare avrebbe potuto essere alimentato con cavi diversi da quello suo proprio» (cfr. Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2025, n. 4819, non massimata, ove si evidenzia come nel caso di specie il Giudice di secondo grado avesse peraltro riferito le dichiarazioni dell’ispettore che aveva rinvenuto il dispositivo, a detta del quale il cavo non era necessario, in quanto nell’Istituto penitenziario in questione i detenuti erano soliti utilizzare, per ricaricare la batteria dei telefoni, il cavo dei lettori di musica).

L’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.

La Corte di cassazione ha escluso, in un caso in cui il detenuto era stato rinvenuto in possesso di un apparato telefonico sprovvisto dell’apposito cavo di alimentazione, l’applicabilità della causa di non punibilità, prevista dall’art. 131-bis c.p., della particolare tenuità del fatto.

La Corte ha motivato la propria decisione in relazione, oltre che all’importanza del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, anche e soprattutto al fatto che nel caso di specie l’imputato era recidivo specifico e infraquinquennale nonché alla circostanza che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso ove era stato valorizzato l’atteggiamento collaborativo dello stesso il quale aveva consegnato il dispositivo prima della perquisizione, tale consegna era avvenuta soltanto dopo che un ispettore di polizia penitenziaria «aveva notato come l’imputato trafficasse con la mano nella tasca e che soltanto dietro sua espressa richiesta, il ricorrente gli consegnò - all’evidenza non troppo “spontaneamente” - il telefono» (così Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2025, n. 4819, cit.).

Da quanto esposto è agevolmente desumibile come ad avviso dei Giudici di legittimità sia possibile, per quanto attiene al reato di cui all’art. 391-ter c.p., ipotizzare casi in cui l’offesa sia di particolare tenuità con conseguente applicazione della causa di non punibilità in esame.

I rapporti del delitto di cui all’art. 391-ter, comma 3, c.p. con il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.

Come già evidenziato il primo comma dell’art. 391-ter c.p. prevede tre condotte tra loro alternative punendo con la pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 391-bis c.p., indebitamente:

- procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni;

- consente al detenuto l’uso indebito dei predetti strumenti;

- introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile al detenuto.

Le prime due fattispecie sopra descritte sono «a dolo generico, atteso che lo scopo dell’agente risulta indifferente ai fini dell’integrazione del reato, in quanto estraneo alla tipicità del fatto, la terza fattispecie sembrerebbe esigere il dolo specifico («al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta»). Requisito, questo, che in dottrina è stato ritenuto bilanciare l’anticipazione dell’offesa che discende dal fatto che la fattispecie non appare richiedere che il detenuto entri nell'effettiva disponibilità del dispositivo, essendo sufficiente che l'autore del reato lo introduca nell'istituto penitenziario»​ (così Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2025, n. 4189, cit.).

Come parimenti evidenziato il terzo comma dell’art. 391-ter c.p. prevede un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il «detenuto».

La disposizione di cui al terzo comma si presenta, al pari di quella di cui primo comma, come una norma a più fattispecie contemplando due condotte tra loro alternative e cioè quelle del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o utilizza uno dei predetti strumenti (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2025, n. 4189, cit., la quale evidenzia che «L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» implica che, affinché il reato sia integrato, non è necessario che il detenuto utilizzi il dispositivo per la funzione di esso di effettuare comunicazioni ma è sufficiente che l’agente qualificato ne sia in possesso per averlo ricevuto»).

Tale norma prevede, poi, una clausola di antigiuridicità (o illiceità) speciale in quanto presupposto del reato di cui al comma terzo dell’art. 391-ter c.p. è che l’accesso al dispositivo da parte del detenuto sia indebito.

A questo proposito è interessante evidenziare che, come ricordato dalla Corte di legittimità, «nei lavori parlamentari si è rimarcato «che deve essere sottoposta a sanzione penale anche la condotta del detenuto che indebitamente riceva o utilizzi un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, non risultando «sufficiente l’attuale previsione di illeciti disciplinari, per la specifica gravità del fatto, né è parso sufficiente rimettere la sanzione all’eventuale sussistenza di un concorso del detenuto con l’autore della condotta di cui al primo comma», ben potendosi realizzare condotte ascrivibili al solo detenuto, come nel caso in cui costui costruisca apparati ricetrasmittenti o utilizzi illecitamente mezzi di comunicazione interni alla struttura» (così Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2025, n. 1787, in C.E.D. Cass. 289086-01).

Il reato è, poi, punito a titolo di dolo generico «come è reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalità che devono animare l’agente; è, dunque, sufficiente ad integrare il dolo del reato contestato la coscienza e la volontà della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto. Nessun rilievo può, dunque, assumere la mancata dimostrazione delle comunicazioni intrattenute dal ricorrente, a fronte della contestazione di indebita ricezione del telefono cellulare» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2024, n. 34282, non massimata; nel caso di specie il ricorrente aveva sostenuto la mancanza del prescritto elemento soggettivo del dolo, da ritenersi specifico, avendo il detenuto utilizzato il telefono cellulare, anziché per mettersi in contatto con l’esterno, soltanto per navigare in Internet, circostanza che peraltro, ad avviso della Corte non può «essere considerata “innocua” sotto il profilo dell’utilizzo del telefono cellulare, come afferma il ricorrente, in quanto consente pur sempre al detenuto di «effettuare comunicazioni» con altri soggetti nel senso accolto dalla fattispecie incriminatrice»).

Ancora, deve essere evidenziato che il terzo comma dell’art. 391-ter c.p. contempla, al pari del comma primo della stessa norma, una clausola di riserva posto che le ipotesi ivi previste e sopra sinteticamente descritte sono configurabili salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il reato in esame è, dunque, sussidiario rispetto a tutte le fattispecie di reato più gravi alle quali il legislatore attribuisce prevalenza.

Da quanto esposto discende come «nel caso in cui il detenuto riceva l’apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo alla comunicazione da parte di chi lo abbia abusivamente introdotto nell’istituto penitenziario senza un previo accordo con lo stesso detenuto, tale condotta di ricezione del dispositivo appare integrare il reato di ricettazione, per avere il detenuto ricevuto una cosa (il dispositivo) proveniente dal delitto di cui all’art. 391-ter, comma 1, c.p. Tale reato di ricettazione, ove ritenuto in concreto più grave, per effetto della clausola di riserva «[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato» con cui si apre il terzo comma dell’art. 391-ter c.p. - clausola che il ricorrente mostra di non avere considerato – «prevale» su quello di cui al terzo comma dell’art. 391-ter» (così espressamente Cass. pen, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 4189, cit.).

In una successiva e già ricordata pronuncia, la Corte di legittimità, dopo avere ritenuto che la detenzione abusiva di un telefono cellulare da parte del detenuto (nel caso di specie un microtelefono cellulare occultato nella cavità anale) costituisce elemento idoneo a provare la condotta di indebita ricezione del dispositivo in quanto lo stesso, tenuto conto della sua condizione di restrizione in carcere, non può che averne acquisito la disponibilità attraverso la ricezione, ha evidenziato che il reato in esame non è a concorso necessario e, senza affrontare direttamente la predetta questione in assenza di una sollecitazione delle parti sul punto, ha affermato che la conclusione in ordine alla prevalenza del reato di ricettazione «non è pacifica, atteso che si è anche sottolineato che l’inciso “salvo che il fatto costituisca più grave reato” presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell’assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Cass. pen., sez. III, 8 dicembre 2015, n. 50561, G., Rv. 265647 - 01; Cass. pen, sez. V, 21 gennaio 2004, n. 6250, Vasapollo, Rv. 228087 - 01): ipotesi che, certamente, non ricorre nel caso di specie, perché l’art. 391-ter c.p. è posto a tutela dell’efficienza della pena, mentre la ricettazione tutela il diverso bene-patrimonio»​ (cfr., in termini, Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2025, n. 25194, in C.E.D. Cass. 288468-01).

Il concorso di persone nel reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p.

Ha affermato la S.C. di Cassazione che «è configurabile il concorso del destinatario delle telefonate effettuate dal detenuto nel reato di indebito utilizzo del dispositivo commesso da quest’ultimo, fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 391-ter cod. pen., purché la condotta del primo abbia contribuito a determinare o rafforzare nel secondo il proposito criminoso, o comunque ad agevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione» (cfr. Cass. pen.., sez. I, 17 ottobre 2025, n. 1787, cit.; nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto insussistente il quadro indiziario a carico del familiare di un detenuto il quale aveva intrattenuto con il congiunto numerose conversazioni telefoniche, aventi anche ad oggetto l’attività criminale, esortandolo inoltre a effettuare ulteriori indebiti contatti; nello stesso senso cfr. Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 2025, n. 39446, non massimata, la quale ha parimenti affermato che al fine di valutare la configurabilità del concorso del destinatario delle telefonate nel reato in esame occorre accertare se la condotta di colui che ha interloquito continuativamente con il detenuto ristretto in carcere e lo ha  esortato a ulteriori indebite conversazioni telefoniche, «possa rafforzarne e comunque agevolarne, il proposito criminoso e istigarne la prosecuzione»​).

Con specifico riferimento alla tematica del concorso di persone nel reato deve, per completezza, essere analizzata anche la giurisprudenza della Cassazione relativa al reato di cui all’art. 391-bis c.p.

La rubrica dell’art. 391-bis c.p. così recitava «Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario»​.

L'art. 8, comma 1, lett. a), del citato d.l. n. 130/2020, come ricordato convertito con modificazioni nella legge n. 173/2020, ha sostituito la predetta rubrica con la seguente «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’art. 41-bis della legge n. 354/1975. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»​.

In proposito deve essere evidenziato come sia stato eliminato il riferimento agli internati contenuto, peraltro, soltanto nella rubrica originaria ma non nel testo dell’articolo.

Ancora, deve essere evidenziato come la nuova rubrica faccia riferimento alle restrizioni previste dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario là dove il corpo della norma continua, invece, a contenere un generico riferimento «alla elusione delle prescrizioni all’uopo imposte».

Ciò brevemente ricordato e tornando alla tematica del concorso di persone di reato, deve essere rilevato come la Corte di cassazione abbia ritenuto che «anche prima della introduzione, per effetto dell’art. 8 d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173/2020, dell’autonomo reato di cui al terzo comma dell’art. 391-bis c.p., che incrimina la condotta comunicativa tenuta dal detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni, era configurabile la responsabilità concorsuale del medesimo soggetto, in forma di istigazione o agevolazione del reato di cui al primo comma dell’art. 391-bis c.p., il quale persegue la condotta agevolativa dell’”extraneus” che consenta al detenuto di comunicare eludendo il regime restrittivo ex art. 41-bis cit.» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2024, n. 20682, in C.E.D. Cass. 286481-01).

Ha, poi, precisato la Corte che conseguentemente «il fatto che, con l’intervento normativo del 2020, sia stata espressamente prevista la punibilità del detenuto che comunichi in violazione delle limitazioni impostegli, non consente di desumere a contrario che analoghe condotte commesse precedentemente fossero penalmente irrilevanti.

La novella, infatti, è essenzialmente intervenuta non già per ampliare l’ambito applicativo della disposizione contenuta all’art. 391-bis, comma 1, c.p., bensì per sanzionare in sé per sé la condotta di «comunicare» realizzata dal detenuto, a prescindere dal fatto che questa sia stata consentita dall’ausilio prestato da terzi. A tal riguardo, è significativo che nei lavori preparatori della legge di conversione si riconosca come, con l’introduzione del reato di «comunicazione» del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., è stata data rilevanza penale ad una condotta che, in precedenza, integrava un mero illecito amministrativo.

In definitiva, all’esito della novella risultano punibili sia l’extraneus che consenta al detenuto di comunicare, sia il detenuto che - con l’ausilio di concorrenti ovvero autonomamente - comunichi con altri in elusione delle prescrizioni imposte»​ (cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2024, n. 20682, cit.).

Da ultimo deve essere ricordato che «La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all’art. 391-bis c.p. presuppone l’«elusione delle prescrizioni» imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia» (così Cass., sez.VI, 28 giugno 2023, n. 34098, in C.E.D. Cass. 285156-01).

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